Sinergie di Scuola

Con nota 1553 del 4/08/2017 (e successiva nota di rettifica 1557) il Miur ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.Vo n.66/2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità).

Il decreto mette a sistema gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica, valorizzando ed armonizzando le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli attori coinvolti, intervenendo, in particolare, sulla revisione delle modalità e dei criteri di certificazione, sulla ricognizione delle prestazioni riguardanti l'inclusione scolastica e sulla modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno.

L'inclusione scolastica, perché sia effettiva, deve interessare tutte le componenti professionali che operano nella scuola, e non solo il docente di sostegno, ovvero Dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione e che vivono l'esperienza scolastica inclusiva in termini di impegno per il "supporto" alle alunne/ alunni ed alle studentesse/studenti con disabilità.

Quindi il decreto legislativo effettua una ricognizione dei compiti assegnati a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto - dovere all'istruzione.

In questo quadro di riferimento le innovazioni introdotte decorreranno, per gli aspetti di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica, dal 1° gennaio 2019, quando il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. Pertanto, tutte le disposizioni previste dall'articolo 5, da comma 1 a comma 5, relative alla procedura di certificazione e di documentazione per l'inclusione scolastica ed il conseguente Progetto individuale, di cui al successivo articolo 6, il Piano educativo individualizzato (articolo 7 , comma 1) e la successiva richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico (articolo 10) entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.

Di contro le disposizioni relative alle modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma 2) entreranno in vigore dal 1° settembre 2019.

Differentemente il legislatore ha voluto che i nuovi Gruppi per l'inclusione scolastica - GLIR e GLI - siano istituiti dal 1° settembre 2017, così come dalla stessa data sia costituito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che dovrà raccordarsi con l'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, costituito presso il Ministero del Lavoro.

Restano confermate, infine, le disposizioni previste dal D.P.R. n.81/2009 sulla formazione delle classi, che prevede che, in presenza di alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero di 20 alunni.

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