Sinergie di Scuola

Con riferimento all'obbligo vaccinale introdotto a decorrere dal 15 dicembre scorso e alla questione del personale esentato, il MI ha fornito il proprio parere.

Nella nota 1927 del 17/12/2021, il Ministero scrive quanto segue:

In virtù di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, decreto-legge n. 44/2021, al personale della scuola si applica la disposizione che prevede:

“solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2, non sussiste l'obbligo […] e la vaccinazione può essere omessa o differita”.

Per il caso di cui trattasi, il successivo comma 7, del citato art. 4, dispone che:

“per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Sulla base di quanto sopra il MI chiarisce che tali previsioni non introducono l'obbligo tout court, quanto piuttosto la possibilità, per il datore di lavoro, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte.

In tal senso, il Dirigente scolastico, datore di lavoro e responsabile della sicurezza dei lavoratori, acquisisce dal personale interessato la certificazione prevista, certificazione che dovrà risultare conforme alle circolari del Ministero della salute in tema di esenzione da vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Dopodiché, in relazione alle specifiche situazioni di contesto, il Dirigente scolastico si avvale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del Medico competente per definire le possibili condizioni di riduzione del rischio di diffusione del contagio e di contenimento del rischio per la salute del soggetto esente e di quello nei confronti del quale la vaccinazione risulti differita, intervenendo sugli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il Legislatore, ovviamente, non chiede al Dirigente scolastico interventi “impossibili” ma, più semplicemente, che si adottino le misure che, “secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare” la salute del personale scolastico (art. 2087 del Codice Civile).

In buona sostanza, acquisite le valutazioni tecniche del Medico competente e del RSPP, nel rispetto della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, il Dirigente scolastico valuta la possibilità che il personale di che trattasi prosegua nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è normalmente adibito.

In ipotesi contraria, ovvero qualora da detta valutazione tecnica emerga un rischio elevato, il dirigente individua, con la collaborazione dei tecnici sopra citati, interventi che consentano di ridurre il rischio, permettendo con ciò il proseguimento del servizio in condizioni accettabili di sicurezza. Potranno a tale fine essere adottati provvedimenti protettivi ulteriori rispetto agli usuali, quali, ad esempio, mascherine FFP2, visiere professionali paraschizzi aggiuntive all'utilizzo di mascherine, utilizzo di aule di maggiore ampiezza, con studenti maggiormente distanziati e in numero ridotto, potenziamento aerazione.

Qualora anche tali ultimi provvedimenti non consentano di ridurre in maniera ritenuta accettabile il rischio di contagio, per il lavoratore o per la comunità scolastica, il dirigente provvede ad assegnare il lavoratore a mansioni alternative quali, a puro titolo indicativo per il personale
docente, attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, di supporto alla didattica erogata agli alunni in istruzione domiciliare, ecc. Ove ricorra l'esigenza di assegnare il lavoratore a mansioni alternative, al fine di garantire la regolarità e il buon andamento del servizio scolastico, svolto in presenza, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dello stesso, il dirigente riorganizzerà l'attività scolastica, adottando i più opportuni provvedimenti di gestione del personale a disposizione, in ragione dei propri poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.

Come sostituire il personale esentato

Il MI scrive che, nell’ipotesi in cui risulti non altrimenti esitabile la sostituzione del personale esente/differito dalla vaccinazione, si ricorrerà alle sostituzioni secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente.

Sempre l'ANP, in proposito, evidenzia "un aspetto non trascurabile: nessuna norma, ad oggi, garantisce copertura finanziaria per sostituire il personale che, esente dall’obbligo vaccinale, non possa essere adibito a mansioni previste nel proprio profilo professionale. Di contro, il comma 4 dell’art. 4-ter del D.L. 52/2021 prevede espressamente che il MEF proceda a variazioni di bilancio per la sostituzione del personale sospeso".

Anche la FLC CGIL sottolinea il principale problema che hanno le scuole e i Dirigenti scolastici: "quello della sostituzione del docente esentato dall’attività di insegnamento curricolare e dell’identificazione del codice SIDI a cui collegare il contratto stipulato con il supplente".

 

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