Sinergie di Scuola

Il 12 giugno 2019 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) valido per il triennio 2019-2022 sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.

Come sintetizzato dalla Flc Cgil:

  • il contratto ha validità triennale, ma utilizzi ed assegnazioni provvisorie sono garantiti annualmente. Una clausola di riapertura permetterà di intervenire per sopraggiunte esigenze.
  • L’assegnazione provvisoria è garantita a tutto il personale con i requisiti previsti a prescindere dall’esito dei trasferimenti e passaggi di ruolo.
  • È istituita una fase transitoria per le conferme in utilizzo dei docenti dei licei musicali, ma si dà anche l’avvio alle assegnazioni provvisorie.
  • È confermata la possibilità dell’assegnazione provvisoria interprovinciale anche su posti di sostegno per i docenti che, pur sprovvisti di titolo, hanno prestato almeno un anno su quella tipologia di posti o stanno concludendo i percorsi di specializzazione.
  • È stata armonizzata la disciplina delle precedenze che presentava delle incongruità fra la sezione docenti e la sezione ATA.

L’amministrazione non ha ritenuto possibile, viste le diverse tipologie di pianta organica, domande di mobilità anche annuale per il personale ATA ex LSU e ex co.co.co.; è stata invece istituita la possibilità anche per i docenti immessi in ruolo al terzo anno FIT (ex DDG 85/2018) di poter fare richiesta di assegnazione provvisoria.

Questa invece la sintesi della Cisl Scuola:

Assegnazioni provvisorie

Si è ripristinato il testo del 2015/16 per quanto concerne la possibilità di produrre domanda di assegnazione provvisoria anche all'interno della provincia ottenuta con la mobilità, fermi restando i requisiti già previsti nel precedente contratto per quanto riguarda il diritto di partecipare a tale tipo di movimento. Potranno fare domanda di assegnazione anche i docenti FIT assunti da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2018.

Introdotta anche la possibilità di chiedere, nei comuni costituiti da più distretti, l'assegnazione provvisoria per diverso distretto subcomunale, solo nel caso in cui l'interessato si avvalga delle condizioni che danno diritto alle precedenze di cui all'art. 8.

Trova conferma la possibilità di chiedere l'assegnazione provvisoria su posto di sostegno, solo per altra provincia, da parte dei docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno.

Precedenze

Nelle domande di assegnazione è stata resa obbligatoria l'indicazione, fra le preferenze, del comune o distretto subcomunale in cui si svolgono le attività di assistenza e/o cura, o dove risiede il familiare al quale si chiede il ricongiungimento. Nel caso di omissione del codice sintetico e di contestuale espressione di scuole di altri comuni, la domanda non sarà annullata, ma verrà presa in considerazione esclusivamente per le preferenze del comune senza beneficiare della precedenza.

Licei musicali e coreutici

L'art.6 bis avrà ancora validità solo per un anno scolastico (2019/20) ed esclusivamente al fine di confermare le utilizzazioni dell'anno scolastico 2018/19 per i docenti che non sono stati destinatari di passaggi di ruolo o di cattedra. Confermato anche l'accantonamento per i supplenti in servizio nel 2018/19. Le restanti disponibilità saranno utilizzabili per le operazioni di assegnazione provvisoria.

Personale ATA

È stato sostanzialmente riproposto il testo del precedente CCNI, rendendo omogenee a quelle previste per i docenti le regole riguardanti le precedenze e il vincolo del codice sintetico nel caso di domande di assegnazione provvisoria.

Riportiamo anche la sintesi della Uil Scuola:

Docenti FIT

Anche per i docenti FIT la cui graduatoria è stata pubblicata entro il 31 agosto 2018,  sarà consentito presentare domanda di assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale.

Per quanto riguarda i docenti individuati dalle graduatorie pubblicate successivamente a tale data, non ricompresi nelle scelte precedenti, le organizzazioni sindacali attraverso una nota congiunta hanno rivendicato un impegno dell’amministrazione per consentire agli Uffici Scolastici Regionali di apportare modifiche puntuali rispetto a situazioni di criticità rappresentate dagli interessati e fare in modo che detto personale non ricada nei vincoli del blocco quinquennale previsto dalla legge di stabilità.

Le altre novità

Saranno ripristinate le preferenze del comune e del distretto così come già previsto per i trasferimenti.

È possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria anche dai docenti che sono stati soddisfatti nella mobilità interprovinciale nella provincia di ricongiungimento, eliminando quindi un ulteriore vincolo rispetto all’anno scolastico precedente.

Ripristinata la possibilità di partecipare alla mobilità annuale, anche tra distretti sub-comunali per i docenti beneficiari di una delle precedenze previste dall’art. 8 del Contratto.

Confermata la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale su posti di sostegno al personale privo di titolo ma che stia per concludere il corso di specializzazione o che abbia almeno un anno di servizio su posto di sostegno.

Relativamente ai licei musicali, l’accordo prevede che l’art. 6 bis, relativo alla gestione delle utilizzazioni per le nuove classi di concorso resti in vigore solo per il prossimo anno scolastico. Dopodiché perderà di efficacia e anche per queste classi di concorso si applicheranno le norme generali del presente contratto. Su questo aspetto la UIL ha presentato una specifica nota a verbale di contrarietà.

Personale ATA

Per il personale ATA non ci sono sostanziali novità. Il testo ricalca quello degli anni precedenti, tranne in alcune parti, come per esempio l’espressione delle preferenze per ottenere le precedenze per cui è stato necessario adeguarlo a ciò che è stato previsto per i docenti.

Le date di scadenza per la presentazione delle domande verranno fissate con successiva circolare.

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