Sinergie di Scuola

Il settore scolastico deve ordinariamente confrontarsi con i benefici di assistenza ai disabili in condizione di gravità di cui godono molti lavoratori.

Come noto, la Legge 104/1992, all’art. 33 comma 3 dispone:

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

La gestione del personale scolastico, da parte delle singole Istituzioni così come degli USR, ad esempio in sede di gestione della mobilità, prevede ordinariamente l’esame della documentazione prodotta, comprese le certificazioni oggi di competenza delle Commissioni a tal fine deputate presso l’INPS – certificazioni che, come tutte quelle sanitarie, non possono essere autocertificate, a norma dell’art. 49 del D.P.R. 445/2000.

Permessi per assistenza

Per poter beneficiare dei tre giorni di permesso, i lavoratori – nella ricorrenza di tutte le altre previsioni di legge, come sopra richiamato – debbono possedere e produrre certificazione di handicap in condizione di gravità del disabile, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della medesima legge:

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità [...].

Non dà diritto alla fruizione dei permessi e degli altri benefici previsti (es. priorità nel trasferimento) l’handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 1, né rileva, ai fini del beneficio, il certificato di diverso tipo di invalidità del disabile, a prescindere dalla percentuale di invalidità riconosciuta.

Difetto di documentazione e danno erariale

Sul punto è molto interessante il recente intervento del giudice contabile.

Con la sentenza 263/2022, la Corte dei Conti per la Campania, sezione giurisdizionale, ha condannato una docente per danno erariale, per ingiustificata fruizione dei permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 3 della Legge 104/1992.

Nel caso di specie, la docente aveva richiesto la fruizione dei permessi; il Dirigente scolastico contestava le giornate di permesso, e, a riscontro, la docente provvedeva ad inviare due verbali di commissione medica, di accertamento dell’invalidità civile e di indicazione handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 104/1992. I verbali non erano ritenuti idonei dal Dirigente scolastico, che contestava le assenze come ingiustificate, provvedendo a coinvolgere anche il giudice contabile.

In accoglimento della conseguente domanda della Procura erariale, la Corte riconosceva la responsabilità della docente, rammentando, dapprima, la differenza fra le due fattispecie previste dalla legge, ovvero:

  • persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali in condizioni di difficoltà di apprendimento o di integrazione lavorativa con un conseguente processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3, comma 1 della Legge 104/1992);
  • persone la cui minorazione assume i connotati della gravità, con inevitabile riduzione dell’autonomia personale al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente o continuativo (art. 3, comma 3 della Legge 104/1992).

La Corte ha chiarito, come normativamente previsto, che il dipendente che intende fornire assistenza alla persona (coniuge, parente o affine entro il secondo grado) in condizione di handicap ha diritto di fruire di tre giorni mensili retribuiti solo qualora la minorazione fisica, psichica o sensoriale assuma i connotati della gravità, come previsto dagli artt. 3, comma 3, e 33, comma 3 della Legge 104/1992.

L’accertamento allora svolto dalla Unità Sanitaria Locale (oggi, e da qualche anno, la materia è di competenza dell’INPS), riconobbe l’handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1, ovvero condizione di handicap non grave; in prima istanza, la docente allegò il verbale di invalidità senza produrre quello di riconoscimento ai fini dei benefici di cui alla Legge 104/92, mentre le due certificazioni sono distinte.

Per la fruizione dei benefici di assistenza, ripetiamo, fa fede esclusivamente il riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, ovvero handicap con connotazione di gravità; la mancata produzione in sede iniziale della corretta documentazione, ovvero di quella dell’invalidità il luogo della corretta relativa alla Legge 104/1992, è valsa per la Corte e ritenere imputabile e dolosa la condotta.

Riportiamo testualmente:

Il Collegio ritiene che risultino integrati tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa, consistenti in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da dolo (o, a voler tutto concedere, da colpa grave), nel nesso di causalità tra detto comportamento e l’evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra colui che lo ha provocato e l’ente danneggiato. È incontestabile che la C., dipendente del Ministero dell’Istruzione, abbia serbato una condotta scientemente illegittima finalizzata alla fruizione di una serie di benefici nonostante la chiara insussistenza dei relativi presupposti di legge. Risulta al pari innegabile che la condotta illecita sia supportata dal dolo, perché ispirata unicamente a indurre in errore la pubblica amministrazione attraverso la consegna di un verbale in luogo di un altro. Ciò è confermato anche dal fatto che nel corso degli anni (dall’annoscolastico2014/2015 a oggi) la convenuta non si sia mai preoccupata di integrare la documentazione, confidando nell’errore della scuola con l’intento di fruire, senza averne diritto, dei permessi retribuiti [...]. Il danno è, infine, eziologicamente ricollegabile alla specifica condotta dell’odierna convenuta, che non potendo legittimamente fruire dei benefici previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992, omise di allegare alle proprie richieste la conferente documentazione medico-legale, con ciò dolosamente occultando il danno che andare a realizzarsi: per tali ragioni la citazione deve essere integralmente accolta.

Conclusioni

Alla luce di quanto riportato, pare evidente ribadire che è necessario porre estrema attenzione alla documentazione allegata dai richiedenti i benefici di assistenza.

È da valutare con attenzione, inoltre, la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti qualora si ravvisi alterazione dolosa, o anche omissione consapevole, della relativa documentazione, soprattutto quando si sia prodotto un esborso economico o una fruizione di permessi non dovuta, facendo salvi i provvedimenti disciplinari che si ritenessero opportuni.

Si rammenta infine che è fatto obbligo, ex art. 52 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016), segnalare alla Corte dei Conti ogni ipotesi che possa dar luogo a responsabilità erariale.

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