Sinergie di Scuola

Come ormai noto, il Decreto-Legge 52/2021, convertito nella Legge 87/2021, contiene disposizioni prescrittive e sanzionatorie per l’accesso alle strutture scolastiche in condizioni di sicurezza; gli artt. 9-ter e 9-ter.1 (inseriti, rispettivamente, dal Decreto-Legge n. 111 del 6/08/2021 e dal Decreto-Legge n. 122 del 10/09/2021, entrambi in fase di conversione) prevedono infatti che il personale scolastico sia tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 per l’accesso alle strutture scolastiche.

Le disposizioni, in base al comma 3 dei predetti articoli, non si applicano «ai soggetti esenti dalla campagna sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».

La disciplina dell’esenzione, dato il ricorso non raro all’istituto e i recenti aggiornamenti, è meritevole di approfondimento.

L’esenzione dalla certificazione verde Covid-19

La Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4/08/2021 – che in premessa espone di applicarsi esclusivamente al fine di consentire l’accesso a determinate attività di cui al Decreto-Legge n. 105 del 23/07/2021 (convertito nella Legge n. 126 del 16/09/2021) – nel richiamare, all’art. 3, la non applicabilità dei divieti di accesso ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rimanda ad apposito D.P.C.M. l’individuazione delle tecniche per trattare digitalmente tali informazioni mediche, al fine di consentirne la verifica digitale, e dispone che, nelle more della adozione di detto decreto, possano utilizzarsi le certificazioni in formato cartaceo.

La circolare è stata appositamente richiamata dalla successiva, che dispone proroga delle certificazioni di esenzione, la n. 43366 del 25/09/2021, cui di seguito.

Riporta il testo che «La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea». E, in ordine alla competenza al rilascio, il testo riporta che «le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale».

La medesima circolare dispone inoltre che, nei dati che debbono essere indicati nel certificato (dicitura dell’esenzione, dati identificativi dell’esentato, data fine al 30 settembre 2021, timbro, firma e numero iscrizione del medico), debbano riportarsi anche i «Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore Covid-19 (denominazione del Servizio – Regione)».

È quindi consigliabile procedere alla verifica delle certificazioni, controllando la piena conformità delle stesse a quanto disposto dal Ministero della Salute.

In ordine ad uno dei motivi di possibile dubbio, ovvero lo status di medico vaccinatore del certificante, per agevolare tale verifica alcune Regioni e singole ASL hanno proceduto a pubblicare l’elenco dei medici vaccinatori, che tuttavia non è reperibile per tutte le Regioni o strutture sanitarie; anche da questo punto di vista, le differenze tra Regioni, o addirittura singole ASL, rimangono spiccate.

Esenzione da vaccino sperimentale COVITAR

Un caso particolare di esenzione è previsto dalla Circolare Ministero della Salute n. 35444 del 5/08/2021 (“Certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-Covid-19 nei soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR”).

In relazione ai volontari che hanno effettuato la vaccinazione sperimentale, la circolare dispone che «ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione dello stesso, nelle more della definizione, con particolare riguardo a coloro che hanno ricevuto una sola dose, delle indicazioni relative alla loro vaccinazione con uno dei vaccini approvati da EMA, potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-Covid-19, in formato cartaceo o digitale, al fine di consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto-Legge 23/07/2021, n 105. Tale certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021».

Per coloro che hanno effettuato tale vaccinazione sperimentale, quindi, non è previsto il rilascio della certificazione verde Covid-19, bensì è necessario rivolgersi a medico vaccinatore o apposita struttura e richiedere certificato di esenzione, secondo le modalità sopra descritte.

Anche la certificazione di esenzione da vaccino sperimentale COVITAR beneficia della proroga di cui al paragrafo seguente.

Certificato di esenzione e proroga di validità

La Circolare del Ministero della Salute n. 43366 del 25/09/2021 (“Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiCovid-19”) prevede che sia la validità che il rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid siano prorogati fino al 30 novembre 2021. La proroga viene disposta anche se la stessa era stata condizionata, con la circolare del 4 agosto sopra richiamata, a «quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale» e nell’attesa che le Regioni provvedessero a “rivalutare” le predette certificazioni; non risulta al momento si siano avviati tali adempimenti, per cui si considera valido quanto precedentemente stabilito sulla certificazione cartacea.

La circolare precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse; si evince che non è necessario produrre nuove certificazioni, e che le medesime già rilasciate operino automaticamente, ai fini della giustificazione da mancato possesso del Green Pass, fino al 30 novembre 2021.

Se le medesime contengono, continua la circolare, dati ulteriori rispetto a quelli indicati (es. motivazione clinica della esenzione), dovrà essere disposto nuovo rilascio. Non è chiaro se i soggetti competenti alla verifica debbano comunque richiedere nuova certificazione qualora la precedente contenga dati a carattere sensibili non richiesti, al fine (si evince dalla disposizione) di non essere costretti a trattare dati ultronei a quelli richiesti, in violazione delle norme sulla riservatezza dei dati e delle indicazioni del Garante.

Controlli sul certificato di esenzione

Sui controlli del certificato di esenzione la normativa non prevede particolari adempimenti, non disponendo modalità specifiche per la verifica e il trattamento dei dati.

Si ritiene utile che il personale addetto ai controlli sia appositamente delegato anche alla verifica del certificato di esenzione, e adeguatamente formato sulla conformità dello stesso rispetto a quanto stabilito dalle circolari del Ministero della Salute.

È ovviamente necessario che il trattamento del certificato avvenga con le medesime accortezze di qualsiasi certificato medico.

In ordine alla verifica del certificato, può porsi il problema di dover verificare se il medico certificante sia medico vaccinatore, e se il certificato di esenzione sia completo, in attesa dell’avvio del sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale. Non si può escludere che in casi dubbi possano essere disposte verifiche ulteriori, ma certamente l’attesa, e non avviata, verifica digitale delle certificazioni, potrà porre rimedio alle difficoltà del personale addetto ai controlli.

Nessun obbligo di tampone

Si rammenta anche che, allo stato, non sussistono disposizioni che indichino la necessità, per i soggetti esenti dalla vaccinazione, di effettuare tamponi nello stesso modo dei soggetti non vaccinati che optino per la certificazione temporanea (tampone effettuato ogni 48 ore).

Conversione in legge DL 111/2021

Con la Legge 24/09/2021,, n. 133, in vigore dal 2 ottobre, è stata disposta la conversione del D.L. 111/2021, che reca le importanti disposizioni in materia di obbligo di possesso ed esibizione del Green pass per le scuole.

Alcune modifiche introdotte in sede di conversione, pur rilevanti, non intervengono sulla materia della certificazione di esenzione; si pone l’accento su comma 1-ter dell’art. 9-ter, che prevede, in caso non sia stata generata certificazione verde cartacea o digitale, la possibilità di certificazione sostitutiva da parte della struttura vaccinale o del medico di medicina generale, che attesti le condizioni che giustifichino la produzione del Green pass.

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