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Tra i tanti aspetti trattati dal messaggio n. 219 del 4/01/2013, l'Inps ha fornito chiarimenti importanti circa la contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età.

Ai soggetti iscritti al 31/12/1995, che accedono  a decorrere dal 1° gennaio 2012 ,alla pensione anticipata nel sistema misto in presenza di un’età anagrafica inferiore a 62 anni, è applicata, in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, una riduzione  pari all’1% della quota retributiva di pensione maturata al 31/12/2011 per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni.

Tale riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo.

Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva:

  1. pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
  2. inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto,la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Peraltro, il comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14 del 2012, ha  stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Premesso quanto sopra, fermo restando che ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti in questione, la pensione anticipata senza la riduzione in parola, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6, l'Inps conferma che la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare l’anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione del trattamento pensionistico, in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa.

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