Sinergie di Scuola

L’art. 23, comma 2, del Decreto-Legge 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/03/2019, n. 26, prevede la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche che aderiscono ad un apposito Accordo-quadro di richiedere il finanziamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, per un importo non superiore a 45.000 euro, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione di tale indennità.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del suddetto decreto che recepisce l’Accordo-quadro con l’Associazione delle banche italiane, è stata resa disponibile la piattaforma della Funzione pubblica che rende operativa la possibilità di erogazione dell’anticipo del TFR/TFS.

Sul sito è disponibile tutta la modulistica e la normativa, nonché indicazioni specifiche per i richiedenti, enti erogatori e istituti di credito.

Chi può richiedere l’anticipo

L’ex pubblico dipendente che ha o ha avuto accesso al trattamento pensionistico attraverso la maturazione dei seguenti requisiti: Quota 100, pensione anticipata e pensione di vecchiaia (art. 2, comma 1, lettera i del D.P.C.M. 51/2020).

Esclusioni

Sono esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato non soltanto coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto a pensione, ma anche tutti i dipendenti, ancora in attesa di percepire l’indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate.

A chi presentare domanda

L’interessato dovrà richiedere all’Ente erogatore del TFS/TFR la certificazione del diritto all’anticipazione.

Se l’ente che eroga il trattamento è l’INPS, la domanda dovrà essere presentata secondo le istruzioni indicate nell’apposita sezione del portale dell’Istituto.

Se il trattamento è erogato direttamente dalla propria amministrazione la domanda di certificazione del diritto all’anticipo sarà presentata seguendo le indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro.

I tempi della procedura

L’Ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascerà:

  • la certificazione del diritto al trattamento e il suo ammontare complessivo, indicando le date di riconoscimento dei singoli importi annuali e le eventuali precedenti operazioni di cessione sul trattamento stesso;
  • il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
  • l’indirizzo PEC al quale indirizzare le necessarie comunicazioni.

Il Richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presenterà la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca (scarica il modulo), allegando i seguenti documenti:

La Banca, una volta accettata la proposta, comunica all’Ente erogatore tale accettazione. L’Ente erogatore a sua volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla Banca la presa d’atto della conclusione del contratto di anticipo. Qualora a seguito delle verifiche, l’Ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato (a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda. La Banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all’accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal Richiedente.

N.B.: La certificazione non ha un termine di validità e l’eventuale successivo contratto di anticipo finanziario, perfezionato tra la le parti e notificato alle Strutture territoriali INPS tramite PEC dalla banca o dagli intermediari finanziari, diviene efficace solo dopo la produzione da parte della competente Struttura territoriale della cosiddetta presa d’atto positiva, che dovrà essere obbligatoriamente rilasciata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del contratto di anticipo finanziario. L’INPS provvederà a rimborsare al cessionario, secondo i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, la somma oggetto del credito ceduto, trattenendo tale importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata (TFS/TFR) spettante all’iscritto.

Elenco degli Istituti di credito aderenti all’Accordo-quadro

Importo massimo erogabile

L’importo massimo dell’anticipo è pari a 45.000 euro, al lordo degli interessi ad esso riferiti. Il tasso d’interesse applicato è determinato secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo-quadro. La Banca non può applicare all’anticipo commissioni o altri oneri oltre il tasso d’interesse.

Domande dirette o tramite patronato

Per agevolare l’accesso alla procedura dedicata l’INPS, con messaggio 4315 del 17/11/2020, ha illustrato le modalità operative per la presentazione della domanda, sia nel caso in cui il cittadino provveda direttamente sia nell’eventualità in cui l’invio dell’istanza avvenga tramite l’intermediazione dei patronati.

Con riferimento alla presentazione diretta da parte del cittadino, è necessario accedere al portale dell’Istituto con PIN dispositivo (dal 1 ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN), SPID (di Livello 2), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o Carta Nazionale dei Servizi.

La selezione del servizio all’interno del portale stesso può essere effettuata digitando il termine “Quantificazione” nell’apposito campo di ricerca.

Il cittadino potrà quindi selezionare, a seconda che sia in regime di TFS o di TFR, uno dei due servizi dedicati:

  • “Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS” “Quantificazione TFS”
  • “Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR - Domanda” “Quantificazione TFR”

Nel modello di domanda di quantificazione on-line TFS/TFR, il cittadino ha la possibilità di selezionare la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019” o di “Cessione ordinaria” di cui al D.P.R. 180/1950. L’avvenuta selezione di un tipo di richiesta esclude in ogni caso l’altra.

Con riferimento all’anticipo finanziario di cui al D.L. 4/2019, bisogna sapere che:

  • la banca prescelta per l’operazione di finanziamento dovrà essere selezionata dall’elenco delle banche presente nel sistema informatico dell’INPS e acquisito dal portale del Dipartimento della Funzione Pubblica;
  • all’atto della presentazione di domanda di anticipo finanziario è necessario dichiarare di avere avuto accesso o di avere accesso a pensione con i requisiti di Quota 100 o ai sensi dell’art. 24 del Decreto-Legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 (c.d. Monti-Fornero);
  • la certificazione prodotta dalla competente Struttura territoriale INPS sarà resa disponibile nell’Area riservata del cittadino;
  • il richiedente potrà visualizzare, accedendo al “Cassetto previdenziale”, il prospetto sulla base del quale è stata predisposta la relativa certificazione;
  • la Struttura territoriale INPS competente alla produzione della certificazione non potrà procedere alla lavorazione di una successiva domanda di quantificazione (sia che si tratti di domanda relativa all’anticipo finanziario D.L. 4/2019 sia in caso di domanda relativa alla cessione ordinaria) fino alla definizione della precedente.
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