Sinergie di Scuola

L’Inps, con messaggio n. 3759 dell’1/04/2014, ha fornito istruzioni alle proprie sedi riguardo alle pensioni in regime di cumulo.

L’art. 1, dai commi 239 al comma 246, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge) un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.

La facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti è finalizzata a consentire ai lavoratori iscritti presso le forme di assicurazione sopra illustrate il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Le circolari n. 120 del 6 agosto 2013 e n. 140 del 3 ottobre 2013 hanno illustrato il nuovo istituto e le relative modalità applicative.

Per l’individuazione dell’Ente Istruttore e per le modalità di presentazione delle domande di pensione in regime di cumulo l’Inps rinvia al punto 4 della circolare n. 120 del 6 agosto 2013 e punto 3 della circolare n. 140 del 3 ottobre 2013.

Per le pensioni di vecchiaia e di inabilità ex comma 239 il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’Inps che stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli Enti interessati al regime di cumulo.

Per le pensioni di inabilità ex comma 240 l’Ente tenuto al pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è l’Ente istruttore.

Stante l’integrazione tra Inpdap, Enpals ed Inps le quote di pensione di inabilità ex comma 240 saranno sempre pagate dall’Inps anche nei casi in cui l’ente di ultima iscrizione sia ex-Inpdap.

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