Sinergie di Scuola

In virtù di una delle prime riforme ascrivibili all’ex Ministro Brunetta, i pubblici dipendenti soggiacciono ad un regime peggiorativo rispetto ai lavoratori privati, che prevede delle decurtazioni economiche in caso di malattia.

Come dispone all’art. 71 il decreto legge 112 del 2008, convertito con legge 133/2008, “per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni… nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”.

La medesima disposizione ricorda comunque che “resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”.

Quindi, le decurtazioni non hanno luogo nei casi di assenza:

  1. per infortunio sul lavoro;
  2. malattia per causa di servizio;
  3. ricovero ospedaliero o day hospital;
  4. patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

Le decurtazioni non si applicano neanche nel periodo di convalescenza post ricovero regolarmente certificato, come precisato nel parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 53/2008. Per ricovero ospedaliero si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte), in quanto la Corte di Cassazione con sentenza n. 1436/1998 ha stabilito che la nozione di “ricovero” è limitata ai casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione delle situazioni contingenti (permanenza in Pronto soccorso). Anche il MEF, con nota prot. n. 27553/2009, esprime il parere che “il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le “assenze per malattia dovute (…) a ricovero ospedaliero”, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero”. Nessuna decurtazione va quindi applicata ai periodi di ricovero ospedaliero e conseguente post ricovero.

Per una panoramica più ampia della disciplina riguardante le assenze per malattia, rimandiamo alla lettura di due due recenti articoli di Mara Bonitta:

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