Sinergie di Scuola

L'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto nuove disposizioni  e nuovi divieti in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza".
D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha fornito  alcune indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della nuova disciplina (Circolare n.6 del 2014).

In particolare, il Dfp ha trattato i seguenti aspetti:

  1. Finalità della disciplina
  2. Efficacia della disciplina nel tempo e rapporti con norme precedenti
  3. Soggetti interessati
  4. Incarichi vietati
  5. Incarichi consentiti
  6. Incarichi gratuiti

Con riferimento alle scuole, la circolare chiarisce che sono esclusi dal divieto gli incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, così come è esclusa la partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali.

Il Dfp ricorda inoltre che la nuova disciplina contempla un'eccezione ai divieti, disponendo che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

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