Sinergie di Scuola

Il Decreto-Legge 172/2021, recentemente convertito con la Legge n. 3 del 21/01/2022, ha esteso, come noto, l’obbligo vaccinale anche al personale scolastico.

Nello specificare che la conversione in legge non ha determinato consistenti modifiche all’impianto normativo già in vigore, si rammenta che lo stesso obbligo ha validità per tutto il personale scolastico, compresi i Dirigenti e può essere superato solo se, a seguito dell’invito e provvedere, si producano entro 5 giorni in alternativa:

  • documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione; attestazione relativa ad omissione o differimento della stessa (si ricorda che «Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita»);
  • presentazione di richiesta di vaccinazione entro un termine massimo di 20 giorni dalla ricezione dell’invito. In questo caso, la comunicazione successiva di effettuata vaccinazione deve essere trasmessa entro tre giorni;
  • insussistenza dei presupposti per obbligo vaccinale.

Il dettato normativo è stato integrato da note esplicative del M.I.; da ultimo, la Specifica n. 1929 del 20/12/2021 ha chiarito che «le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro».

La nota ministeriale porta a ritenere assolutamente generalizzata la portata dell’obbligoa prescindere dalle vicende contingenti che interessano i singoli rapporti di lavoro»), tranne i casi esplicitamente previsti, che sembra si considerino un numero chiuso.

Anche la giurisprudenza più recente ha iniziato a considerare casi di mancata applicazione dell’obbligo e della sanzione; il Tribunale di Milano, ad esempio, in proposito dell’obbligo vaccinale previsto per il personale sanitario, con una recente pronuncia del 26/11/2021, e relativamente alla sospensione dal servizio di una lavoratrice già in congedo biennale retribuito per assistenza a disabili, ha ritenuto illegittima la sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la stessa presuppone che al momento dell’adozione si svolgano in concreto le prestazioni professionali, e che non possa quindi sovrapporsi una ipotesi di sospensione ad un provvedimento già sospeso.

Si deve ritenere comunque che tale ultimo assunto debba essere declinato attentamente per ogni singolo caso, poiché, se è plausibile che l’obbligo vaccinale, come dispone la normativa sul punto, sia requisito strettamente correlato all’esercizio della prestazione lavorativa, non può escludersi del tutto la possibilità che vengano sanzionate ulteriori condotte disciplinarmente rilevanti operate durante la sospensione.

Si pensi al caso di svolgimento di ulteriore attività lavorativa vietata, a solo titolo di esempio; una recente pronuncia della sezione giurisdizionale di appello per la Regione Sicilia della Corte dei Conti, n. 6/2022, ha ritenuto, in tema di incompatibilità, che la condizione temporanea di aspettativa senza assegni non comporti la sospensione del rapporto di pubblico impiego ma solo la funzione sinallagmatica tra prestazione e la retribuzione, e che lo status di pubblico dipendente non venga meno per la sospensione del rapporto di lavoro da aspettativa.

È abbastanza pacifico, per chi si interessa del diritto al fine della sua applicazione pratica, che a fronte di normative emergenziali stratificate e complesse e prime applicazioni pratiche della giurisprudenza, deve operarsi una interpretazione attenta.

Sospensione del rapporto di lavoro e malattia da Covid

Come noto, la sospensione per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale può essere interrotta nel momento in cui il lavoratore si sottopone alla vaccinazione.

Si ritiene che l’infezione da Covid durante il periodo di sospensione non possa interrompere la stessa, poiché il rapporto di lavoro è appunto sospeso; diversamente, l’avvenuta guarigione dovrà comportare l’adempimento vaccinale secondo le disposizioni del Ministero della Salute alla distanza stabilita (entro 6 mesi dalla documentata infezione), e nel contempo, nonostante la mancanza esplicita di indicazioni sul punto, l’interruzione della sospensione per il personale non vaccinato.

Obbligo vaccinale e terza dose

Le disposizioni normative in vigore prevedono l’obbligatorietà della dose booster per coloro che abbiano concluso il ciclo primario di vaccinazione, entro il termine di validità delle certificazioni Covid-19, come previsto dall’art. 3-ter del Decreto-Legge 44/2021, convertito nella Legge 76/2021. È fondamentale rammentare che la scadenza del Green Pass è stata portata da 9 a 6 mesi, e che la riduzione ha effetto dal 1° febbraio 2022; tale riduzione potrà comportare, qualora non si rispetti il nuovo termine, una nuova fase di inviti a provvedere.

Le prime pronunce della magistratura

Nelle ultime settimane la magistratura amministrativa si è già occupata di ricorsi cautelari avverso le misure conseguenti all’obbligo vaccinale del personale scolastico, effettuati nei confronti delle note ministeriali attuative del Decreto Legge 172/2021, sopra richiamate, e per la disapplicazione del decreto stesso.

Le prime pronunce non hanno accolto le obiezioni presentate, tese, per la maggioranza, a richiamare possibili violazioni delle Carte dei diritti dell’uomo e il presunto carattere sperimentale dei vaccini, potenzialmente pericolosi per la salute dell’uomo.

Di particolare rilievo la recentissima pronuncia del massimo organo di giustizia amministrativa, ovvero il Consiglio di Stato, che con il decreto 416 del 28/01/2022, ha respinto l’istanza cautelare mossa contro il Ministero dell’Istruzione e avverso la pronuncia, anch’essa di rigetto, del TAR Lazio n. 131/2022.

Il Consiglio di Stato, muovendosi nell’ottica del bilanciamento degli interessi e ritenendo prevalente la tutela della salute pubblica e in particolare quella degli studenti e del personale scolastico, si è pronunciato favorevolmente «in ordine alla legittimità di un intervento normativo dello Stato volto alla previsione di un obbligo vaccinale per determinate categorie di soggetti [...]» poiché tali misure «risultano tanto più rilevanti in ambito scolastico, settore in cui, all’esigenza di protezione della salute pubblica – di per sé già determinante – deve aggiungersi la necessità di garantire la continuità della didattica in presenza che costituisce strumento di sviluppo della persona umana da improntarsi a criteri di efficienza, solidarietà ed eguaglianza non sempre sufficientemente protetti dalla modalità a distanza».

Ha ritenuto inoltre il Consiglio «che le misure contestate [...] si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto all’autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo è garantito dalle previsioni legislative che consentono l’esenzione ovvero il differimento dell’obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili» concludendo che «la normativa non sembra violare le norme costituzionali e sovranazionali richiamate da parte appellante».

Certificazione di esenzione

Segnaliamo infine che la circolare n. 5125 del 25/01/2022 proroga al 28 febbraio 2022 la validità delle certificazioni di esenzione già emesse o di nuova emissione, facendo salve le precedenti disposizioni delle precedenti circolari sul punto, quindi sulle modalità di redazione delle stesse.

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