Sinergie di Scuola

Buone notizie per il personale che ha stipulato un contratto a tempo indeterminato, valido giuridicamente dall'1/09/2013 ed economicamente dall’1/09/2014, mentre aveva in corso un contratto a tempo determinato fino al 30/06/2014.

Tale personale nei mesi di luglio e agosto non percepisce stipendio e finora c'era anche il dubbio se avesse avuto diritto o meno all'indennità di disoccupazione (Aspi i Mini-Aspi).

Bene, finalmente l'Inps ha chiarito la posizione di questi docenti.

Con messaggio n. 6050 del 15/07/2014 l'Istituto si è proprio occupato di fornire istruzioni alle proprie Sedi circa le modalità secondo le quali considerare il predetto periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di questi lavoratori è costituito a decorrere dalla nomina agli effetti giuridici; la scissione tra l’epoca degli effetti giuridici e quella successiva degli effetti economici induce tuttavia a ritenere che la retrodatazione degli effetti giuridici non faccia venir meno, nel periodo non lavorato, lo stato di disoccupazione. Non si può peraltro imputare alla volontà del lavoratore l’inattività e il sostanziale stato di disoccupazione.

Per tale ragione, l'Inps ritiene di consentire l’indennizzabilità delle giornate di nomina giuridica non lavorate e prive di retribuzione.

Il messaggio si occupa anche di un'altra questione importante per gli insegnanti, cioè il mancato aggiornamento dei dati UNIEMENS.

A tale riguardo, onde evitare ingiustificati ritardi nella tutela dei soggetti, l'Inps dispone che – in mancanza di dati retributivi aggiornati da parte dell’Amministrazione di competenza – le strutture territoriali facciano ricorso alle buste paga fornite dagli interessati sia per quanto attiene alla verifica della sussistenza del requisito contributivo, sia per quanto attiene al calcolo della retribuzione media in base alla quale definire l’importo della prestazione o la sua durata qualora si sia in presenza di domanda di indennità mini ASpI o in presenza di domanda di indennità  ASpI da corrispondersi a soggetto ultracinquantacinquenne.

In caso di indisponibilità delle buste paga più recenti, qualora essa sia ininfluente ai fini della verifica dei requisiti soggettivi necessari all’accoglimento della domanda di prestazione, quest’ultima potrà essere accolta in forma provvisoria salvo ricalcolo alla luce della documentazione completa; qualora l’indisponibilità risulti invece decisiva, la domanda andrà posta in evidenza e definita solo al momento in cui sarà fornita la documentazione necessaria.

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