Sinergie di Scuola

Il nuovo regime relativo alle collaborazioni a progetto introdotto dalla l. n. 92 del 2012 non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Il chiarimento è contenuto nel parere 38226 del 25/09/2012 con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto ad un quesito avanzato dalla Provincia di Bari - Servizio politiche sociali, giovanili e femminili – in relazione alla necessità della stessa Amministrazione provinciale di dover assicurare il servizio di assistenza specialistica in favore di alcuni alunni disabili che frequentano le scuole secondarie di II grado mediante la stipula di contratti a prestazione professionale con partita I.V.A.

A tale proposito la Provincia chiedeva di conoscere se nei confronti delle pubbliche amministrazioni  e per il loro personale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 26, della citata legge.

Innanzitutto il DFP chiarisce che la normativa in questione non riguarda "rapporti di lavoro dei dipendenti", ma prestazioni professionali e collaborazioni a progetto, che rientrano nell'ambito del lavoro autonomo.

Inoltre, il parere evidenzia che il comma 26 in esame apporta una modifica aggiuntiva alla disciplina delle collaborazioni contenuta nel D.Lgs. n. 276 del 2003, il quale contiene una clausola di non applicazione generale nei confronti delle pubbliche amministrazioni. È necessario anche tener conto che la nuova disciplina non riguarda il regime del rapporto di lavoro, ma la disciplina processuale dell'onere della prova (sono introdotte delle presunzioni legali strumentali alla qualificazione giudiziale dei rapporti di collaborazione) e, quindi, in mancanza di una disposizione di richiamo, il regime probatorio particolare non dovrebbe applicarsi nei processi aventi ad oggetto controversie di lavoro con le pubbliche amministrazioni.

Quindi, per le collaborazioni con le pubbliche amministrazioni continua ad applicarsi il regime ordinario dell'onere della prova nel rito del lavoro.

Resta naturalmente ferma – conclude il DPF - ogni valutazione e determinazione autonoma di codesta Amministrazione in qualità di datore di lavoro anche per la necessità di non operare abusi ed utilizzazioni distorte delle collaborazioni, che potranno in ogni caso essere accertate con gli ordinari mezzi a disposizione del giudice e dar luogo a responsabilità con applicazione delle conseguenti sanzioni, secondo quanto previsto anche dagli artt. 7 e 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001”.

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