Sinergie di Scuola

Abbiamo già avuto modo di ricordare che dal 1° luglio 2013 entra in vigore l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici Inail per le comunicazioni con le imprese.

Con la circolare n. 34/2013 Inail fornisce indicazioni al riguardo, con particolare riferimento alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi e asbestosi,  unitamente alle soluzioni alternative da adottare al verificarsi di disfunzioni di carattere informatico o di ricorso a procedure non ancora telematizzate.

Nella circolare è chiaramente spiegato che “è previsto, altresì, per le predette comunicazioni, l’utilizzo della cooperazione applicativa, adottata, al momento, unicamente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale ha stipulato nel 2010 con l’Inail un accordo di adesione per la trasmissione con tale modalità, delle denunce/comunicazioni di infortunio del personale del Dipartimento per l’istruzione, degli Uffici scolastici regionali e del personale e degli studenti di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul territorio nazionale (ad esclusione di quelle della Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano)”.

Lo stesso Miur, con messaggio Sidi del 30/05/2013, aveva comunicato che "In riferimento al d.p.c.m. del 22 luglio 2011 che sancisce l'esclusività della modalità telematica a far data dal 1° luglio 2013 per le comunicazioni tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, si rende noto che è in corso di realizzazione, in collaborazione con l'ente assicurativo INAIL, un progetto di cooperazione applicativa che consentirà alle istituzioni scolastiche e agli uffici amministrativi centrali e periferici l'invio telematico delle denunce di infortunio per mezzo di apposite procedure SIDI. Il rilascio delle nuove funzionalità sarà accompagnato da una nota condivisa con INAIL comprensiva dei dettagli operativi".

Infine, si ricorda che non è ancora in vigore l’obbligo di comunicazione a fini statistici degli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell’evento, previsto dall’art. 18, lettera r) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

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