Sinergie di Scuola

È nulla la sanzione della multa comminata dal Dirigente scolastico al docente che non aveva comunicato alla scuola l’allontanamento dal proprio domicilio durante l’assenza per malattia.

La decisione è contenuta nella sentenza n. 468/2015, con cui il Tribunale ordinario di Firenze ha dato ragione all’insegnante risultato assente alla vista fiscale perché, non avendo più farmaci antidepressivi a sua disposizione – necessari per superare lo stato morboso – e non potendo ottenere la relativa prescrizione dal suo medico (era venerdì sera e lo stesso sarebbe stato reperibile solo il martedì), aveva contattato altro medico, il quale lo aveva ricevuto nel suo ambulatorio. Il ricorrente si era quindi recato allo studio medico nelle fasce al di fuori della reperibilità, rientrando nella sua abitazione proprio quando il medico competente per la visita fiscale aveva da poco già attestato la sua assenza. Quest’ultimo medico, non potendo annullare l’attestazione, lo aveva invitato a presentarsi all’ASL il mattino seguente, cosa che il ricorrente aveva fatto (ricevendo, in tale occasione, prescrizione di ulteriori tre giorni di riposo). 

Il Dirigente scolastico gli aveva però contestato la violazione dell’art 17, comma 16, del CCNL Scuola per non avere avvertito di essersi allontanato dal suo domicilio e gli aveva per tale ragione irrogato la massima sanzione tra quelle di sua competenza (multa per quattro ore di retribuzione), senza tener peraltro conto del principio di gradualità delle sanzioni (non considerando pertanto il suo stato di salute, l’assenza di precedenti disciplinari, le giustificazioni dedotte dal docente).

Tale disposizione del CCNL Scuola prevede che «Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità».

Ad avviso del Tribunale però la sanzione applicata è sproporzionata.

Lo stesso CCNL Scuola, all’art. 95, afferma infatti che «la inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattie» (in tal senso potendosi qualificare il fatto oggetto di contestazione), sono previste sanzioni che vanno dal minimo del rimprovero verbale sino al massimo della multa per quattro ore di retribuzione; che il tipo e l’entità delle sanzioni da applicare deve essere valutato in relazione a dei criteri generali, quali l’intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; la rilevanza degli obblighi violati; le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; il grado di danno o pericolo causato all’Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.

Dalla descrizione dei fatti è emerso che il ricorrente si era allontanato dal proprio domicilio prima dell’inizio dell’orario relativo alla fascia di reperibilità, confidando nel fatto che sarebbe rientrato per tempo; che il rientro presso il proprio domicilio si verificò nella fase iniziale della reperibilità, tanto che era ancora nei pressi il medico che doveva attestare la sua presenza presso l’abitazione. 

Pertanto, la supposta violazione di cui all’art. 17, comma 16, CCNL citato deve essere valutata, tenendo conto di alcune circostanze, ovvero che il ricorrente non avvertì l’Amministrazione perché si allontanò prima della reperibilità e solo per poco non rientrò presso la sua abitazione in tempo per sottoporsi alla visita fiscale; che, anche sotto il profilo intenzionale, non vi fu una volontà di andare contro alla disciplina di cui alla normativa in materia di malattia. Dunque, la violazione dell’assenza a visita fiscale (comunque effettiva) poteva essere censurata con una sanzione più lieve.

Per tali ragioni, il Tribunale ha deciso l’annullamento della sanzione e ha condannato il MIUR al rimborso dell’importo corrispondente a quattro ore di retribuzione, oltre che alle spese di lite.

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