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Una delle ipotesi di decadenza dalla fruizione delle indennità mensili di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”. Lo prevede l’art. 2, comma 40, lett. c), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro).

Con riferimento alla norma in questione, l’Inps ha avanzato una richiesta di chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali volta ad ottenere una valutazione complessiva e coordinata dei rapporti fra la disciplina delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e la disciplina in materia pensionistica, in ordine al riconoscimento delle prestazioni in ambito ASpI ed al loro mantenimento in relazione ai trattamenti pensionistici.

Il Ministero ha risposto con nota Prot. 29/0002862/P del 25/6/2014 e l’Inps, con circolare n. 180 del 23/12/2014, ha fornito alcuni importanti chiarimenti, distinguendo le varie casistiche possibili, evidenziando non perde il diritto all’indennità di disoccupazione il lavoratore che è soggetto alle penalizzazioni del trattamento pensionistico introdotte dalla cd. Legge Fornero.

Caso 1: soggetti che perfezionano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età pari o superiore a 62 anni

Per effetto della suddetta disposizione normativa il lavoratore – al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato - non può accedere alle indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, ovvero, decade dalle predette prestazioni in corso di fruizione.

L’applicazione di questo criterio non pone problemi per i soggetti che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti, di cui all’articolo 24, commi 6,7,10,11, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i., per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata con età pari o superiore a 62 anni.

Pertanto saranno respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica.

I soggetti che percepiscono indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI decadono dalla fruizione delle predette indennità dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei predetti requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, prima decorrenza utile della prestazione pensionistica.

Caso 2: soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni (con penalizzazioni)

Considerata la previsione in ordine alla riduzione percentuale del trattamento pensionistico, possono fruire delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI fino al compimento di 62 anni di età in assenza di domanda di pensione anticipata. Tali soggetti, pertanto, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 62simo anno di età, prima decorrenza utile della pensione anticipata, senza riduzioni percentuali. Diversamente, i soggetti in possesso del prescritto requisito contributivo che presentano domanda di pensione anticipata prima del mese precedente quello di compimento del 62simo anno di età - stante l’espressa volontà degli stessi di accedere alla pensione anticipata nonostante la riduzione percentuale della medesima pensione - decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione (data di decorrenza della pensione anticipata).

Caso 3: Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni (senza penalizzazioni)

L’articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 e s.m.i., stabilisce che la riduzione percentuale della pensione anticipata non si applica limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, e per i congedi parentali di maternità e paternità, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con riferimento ai soggetti con età inferiore a 62 anni, saranno respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del requisito contributivo che non comporta la riduzione percentuale della pensione anticipata.

Caso 4: Soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore della legge Fornero

Nei confronti dei soggetti per i quali continuano ad applicarsi in materia di requisiti di accesso alla pensione le disposizioni previgenti, trova applicazione la disciplina delle decorrenze della pensione di vecchiaia e di anzianità previgente alla predetta disposizione, e cioè le c.d. finestre di accesso.

In ordine alla decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI di tali soggetti, la stessa va riferita alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità. Pertanto, tali soggetti, raggiunti i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dalla data di apertura della c.d. finestra di accesso.

N.B. La circolare non fa alcun cenno alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 che all’art. 1, comma 113 prevede che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, pur non possedendo 62 anni di età anagrafica, non si applicano più le penalizzazioni previste dalla cd. Legge Fornero (1% per ciascuno dei due primi anni + 2% per ciascun anno successivo ai primi due) per l’accesso alla pensione anticipata. Questo fa supporre che, dal 1° gennaio 2015, la decadenza dell’indennità ASpI e mini-ASpI interesserà tutti i pensionamenti anticipati per i quali prima erano previste le penalizzazioni, quindi per coloro che chiederanno di andare in pensione (fino al 31 dicembre 2017) pur non avendo ancora compiuto i 62 anni di età.

Valutazione ai fini pensionistici della contribuzione figurativa

Infine l’Inps ricorda che i periodi di contribuzione figurativa riconosciuti per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità.

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