Sinergie di Scuola

L’art. 36 della Costituzione sancisce che le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore subordinato, volto a garantire al dipendente sia il recupero delle energie psico-fisiche sia la giusta cura delle proprie relazioni affettive e sociali.

L’art. 2109 del codice civile prevede che il lavoratore abbia diritto a un periodo di ferie retribuito, possibilmente continuativo, da fruire nell’arco temporale disposto dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze aziendali, nonché dei suoi stessi interessi. La durata del periodo di ferie è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo principio di equità, in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.

Le ferie dei docenti

Il numero dei giorni di ferie varia in base all’anzianità di servizio e al tipo di contratto.

Per i docenti a tempo indeterminato:

  • 30 giorni per anzianità di servizio inferiore a 3 anni;
  • 32 giorni per anzianità di servizio superiore a 3 anni.

Per anzianità di servizio si intende anche l’eventuale servizio di supplenza breve e saltuaria (almeno 180 gg. per anno) prestato prima del contratto a tempo indeterminato.

I giorni vanno rapportati alle ore di servizio prestate:

X = 30 x giorni di servizio / 360 (x 12/18 *)

* orario 12 ore, da applicare solo nel caso di part-time verticale

 

Per i docenti a tempo determinato, i giorni sono proporzionali al tempo di servizio prestato:

X = 30 x giorni di servizio / 360

Vanno rapportati alle ore di servizio prestate:

X = 30 x giorni di servizio / 360 (x 12/18 *)

* orario 12 ore, da applicare solo nel caso di part-time verticale

 

Per tutti i docenti, le giornate di ferie possono essere fruite durante i periodi di chiusura delle lezioni indicati nei calendari scolastici.

Le ferie non possono essere concesse nei periodi di scrutini, esami, attività di valutazione.

Le giornate di ferie possono essere fruite durante tutto il periodo dell’attività didattica, ma non possono superare il tetto massimo di 6 giorni e non devono costituire spesa per lo Stato.

Il periodo di ferie può essere interrotto se si verifica un’assenza per malattia superiore a 3 giorni, oppure se il dipendente è ricoverato in ospedale.

Se per questi motivi le ferie non potranno essere fruite nell’anno scolastico, il dipendente potrà goderle «entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica» (art. 13, comma 10 del CCNL del 29/11/2007). L’art. 1, comma 54 della Legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha definito che possono essere usufruite nel periodo di sospensione delle lezioni per tutti i docenti.

Il personale docente ha diritto anche alle festività soppresse, che sono calcolate in 4 giorni all’anno, maturate 1 ogni 3 mesi e devono essere fruite nell’a.s. di riferimento.

N.B: le frazioni superiori a 15 giorni costituiscono 1 mese.

Le ferie degli ATA

Anche in questo caso, il numero dei giorni di ferie varia in base all’anzianità di servizio e al tipo di contratto.

Per gli ATA a tempo indeterminato:

  • 30 giorni per anzianità di servizio inferiori a 3 anni;
  • 32 giorni per anzianità di servizio superiori a 3 anni.

Per anzianità di servizio si intende anche l’eventuale servizio di supplenza breve e saltuaria (almeno 180 giorni per anno) prestato prima del contratto a tempo indeterminato.

Vanno rapportati alle ore di servizio prestate:

X = 30 x giorni di servizio / 360 (x 18/36 *)

* orario 18 ore, da applicare solo nel caso di part-time verticale

 

Le ferie possono essere fruite nei periodi di luglio e agosto per almeno 15 giorni.

Gli atri giorni possono essere richiesti durante l’anno scolastico, in base alle esigenze di servizio.

Le ferie non fruite per motivi di malattia, possono essere richieste entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Possono essere procrastinate oltre la data se sono state negate per esigenze di servizio.

Per gli ATA a tempo determinato, Sono proporzionali al tempo di servizio prestato (per dodicesimi):

X = 30 x giorni di servizio* / 360

* frazioni > gg. 15 sono considerate 1 mese

 

Vanno rapportati alle ore di servizio prestate

X = 30 x giorni di servizio / 360 (x 18/36 *)

* orario 18 ore, da applicare solo nel caso di part-time verticale

 

Per tutto il personale ATA, il periodo di ferie può essere interrotto se si verifica un’assenza per malattia superiore a 3 giorni, oppure se il dipendente è ricoverato in ospedale.

Se il personale ATA in ferie è richiamato in servizio, ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle ferie non godute.

Il personale ATA ha diritto anche alle festività soppresse, che sono calcolate in 4 giorni all’anno, maturate 1 ogni 3 mesi e devono essere fruite nell’a.s. di riferimento.

N.B. frazioni >16 giorni costituiscono 1 mese.

Dal computo dei giorni di ferie sono esclusi i giorni di assenza non retribuiti, che riducono quindi la maturazione delle ferie, mentre le assenze con decurtazione di stipendio NON riducono i giorni di ferie.

Docenti e monetizzazione delle ferie non fruite

La Legge di stabilità 2013 (Legge 24/12/2012 n. 228) recita, al comma 55 dell’articolo unico, che al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario e ai docenti che hanno un contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, è previsto il pagamento delle ferie maturate e non fruite.

La Circolare MIUR n. 244 del 14/10/1999 aveva sottolineato che «il compenso per ferie non godute va liquidato alla fine di ogni singolo rapporto, indipendentemente dalla sua durata e in relazione al servizio effettuato dal supplente saltuario in base al contratto di assunzione, con l’eccezione di più supplenze svolte nell’arco dello stesso mese e nella medesima scuola».

In tutti i casi, prima di procedere al pagamento delle ferie non fruite, è obbligatorio decurtare dal monte dei giorni maturati, tutti quelli vanno a coprire i periodi di chiusura dell’attività didattica da calendario (chiusure natalizie, pasquali ecc.). Si potrà contabilizzare, quindi, soltanto la differenza tra le ferie maturate e quelle non fruite, dopo aver collocato le giornate all’interno dei periodi indicati.

Nel calcolo, occorre porre attenzione ai giorni di chiusura totale della scuola, perché quelli non concorrono alla totalizzazione delle ferie fruite.

Nel caso di assenze per maternità o per gravi patologie, è prevista la monetizzazione delle ferie maturate e non fruite.

Personale ATA e monetizzazione delle ferie non fruite

Le ferie non fruite sono monetizzabili solo nel caso in cui l’impossibilità della fruizione non sia imputabile al dipendente (decesso, malattia, infortunio, cause di servizio, maternità o paternità), come previsto dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella Legge 135/2012.

Per il personale ATA supplente breve o saltuario, potrà essere riconosciuta la monetizzazione solo e unicamente quando la fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro.

Per tutto il personale si applica quanto disposto dall’art. 40, comma 2 del nuovo CCNL, che sostituisce l’art. 13, comma 15 del CCNL 2007: «le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative».

Per quanto riguarda, invece, le regole per:

  • richiedere le ferie con congruo anticipo per l’organizzazione del servizio;
  • rispettare i tempi per la programmazione delle ferie natalizie, pasquali ed estive;
  • definire il numero minimo delle unità in servizio durante i periodi estivi;
  • definire i criteri di selezione del personale che dovrà rimanere in servizio nel caso in cui tutto il personale richieda lo stesso periodo di ferie;

è necessario fare riferimento alla Contrattazione Integrativa di Istituto che disciplina le regole da seguire nelle fattispecie indicate.

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