Sinergie di Scuola

Il Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la Funzione Pubblica ha recentemente risposto, attraverso la nota prot. n. 61690 del 5/11/2014 (di cui ha dato notizia l'UST di Bari), ad una richiesta avanzata dal Dirigente di un’Istituzione scolastica della Provincia di Bari circa l’applicazione della disciplina del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, nonché dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge n.104/1992.

Il requisito della convivenza per il congedo straordinario

Nel parere, la Funzione riepiloga la normativa di riferimento, ricordando che a proposito della novellata disciplina del congedo straordinario contenuta nei commi da 5 a 5 quinquies del menzionato art. 42, il beneficio è riconosciuto ad uno dei figli conviventi della persona in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancati, deceduti o affetti da patologie invalidanti, tenendo presente che l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente e espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui poter "scorrere" in favore del legittimato di ordine successivo.

Il diritto al congedo è subordinato alla sussistenza della convivenza, la quale viene provata mediante produzione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 233 del 1989). Tale requisito si intende soddisfatto anche quando la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile ma non nello stesso interno.

Ugualmente, secondo la Funzione Pubblica, tale requisito è soddisfatto anche laddove, mediante dichiarazione sostitutiva, si attesti la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del Regolamento anagrafico, pur risultando diversa la dimora abituale del dipendente o del disabile.

Cumulo dei benefici

Il congedo straordinario di cui all'art. 42 citato e i permessi di cui all'art. 33 della l. 104 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave. Dunque la fruizione di entrambi i benefici dovrà concentrarsi in capo al medesimo legittimato. È stata dunque superata la preclusione del cumulo dei due benefici, sicché il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave, nell'ambito dello stesso mese può fruire del congedo in esame e del permesso di cui all'art. 33, comma 3 della I. 104 del 1992.

Il preavviso per i permessi 104

I permessi retribuiti ex legge 104/92 devono essere concordati preventivamente con il datore di lavoro al fine di consentire il funzionamento dell'organizzazione e di garantire alla persona disabile il diritto all'assistenza.

Precedenti orientamenti (parere n. 13 del 2008 e Circolare n. 13 del 2010) hanno ribadito, salvo dimostrate situazioni d'urgenza, che la programmazione dei permessi deve avvenire "con un congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa".

Il dipendente interessato ha l'onere di presentare l'apposita istanza e deve dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione. A seguito dell'accoglimento della domanda, lo stesso dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comprova il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione.

Monitoraggio

I provvedimenti di accoglimento dovranno essere periodicamente monitorati dalla p.a. al fine di verificare l'attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto dell'istanza.

Se a seguito dei predetti accertamenti dovessero emergere gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente, l'amministrazione dovrà revocare il beneficio, procedere al tempestivo avvio del procedimento disciplinare e, se del caso, a riferire alle autorità competenti le ipotesi di reato.

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