Sinergie di Scuola

Riprendiamo il discorso iniziato nel num. 101 – Settembre 2020 di Sinergie di Scuola, nel quale abbiamo affrontato il tema delle ferie, permessi e malattia per i supplenti.

Nei limiti di durata della nomina, il personale supplente ha diritto alla fruizione dei seguenti istituti:

  • ferie;
  • aspettativa;
  • congedi parentali;
  • permessi brevi;
  • infortunio sul lavoro o malattia dovuta a causa di servizio, con la validità dellanomina in costanza di detta patologia.

Per il resto, si applicano le disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato, con alcune precisazioni.

Permessi retribuiti

Anche ai supplenti spettano:

  • matrimonio: 15 giorni continuativi, interamene retribuiti. Questi permessi spettano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile. Il matrimonio deve ovviamente avvenire all’interno del contratto di lavoro;
  • per concorsi o esami, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni di permesso non retribuito;
  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: 3 giorni di permesso retribuito per evento;
  • congedi parentali.

Permessi non retribuiti

Spettano:

  • per motivi personali o familiari: 6 giorni di permesso;
  • per concorsi o esami, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni di permesso.

La fruizione dei permessi non retribuiti interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Permessi brevi

L’art. 16 del CCNL Scuola 2006-2009 si occupa dei permessi brevi.

In particolare, il contratto prevede che, compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale ATA; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento:

  • secondaria di I e II grado: fino a 18 ore di permesso in un anno scolastico;
  • scuola primaria: fino a 24 ore di permesso in un anno scolastico;
  • scuola dell’infanzia: fino a 25 ore di permesso in un anno scolastico.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze diservizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Altri permessi

Anche ai supplenti spettano, ovviamente sempre nei limiti della durata della nomina, gli altri «permessi previsti da altre disposizioni di legge». Tra questi riportiamo i seguenti:

Permessi per i donatori di sangue

Sono previsti dall’art. 1 della Legge 584/1967, come sostituito dall’art. 13 della Legge 107/1990. Spetta l’intera retribuzione per l’intera giornata lavorativa in cui si effettua la donazione. L’assenza deve essere giustificata tramite apposito certificato rilasciato dalla struttura in cui si è effettuata la donazione.

Permessi per i donatori di midollo osseo

Sono previsti dall’art. 5, comma 1 della Legge 52/2001. I donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti:

  1. prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici;
  2. prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
  3. accertamento dell’idoneità alla donazione.

Il donatore ha inoltre diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall’equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo.

Permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1 della Legge 53/2000

Si tratta di un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.

Permessi prenatali

Si tratta di permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro, così come definito dall’art. 14 del D.Lgs. 151/2001. Questi permessi sono retribuiti per intero.

Permessi Legge 104/92

I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tregiorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3 della Legge 104/1992. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. Il dipendente che fruisce dei permessi predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. In caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Permessi studio

Spettano al personale con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale nel limite massimo di 150 ore annuali.

Aspettativa per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca

Ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 29/11/2007, spetta anche al personale assunto a tempo determinato purché abbia un contratto al 30 giugno o al 31 agosto. L’aspettativa è concessa nel limite della durata dell’incarico. Non ne può fruire il personale assunto per supplenze brevi.

Permessi e assenze per ricoprire cariche pubbliche elettive

Spettano a tutto il personale scolastico, siano essi assunti a tempo indeterminato (anche in part-time) o determinato, compresi i supplenti brevi o fino all’avente titolo.

Infatti, il CCNL Scuola, all’art. 19 (“Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”) dispone:

1. Al personale assunto a tempo determinato, [...], si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, [...].

Permessi elettorali

Tutti i dipendenti a tempo indeterminato o determinato (anche temporaneo) hanno diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Inoltre, i dipendenti hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi mediante giorni di recupero compensativo:

  • due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo); oppure
  • nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo).
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