Sinergie di Scuola

È “Dato personale” qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

È identificabile la persona fisica che può essere riconosciuta, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad alcuni dati, come il nome, indirizzo o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

In tale quadro, il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi indicati nell’art. 5 del GPDR, fra cui quello di minimizzazione dei dati, secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In ogni caso, resta assolutamente vietata la diffusione di dati relativi alla salute, ossia di «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute».

Per questa ragione, prima di pubblicare documenti sull’albo pretorio on-line, le Pubbliche amministrazioni devono accertarsi che siano oscurate tutte le informazioni che non possono essere diffuse, in particolare i dati sulla salute di una persona.

Lo ha ricordato il Garante per la privacy nel comminare una delle prime sanzioni a un ente locale ai sensi del nuovo Regolamento europeo in materia di dati personali (GDPR).

Il caso

Una persona si era rivolta al Garante perché sull’albo pretorio del proprio Municipio era stata pubblicata una determina dirigenziale che riportava la grave patologia per la quale aveva presentato un’istanza per il riconoscimento della causa di servizio.

Con la determinazione dirigenziale sopracitata veniva disposta la liquidazione delle spese legali per un procedimento giudiziario in cui era stato parte il Comune e risultavano riportati anche dati e informazioni personali del reclamante, con dettagliati riferimenti alle relative infermità per cause di servizio, come l’indicazione che lo stesso aveva «diritto all’equo indennizzo per XX».

L’Autorità ha accertato che le informazioni sull’infermità e sull’operazione subita dal reclamante erano liberamente accessibili a chiunque, ed ha sottolineato come anche la nuova normativa sulla privacy vieti la diffusione dei dati sulla salute di una persona.

Ha poi aggiunto che la pubblicazione sull’albo pretorio della delibera in chiaro conteneva un’ulteriore violazione, in quanto riportava anche le coordinate di conto corrente bancario dell’avvocato al quale dovevano essere liquidate le spese del procedimento.

Tale trattamento di dati era effettuato in contrasto con il principio di “minimizzazione” previsto dal GDPR, secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

La difesa del Comune

L’ente locale, a giustificazione del proprio operato, nel corso dell’istruttoria, ha affermato che il personale addetto era incorso in un mero errore materiale, e che l’amministrazione avrebbe provveduto a completare il percorso interno di adeguamento alla normativa privacy, al fine di non incorrere più in tali problemi.

Inoltre, l’Amministrazione comunale aveva provveduto a disabilitare l’opzione software che consente l’ostensione degli atti amministrativi per un periodo superiore ai 15 giorni (nel caso dell’albo pretorio) decorsi i quali i medesimi vengono archiviati e consultabili esclusivamente da personale interno.

La decisione del Garante

Per tali motivi, alla luce delle nuove modalità indicate dal GDPR e dal Codice privacy, l’Autorità ha adottato un provvedimento unico con il quale ha dichiarato l’illiceità del trattamento dei dati posto in essere dal Comune e contemporaneamente ha ordinato il pagamento di una sanzione amministrativa di 10.000 euro, calcolata tenendo conto anche delle giustificazioni addotte dall’ente locale.

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.