Sinergie di Scuola

Il diritto alle ferie viene ritenuto di fondamentale importanza, in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione che dispone che il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e «non può rinunziarvi».

Negli ultimi anni, si è assistito ad una rivisitazione del diritto e della sua mancata fruizione, da parte del legislatore e di disposizioni contrattuali.

Anzitutto, l’art. 5, comma 8 del D.L. 95/2012 (convertito nella Legge 135/2012) ha previsto un inequivocabile divieto di monetizzare le ferie qualora non fruite, disponendo:

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 31/12/2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

Di conseguenza, anche l’art. 13 del CCNL Scuola, comma 15, è stato modificato dal CCNL 2016-2018, e oggi recita:

2. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

Alcune interpretazioni giurisprudenziali

Questo divieto è stato soggetto a molteplici interpretazioni, per la sua rigidità, e poiché anche l’ordinamento comunitario (direttiva CE 2003/88, Corte di Giustizia Europea 2009 e 2012 sul diritto all’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione) garantisce l’indennità di pagamento per mancata fruizione delle ferie.

Sul punto, lo ricordiamo, sono intervenute autorevoli interpretazioni.

La Corte dei conti della Valle d’Aosta, con parere n. 20 dell’11/11/2013, ha fornito un’interpretazione “ammorbidita” del divieto in favore dei pubblici dipendenti; conformandosi all’interpretazione della Funzione Pubblica (n. 40033 dell’8/10/2012) e della Ragioneria Generale dello Stato (n. 94806 del 9/11/2012), ha chiarito, similmente ai pareri amministrativi riportati, che è preferibile una interpretazione “ammorbidita del divieto”, il quale si applicherebbe ai casi dipendenti dalla volontà del lavoratore (dimissioni, pensionamento, licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova), non operando, viceversa, nei casi in cui il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala e non prevedibile o non imputabile a carenza programmatorie o di controllo dell’Amministrazione (decesso, dispensa per inidoneità, malattia, aspettativa, gravidanza).

La questione è stata affrontata infine anche dalla Corte Costituzionale che, dapprima con la sentenza n. 286/2013, ha affermato espressamente che: «[...] nella prassi amministrativa si è imposta un’interpretazione volta ad escludere dalla sfera di applicazione del divieto posto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 “i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente” (parere del Dipartimento della funzione pubblica 8 ottobre 2012, n. 40033). Con la conseguenza di ritenere tuttora monetizzabili le ferie in presenza di “eventi estintivi del rapporto non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro” (nota Prot. n. 0094806 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)».

Successivamente, in modo più specifico,la sentenza della Corte Costituzionale 95/2016 ha ritenuto che la legge (c.d. Spending review), correttamente interpretata, è conforme alla Costituzione considerando che proprio il legislatore correla «il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie», giungendo ad «escludere dall’ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro».

In argomento è intervenuta anche la Corte di Cassazione, con varie pronunce; da ultimo, con ordinanza del 30/07/2018 n. 20091, la Corte ha stabilito che la mancata fruizione delle ferie non dà diritto ex se alla monetizzazione, purché non si dimostri che la stessa sia stata motivata da forza maggiore o eccezionali e motivate esigenze di servizio, rammentando che è essenziale la prova della non imputabilità al lavoratore della mancata fruizione ai fini dell’indennità.

Le ferie solidali

Anche un istituto di recente istituzione pare limare l’intangibilità del diritto alle ferie, che la stessa Costituzione appunto definisce irrinunciabile. Alcuni Contratti, come il CCNL Scuola e Istruzione, per il settore Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie, prevedono l’istituto delle ferie solidali, che comporta la possibilità per il personale di cedere in tutto o in parte giorni di ferie/recupero festività soppresse ad altri dipendenti, che manifestino necessità di accudire figli minori in precarie condizioni di salute e necessitino di cure costanti.

L’istituto, pur dai nobili fini, certamente costituisce un caso di rinunciabilità delle ferie che sembra in deroga all’inequivoco disposto costituzionale.

Ferie in prossimità del termine del contratto

L’art. 5, comma 8 sopra citato è stato integrato, a causa dei numerosi problemi che la nuova disciplina aveva creato nel settore della Scuola, dall’art. 1, commi 55 e 56 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), che ha previsto che «Il presente comma [ovvero il divieto di monetizzazione, nda] non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie [...]. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti saranno disapplicate dal 1° settembre 2013».

Le ferie del personale scolastico, quindi, vanno fruite nei periodi in cui ciò è consentito, bastando la mera possibilità di fruizione per concretizzare il diritto, altrimenti operando il divieto generale.

Nel settore scolastico possono crearsi le condizioni per cui il personale richieda le ferie in prossimità del termine del contratto di lavoro, creando possibili disagi e disservizi.

Sul punto, è utile rammentare l’utilità della programmazione e dei piani ferie, come ricorda il parere ARAN SCU_093 che suggerisce: «Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici».

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