Detto tra noi

Un recentissimo parere della Corte dei Conti, sez. controllo per la regione Valle d’Aosta, interviene a proposito dell’annoso problema del divieto di monetizzazione delle ferie per i dipendenti pubblici, e in particolare per il personale docente a tempo determinato.

Il parere n. 20 dell’11 novembre 2013 effettua un’utile disamina della normativa attuale in tema di possibile monetizzazione delle ferie.

Nel richiamare l’art. 5 del DL 95/2012 (Spending review), che al comma 8 aveva introdotto il rigido divieto di monetizzare le ferie “in ogni caso” queste residuassero, il parere propende in prima battuta per un’interpretazione “ammorbidita” del divieto in favore di tutti i pubblici dipendenti.

Conformemente al parere della Funzione Pubblica (n. 40033 dell’8 ottobre 2012) e della Ragioneria Generale dello Stato (n. 94806 del 9 novembre 2012), la Corte è orientata una opzione ermeneutica in senso conforme alla Costituzione e al diritto comunitario, che offrono, si ricorda, piena tutela al diritto alle ferie. Il parere della Corte quindi propende per l’applicabilità del divieto ai casi dipendenti dalla volontà del lavoratore (dimissioni, pensionamento, licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova), non ritenendolo operante nei casi  in cui il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala e non prevedibile o non imputabile a carenza programmatorie o di controllo dell’Amministrazione (decesso, dispensa per inidoneità, malattia, aspettativa, gravidanza).

Una interpretazione condivisibile nel merito, che tuttavia stride con il dettato normativo, lo ripetiamo anche in questa sede, estremamente rigido e chiaro, che non ammette deroghe, che elenca alcuni casi a titolo di esempio tendenti ad escludere qualsiasi possibilità di deroga.

Una interpretazione che non tiene conto che anche in alcuni casi la volontà del lavoratore è sì pienamente operante, ma non vale ad esercitare previamente il diritto alle ferie: nel caso delle  dimissioni, per esempio, occorre rispettare un periodo di preavviso (che può arrivare fino a quattro mesi) che tuttavia, per legge, inibisce la fruizione delle ferie contestuali, pur se esse maturano.

Il caso del preavviso è emblematico: a norma anche delle interpretazioni “estensive” del divieto di monetizzare le ferie, residuano dei casi in cui è impossibile rispettare la tutela costituzionale del diritto.

Passando all’esame della legge di stabilità n. 228/2012, che dispone (art. 1 commi 54-55-56) una parziale deroga al divieto per il personale a tempo determinato delle scuole “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, la Corte evidenzia che, rispetto al dettato contrattuale previgente (comma 9 art. 13 CCNL scuola), è fatto obbligo al personale scolastico tutto di fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni (e non più di sospensione delle attività didattiche). Inoltre, la Corte rammenta che dal 1° gennaio 2013 (entrata in vigore della legge di stabilità), è consentito pagare le ferie residue al personale supplente “nel limite della differenza tra i giorni di ferie spettanti e  quelli in cui è permessa la fruizione” (ovvero i giorni di sospensione delle lezioni).

Rispetto al quesito nello specifico proposto alla Corte, la stessa propende per la spettanza al personale supplente del compenso sostitutivo delle ferie non godute per incapienza rispetto ai giorni di sospensione. La Corte sostiene che se l’obbligo di fruizione delle ferie non sussiste, non sussiste neanche il divieto, per cui se non ci sono giorni sufficienti per godere delle ferie maturate, il mancato godimento non viola alcun obbligo, e quindi è ammissibile la corresponsione, anche riguardo al periodo compreso tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2012, al personale docente supplente di compensi sostitutivi limitatamente alla differenza tra i giorni maturati e quelli in cui esso avrebbe dovuto fruire delle stesse.

Sul tema, quindi, si susseguono interpretazioni ministeriali e della giurisprudenza, per far fronte ad un divieto che continua a provocare dubbi e difficoltà applicative.

Il legislatore, nel frattempo, sul punto non è più intervenuto.

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