Sinergie di Scuola

 

Avevamo già dato notizia delle istruzioni fornite dall'Inps con il messaggio n. 6512 dell’8/08/2014 riguardo ai minori titolari di indennità di frequenza e alle nuove procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età, così come novellate dal Decreto legge 24/06/2014, n. 90.

Sciogliendo ora la riserva di cui al punto 4 del citato messaggio e tenuto conto delle modificazioni apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, con messaggio n. 7382 dell'1/10/2014 l'Inps fornisce ulteriori indicazioni riguardanti i minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down.

Premesso che l’erogazione dell’indennità non cessa al raggiungimento della maggiore età, le nuove disposizioni normative stabiliscono ora, per i minori già titolari di tali prestazioni, al raggiungimento della maggiore età il diritto alle seguenti prestazioni:

  1. pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;
  2. pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
  3. pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi.

Inoltre, per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione, non è più necessaria la previa presentazione della domanda in via amministrativa.

Diversamente da quanto previsto per l’indennità di frequenza, nella fattispecie in esame è quindi richiesto l’accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio-reddituali previsti dalla legge.

Peraltro, anche i soggetti che abbiano già presentato domanda di accertamento sanitario - siano stati o meno convocati a visita dalla ASL - non saranno obbligati a sottoporsi all’accertamento, a meno che non abbiano comunque interesse al riconoscimento sanitario (ad esempio ai fini del diritto ad agevolazioni fiscali, prestazioni socio-sanitarie di natura non economica etc.). In questo caso, potranno continuare a seguire la procedura già iniziata fino alla sua naturale conclusione.

Tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d’ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.

Sarà cura dell’Istituto informare i soggetti interessati con apposita comunicazione.

Al fine di consentire la trasmissione del modello AP70, l'Inps sta provvedendo ad aggiornare la procedura disponibile nel portale dell’Istituto per i cittadini e per gli Enti di patronato all’interno dell’area dedicata. La procedura - in via di rilascio - è predisposta per consentire la trasmissione del modello AP70 solo dopo il compimento del 18° anno, al fine di fornire i dati socio-reddituali del soggetto ormai maggiorenne.

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