Rapporto di lavoro

Un'interessante nota del 25/09/2017 dell'Usr Emilia-Romagna ha fornito indicazioni in merito alla concessione di congedo straordinario a docenti ammessi a dottorati di ricerca all’estero.

In particolare, è stata indicata la corretta procedura da attuare a seguito di ricezione di domande del congedo in questione, anche al fine di scongiurare un eventuale danno erariale che si realizzerebbe nel caso in cui la concessione dovesse essere valutata non corretta da parte del giudice contabile.

Tra le norme che regolano l'istituto del congedo per dottorato di ricerca, l’art. 2, primo periodo, della Legge n. 476/84 stabilisce che “il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio dell’Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio, senza assegni, per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste”.

Successivamente, la Legge 28.12.2001 n. 448, art. 52 - comma 57 ha integrato la Legge 476/84, aggiungendo il seguente periodo all'art. 2 - 1° comma: "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro”.

La ratio della disposizione in esame è di un favor per il dipendente ammesso a svolgere il dottorato, garantendogli non soltanto la conservazione del posto di lavoro già occupato, ma anche un trattamento retributivo in caso di oggettivo non percepimento di altro sostegno economico.

La legge finanziaria n. 498 del 23.12.1992, all’art. 4 - comma 2, ha ulteriormente esteso il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio, stabilendo testualmente che "al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di Enti pubblici, di Stati ed Enti stranieri, di Organismi o Enti internazionali, si applica il disposto di cui all'art.2 della Legge n. 476/84".

Quindi, nel caso in cui il dipendente abbia ottenuto l’ammissione a dottorato di ricerca, ma non la borsa di studio, è prevista la conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento all’interessato.

In merito al congedo straordinario per dottorato di ricerca all’estero, recenti pronunce del giudice civile ed amministrativo hanno fatto chiarezza su aspetti concernenti la modalità di verifica e concessione del beneficio. Nello specifico, ai fini del riconoscimento del diritto ad un periodo di congedo straordinario retribuito, per il dipendente pubblico che intenda frequentare un dottorato di ricerca estero, è necessaria la preventiva positiva valutazione di equipollenza - con analogo titolo conseguibile presso le Università italiane - da parte del M.I.U.R. . Il tutto in coerenza con quanto previsto dall'art. 74 del D.P.R n. 382 del 1980 ai fini del riconoscimento in Italia, "ex post", del titolo di dottore di ricerca o di analoga qualificazione accademica conseguita all'estero.

Quindi, ai fini del riconoscimento del Dottorato e del conseguente esonero, è necessario richiedere la valutazione preventiva (che deve essere favorevole) della competente Autorità ministeriale.

Tale intermediazione ministeriale si esplica mediante la presentazione di una ‘richiesta di valutazione’ di equipollenza da formulare al M.I.U.R. - Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore (informazioni complete reperibili a questo link).

La richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione dell’Organo diplomatico-consolare italiano competente per il territorio ove ha sede l’Università estera che espliciti l’appartenenza dell’Università presso cui si segue il percorso dottorale all’Ordinamento universitario del proprio Paese e la durata minima normale degli studi di dottorato secondo le leggi dello stesso Paese;

b) certificazione dell’Università presso cui si segue il dottorato dalla quale risulti la denominazione ufficiale del corso dottorale, l’iscrizione senza borsa, la durata prevista degli studi secondo il progetto di ricerca approvato;

c) presentazione del progetto di ricerca dottorale come approvato dall’organo competente dell’Università (ove questo sia previsto ai fini dell’ammissione al dottorato).

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