Sinergie di Scuola

Le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del 15 maggio 2014 rappresentano il punto di riferimento da tenere presente nella gestione del delicato rapporto tra privacy e trasparenza sul web.

Il documento prevede tutta una serie di misure e cautele cui le P.A. debbono attenersi al fine di contemperare, anche sul web, le esigenze di pubblicità, per finalità di trasparenza o per altre finalità, con quelle di privacy.

Quali dati si possono trattare

Le istituzioni scolastiche hanno innanzitutto l’obbligo di rendere noti a studenti e famiglie i dati personali degli studenti minorenni che raccolgono e le relative modalità di trattamento che devono limitarsi al perseguimento delle sole finalità istituzionali.

I dati sensibili e giudiziari devono poi essere trattati con estrema cautela, verificandone non solo la pertinenza e completezza, ma anche l’indispensabilità rispetto alle “rilevanti finalità pubbliche” che si intendono perseguire.

In particolare, i dati sulle origini etniche possono essere trattati dalla scuola per favorire l’inclusione degli alunni stranieri; i dati sulle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute sono classificabili dal punto di vista amministrativo come “supersensibili” e possono essere trattati per l’assegnazione del sostegno agli alunni con disabilità, per la composizione delle classi, per la gestione delle assenze per malattia, per l’insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

Le opinioni politiche possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza, quali le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori. Infine, i dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione, nonché per le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie e per tutte le attività di difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche.

C’è da tener presente che le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti per finalità istituzionali.

Temi in classe

Non commette violazione della privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se sono presenti argomenti delicati – è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d’ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

Rendimento scolastico

Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti. È necessario prestare attenzione, però, a non fornire – anche indirettamente – informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti con disabilità non va inserito nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

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