Sinergie di Scuola

Secondo un recente parere dell'Usr per l'Umbria, deve essere riconosciuta la la retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale goduti dalla madre di un bambino di età inferiore agli otto anni (e non solo per i bmbini con meno di tre anni).

Secondo l'art. 32 comma 1 lett. a) del decreto 151/2001, alla madre spettano sei mesi di congedo parentale, nei primi otto anni di vita del bambino. Il successivo art. 34 disciplina poi il relativo trattamento economico e normativo che, nel caso di specie, deve essere integrato con il contratto collettivo del comparto scuola (art.12), che reca un trattamento più favorevole rispetto a quello legale.

Secondo un'interpretazione costante, sulla base del combinato disposto delle norme di riferimento, la retribuzione al 100% prevista per i primi 30 giorni di congedo parentale per i lavoratori del comparto scuola, veniva riconosciuta solo se gli stessi giorni venivano goduti entro i primi 3 anni di vita del bambino.

Tuttavia, l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3606 del 07/03/2012 per il comparto Ministeri, nonché  dal Tribunale di Sassari con la sentenza n. 1424/11 del 3 gennaio 2012 per il comparto scuola, offrono una visione differente della problematica, in base alla quale l'intera retribuzione (100%) prevista per i primi 30 giorni di congedo parentale spetta al lavoratore indipendentemente dal fatto che gli stessi vengano usufruiti entro o oltre il 3 anni di vita del bambino.

Si deve partire dal presupposto, pacifico, che l'art. 12 del CCNL è norma più favorevole e riferita all'ambito dell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001, che disciplina i casi in cui sorge il congedo parentale senza operare alcuna distinzione tra le ipotesi in cui il minore abbia meno o più di tre anni. Il trattamento di miglior favore previsto dall'art. 12 del CCNL è, dunque, riferito all'art. 32, comma 1 lett.a), e cioè a tutte le ipotesi di congedo parentale fino agli otto anni di vita del bambino (non avrebbe senso interpretare l'art. 12 CCNL come norma di miglior favore solo e soltanto per la disciplina retributiva). Inoltre, laddove si è voluta fare la distinzione tra prima dei tre anni e dopo i tre anni del bambino (fino agli otto), il testo normativo è stato esplicito: si veda, ad esempio, il comma 5 dell'art. 12 CCNL che disciplina il congedo parentale per malattia del figlio, in cui la distinzione è netta ed esplicita.

L'Usr concorda, in linea di principio, con l'interpretazione volta al riconoscimento della retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale goduti dalla madre di un bambino di età inferiore agli otto anni.

Non essendoci però altri analoghi pareri precedenti, l'Usr Umbria rimanda la decisione alla Ragioneria Territoriale dello Stato, che dovrà vistare il relativo decreto.

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