Previdenza

Con il messaggio n. 4282 del 31/10/2017, l’INPS, facendo riferimento ai precedenti messaggi 9 agosto 2017, n. 3265 e 31 agosto 2017, n. 3384, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle visite mediche ambulatoriali, conseguenti all’assenza del lavoratore pubblico, al domicilio di reperibilità.

In particolare, l'INPS ha ribadito che:

Il datore di lavoro pubblico ha dunque l’onere e il potere non solo di decisione, ma anche di valutazione della giustificazione dell’assenza, anche alla luce di eventuali altri fatti e atti a sua disposizione e non noti invece all’INPS.

Nel n. 73 - Novembre 2017 di prossima pubblicazione la rubrica Previdenza illustrerà le novità in materia.

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