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Il messaggio INPS n. 3499 dell'8/09/2017 ha fornito indicazioni affinché l’istruttoria delle domande di accredito dei contributi figurativi per periodi di aspettativa fruita per incarichi politici o sindacali segua modalità uniformi e conformi alla normativa.

La domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa. Anche per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.

Il criterio del rinnovo tacito non opera laddove, in ragione dell'elezione o della nomina, l’interessato non maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. In tal caso vige la regola generale per cui la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.

L’istanza di accredito figurativo non può essere sostituita dal versamento della contribuzione aggiuntiva ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 564/1996, in quanto trattasi di una facoltà autonoma del sindacato esercitabile validamente sul presupposto del riconoscimento della contribuzione figurativa.

Il punto 5.3 della circolare INPS n. 225 del 23/12/2016 chiarisce che la tutela previdenziale della contribuzione figurativa, in quanto strettamente connessa con la sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo di aspettativa, viene meno quando il provvedimento relativo cessi di avere efficacia.

Le dichiarazioni ora per allora non possono essere utilizzate come alternativa all’esibizione dell’originario provvedimento di collocamento in aspettativa e nemmeno per provare una durata dell’aspettativa che sconfessi o risulti incompatibile con quanto documentato nell’originale provvedimento di collocamento in aspettativa o nelle relative proroghe.

L’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996, oltre a definire le caratteristiche delle cariche sindacali per le quali è previsto il beneficio della contribuzione figurativa, specifica che tali cariche devono essere previste dalle norme statutarie. Tra l’altro, richiede che le cariche sindacali siano attribuite formalmente.

In attesa della telematizzazione della domanda, in allegato al messaggio n. 3499 sono forniti i modelli di domanda e attestazione.

Con successivo messaggio 3688 del 26/09/2017 l'Inps ha ulteriormente chiarito che il termine del 30 settembre ha natura decadenziale per la presentazione della domanda di accredito di contribuzione figurativa per lo svolgimento di cariche sindacali ovvero pubbliche elettive.

In merito alla documentazione richiesta a corredo della domanda, sarà cura dell’interessato integrarla anche successivamente producendo la documentazione mancante alla Sede competente.

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