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L’APE volontario – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica è un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 166 e seguenti, Legge di bilancio 2017 e art. 1, comma 162, Legge di bilancio 2018).

Può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Il prestito è erogato dalla banca in quote mensili nell’arco di un anno, per richiederlo non occorre cessare l’attività lavorativa, ma è necessario avere una età minima di 63 anni e aver maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 20 anni.

Per il riconoscimento dell’APE Volontario, sul sito dell’INPS sono disponibili due nuovi servizi:

  • Simulatore
  • Domanda di certificazione.

Il Simulatore

Il servizio on-line APE Volontario – Simulatore è accessibile a tutti i cittadini e disponibile sul sito dell’Istituto. Il servizio, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, consente, in via indicativa, di calcolare l’importo mensile, la durata dell’APE e la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo di pensione.

Come funziona l’APE volontario

Il prestito viene erogato da soggetti finanziatori ed è assicurato contro il rischio di premorienza da imprese assicurative scelte tra quelle che aderiscono a specifici accordi quadro.

In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.

Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di APE.

L’importo minimo della quota di APE richiedibile è pari a 150 euro.

L’importo massimo della quota di APE richiedibile non può superare rispettivamente:

  • il 75% dell’importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE, è superiore a 36 mesi;
  • l’80% dell’importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 24, è pari o inferiore a 36 mesi;
  • l’85% dell’importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compreso tra 12 e 24 mesi;
  • il 90% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi.

Inoltre, l’ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell’APE, non risulti superiore al 30% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

Il prestito ottenuto viene restituito in 240 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione.

Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata parziale o totale del prestito, secondo i criteri fissati dal D.P.C.M. 4/09/2017, n. 150.

Requisiti

Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:

  • avere una età minima di 63 anni;
  • aver maturato una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;
  • avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, avere un importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 335/1995;
  • non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Non è necessario cessare l’attività lavorativa.

Domanda di certificazione del diritto all’APE

Per ottenere l’APE, l’interessato (che abbia compiuto almeno 63 anni), o gli intermediari autorizzati, devono presentare all’INPS la domanda di certificazione del diritto all’APE attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello o il PIN dell’INPS.

L’INPS verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.

È disponibile il servizio on-line Ape Volontario - domanda di certificazione per l’inoltro delle domande di certificazione del diritto all’APE.

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, al soggetto interessato è comunicato l’esito per via telematica tramite il sito istituzionale nella sezione a lui riservata e all’indirizzo di posta elettronica da lui indicato.

Nella certificazione del diritto viene indicata la prima data utile di presentazione della domanda di APE e comunicato l’importo minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile, nonché la durata massima del finanziamento.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di reiezione della domanda di certificazione l’interessato può presentare istanza di riesame.

Domanda di APE

I soggetti in possesso della certificazione del diritto all’APE possono presentare la domanda di APE all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello.

La domanda è sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il portale dell’INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato.

La domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2019, stante la natura sperimentale della norma in esame.

Per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017, la presentazione della domanda a decorrere dall’ultimo mese di durata del finanziamento indicato nella certificazione comporta la perdita del diritto all’APE. Tali soggetti, al fine di ottenere la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati dalla data della decorrenza dell’APE, devono presentare la relativa domanda entro il 18 aprile 2018.

Ulteriori informazioni e modalità operative sono descritte nella circolare INPS 13/02/2018, n. 28.

Diritto di recesso

La domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, non è revocabile, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo. Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.

L’istituto finanziatore trasmette all’INPS il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, decade ed è priva di effetti.

In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso.

In caso di recesso la domanda di APE, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, decade ed è priva di effetti.

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