Sinergie di Scuola

Con nota 10562 l’Usr per la Toscana illustra le novità introdotte dal d.lgs 75/2017, di riforma dell’articolo 55 bis del d.lgs 165/2001 (entrata in vigore il 22 giugno), per quanto concerne il procedimento disciplinare.

Queste sono le principali novità:

1) cambiano i termini del procedimento 

2) il comma 9 quater prevede espressamente la competenza dei Dirigenti scolastici per le sanzioni fino alla sospensione di 10 giorni 

3) sono ribadite le doverose comunicazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica.

In merito al punto 1 si riportano di seguito i termini attualmente vigenti, così come riformati: 

  • la contestazione d’addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti;
  • il dipendente è convocato per l’audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni;
  • il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione d’addebito.

Tali termini sono unici, dunque non è più in vigore il doppio binario che prevedeva termini distinti in funzione della gravità della sanzione.

In merito al punto 2, la riforma supera definitivamente i dubbi che erano stati sollevati da una parte della giurisprudenza: la competenza dei Dirigenti scolastici per le sanzioni disciplinari, comprese le sospensioni fino a 10 giorni, è espressamente prevista dalla legge con disposizione specifica. Del resto, nel caso dei procedimenti più gravi, è confermata la competenza del dirigente dell’ufficio di ambito territoriale: a tale proposito, il Dirigente scolastico immediatamente, e comunque entro 10 giorni, segnala all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza. Non è più previsto l’obbligo di legge che prevedeva la contestuale comunicazione al dipendente in merito alla trasmissione degli atti al competente UPD (vecchio comma 3 dell’articolo 55 bis); tuttavia l’Usr ritiene che tale adempimento, se non più previsto dalla legge, sia opportuno (quanto meno per ragioni di prudenza) in applicazione delle indicazioni e delle istruzioni dettate con la circolare 88/2010 del Miur.

In merito al punto 3, assumono preciso obbligo di legge le comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai fini del monitoraggio sull’esercizio del potere disciplinare (già richiamati con circolare MIUR n.32 del 20 aprile 2012). Del resto, è necessario trasmettere all’Usr i provvedimenti conclusivi comminati dalle scuole, anche al fine di procedere con le esclusioni dalle commissioni dell’esame di Stato dei docenti sanzionati con misure superiori alla censura.

 

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