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Come abbiamo già comunicato, la Legge 10 ottobre 2014, n. 147 (in G.U. 246 del 22/10/2014), recante "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico", ha introdotto la c.d. sesta salvaguardia, che consente, tra gli altri, l'accesso al trattamento pensionistico con le regole ante Riforma Fornero a 1.800 lavoratori che nel 2011 risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Con messaggio n. 8881 del 19/11/2014, l'Inps ha chiarito che tali lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Al riguardo la lettera e-ter), del comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, introdotta dall’art. 11 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 per la categoria di lavoratori in questione, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.

I lavoratori interessati alla salvaguardia devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il 5 gennaio 2015 secondo le modalità indicate nella circolare n. 27 del 7/11/2014 del Ministero del Lavoro, alla quale sono allegati anche il modulo di istanza da presentare e la dichiarazione sostitutiva di interesse dei lavoratori in questione (dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. d)). Per approfondimenti vedi anche "Procedura per accedere ai benefici della sesta salvaguardia".

L'Inps precisa che coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della sesta salvaguardia. L’Istituto, infatti, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia, secondo il seguente criterio ordinatorio: la prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità.

Infine, l'Inps precisa anche che i soggetti che per un qualsiasi motivo non abbiano presentato entro il termine del 26 febbraio 2014 istanza di accesso al beneficio della quarta salvaguardia hanno facoltà di presentare entro il previsto termine del 5 gennaio 2015 istanza per accedere alla salvaguardia in esame.

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