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Con messaggio n. 243 del 23/11/2020 l'Inps ha fornito indicazioni in merito ad Opzione donna a seguito dell legge di Bilancio 2020.

L’articolo 1, comma 476, della legge prevede che “all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2020».”

La disposizione riguarda l’istituto del pensionamento anticipato riservato alle donne (c.d. opzione donna), estendendo la possibilità di accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018.

Possono accedere all'opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome), requisiti non adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

Le domande di pensione possono essere presentate con le consuete modalità sul sito dell'Inps.

Le funzioni Polis, invece, non sono ancora disponibili. La scadenza per presentare l'istanza on-line è il 29 febbraio 2020.

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