Previdenza

Con il messaggio 1399 del 29/03/2018 l'Inps ha fornito un riepilogo delle disposizioni di legge vigenti e delle istruzioni operative diramate in materia di visite fiscali, rammentando che la normativa istitutiva del Polo Unico per le visite fiscali ha attribuito all’Istituto una nuova competenza sui controlli della malattia dei dipendenti del settore pubblico, lasciando invariata la preesistente competenza sui controlli della malattia dei lavoratori privati che non è stata modificata, né ampliata.

Come chiarito dall'Inps, la normativa in materia di Polo Unico si applica a tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Tra le varie precisazioni fornite nel messaggio, al quale si rimanda, una riguarda le assenze del lavoratore nelle fasce di reperibilità e l'altra le visite fiscali in caso di infortunio.

Gestione reperibilità e assenza del lavoratore

Le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni  rimangono fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione all’Inps.

La comunicazione di eventuali assenze dal domicilio di reperibilità dei propri dipendenti in malattia deve essere effettuata da parte delle PP.AA. con ogni possibile sollecitudine e nelle seguenti modalità:

I canali di comunicazione per le assenze temporanee sono quelli attualmente in uso anche per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi. In tali ipotesi, il dipendente pubblico è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio il nuovo indirizzo di reperibilità e la P.A., a sua volta, ne dà tempestiva comunicazione all’Inps. La tempestività delle comunicazioni da parte delle PP.AA. è essenziale per agevolare le Strutture territoriali Inps nella trattazione delle informazioni, soprattutto al fine di escludere la visita in considerazione della comunicazione di assenza.

Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale

Con il messaggio n. 3265/2017 è stato comunicato che l’Istituto non effettua accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale di competenza esclusiva dell’Inail. In tal senso si è anche recentemente espresso il Dipartimento per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Come già precisato, il D.Lgs. 75/2017 – modificativo dell’articolo 55-septies del D.Lgs. 165/2001, relativo ai controlli sulle assenze per malattia generica – non contiene alcun riferimento all’infortunio sul lavoro e alla malattia professionale, che restano pertanto esclusi dalla competenza dell’Istituto.

Le eventuali visite mediche di controllo che i datori di lavoro dovessero chiedere per i propri dipendenti, per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale, non possono quindi essere disposte per non interferire con l’attività di competenza esclusiva dell’Inail che, consultato sulla questione, ha pienamente condiviso le indicazioni dell’Istituto in materia.

Qualora il datore di lavoro, nel richiedere la visita, non abbia dichiarato in procedura l’eventuale competenza Inail e conseguentemente sia disposta la visita medica di controllo, al datore di lavoro sarà richiesto il rimborso dei costi sostenuti dall’Istituto per l’istruttoria eseguita e per l’eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato.

Diverso è il caso in cui un lavoratore abbia avuto un riconoscimento definito e percentualizzato dall’Inail per una menomazione a carattere permanente contratta in occasione di lavoro e allo stesso venga certificata una temporanea incapacità al lavoro per malattia comune, connessa alla menomazione riconosciuta dall’Inail. In tal caso l’esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità interviene solo se l’Inail ha giudicato il pregresso danno biologico pari o superiore al 67%. Tale casistica, infatti, rientra nelle ipotesi generali di esonero per invalidità di cui alla normativa vigente e come tale deve essere opportunamente segnalata dal medico certificatore mediante valorizzazione dell’apposito campo del certificato di malattia.

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