Previdenza

Con circolare 122 del 6/09/2019 l'Inps fornisce alle amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della Gestione pubblica le indicazioni relative alla prescrizione dei contributi dovuti, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Tale articolo rinvia al 31 dicembre 2021 l’applicazione dei termini di prescrizione, di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, delle contribuzioni obbligatorie afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.

La sospensione dei termini di prescrizione si applica alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono, pertanto, destinatari delle disposizioni anche le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado anche le Accademie e i Conservatori statali.

Periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014

Ai sensi dell’articolo 3, comma 10-bis, della legge n. 335/1995, la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche sopra individuate, afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021.

Periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015

La contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, esclusa dall’ambito di applicazione della norma, soggiace agli ordinari termini prescrizionali indicati al comma 9 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995. In particolare, considerato che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e il termine di decorrenza coincide con il giorno in cui l’Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce), i versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini prescrizionali entro l’anno 2020, fatta eccezione per quelli afferenti a dicembre 2015, che potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.

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