Sinergie di Scuola

In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 38 del 16/02/2015, è stata pubblicata la delibera 2 febbraio 2015 con la quale la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha fornito la propria interpretazione sull'obbligo di comunicazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

L'articolo 5 prevede che le amministrazioni sono tenute a rendere pubblici il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

A tale proposito, la stessa Commissione, con delibera del 21 gennaio 1993, ha già avuto modo di affermare che la tempestiva diffusione di tali dati - consentendo all'utenza di formulare attendibili previsioni in ordine all'incidenza sui servizi di eventuali scioperi successivamente proclamati dal medesimo sindacato - rappresenta un'indispensabile integrazione della comunicazione agli utenti cui sono tenute le amministrazioni erogatrici di servizi pubblici essenziali. Con tale delibera, la Commissione aveva stabilito che l'onere doveva ritenersi assolto mediante la trasmissione dei dati, relativi agli scioperi nazionali e locali, alle emittenti televisive e ai principali quotidiani, nonché all'Autorità stessa.

Considerato che la diffusione dei dati di cui sopra mediante l'utilizzo delle più moderne risorse tecnologiche consentirebbe un'informazione immediata sul reale andamento del conflitto collettivo, permettendo all'utenza di effettuare considerazioni sulla portata e sull'impatto delle astensioni in relazione al soggetto proclamante, e tenuto conto che tale modalità accrescerebbe, inoltre, la trasparenza, contribuendo a garantire l'accessibilità totale sullo stesso operato delle amministrazioni erogatrici di servizi pubblici essenziali, tanto più necessaria allorquando i pregiudizi derivanti dal conflitto si riverberano sui soggetti fruitori dei servizi pubblici, completamente estranei alle dinamiche conflittuali, la Commissione ha ritenuto che le amministrazioni erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 * della citata legge (tra le quali sono comprese le istituzioni scolastiche), sono tenute, in occasione di ogni sciopero, a rendere pubblici tempestivamente, attraverso l'inserimento sul proprio sito internet istituzionale, i dati numerici relativi al personale aderente allo sciopero in termini di percentuale rispetto al personale in servizio.

L'assolvimento di tale onere assorbe ogni ulteriore adempimento di comunicazione.

* L’articolo 1 della legge n. 146 del 1990 prevede che “Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2;
[…]
d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
[…]

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