Sinergie di Scuola

Un collaboratore scolastico che convive dal 2014 (coppia di fatto), con registrazione di entrambi presso l’anagrafe del comune di residenza, può chiedere l’ANF e la detrazione per familiare a carico?

 

A decorre dal 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della Legge Cirinnà (Legge 76/2016) che ha disciplinato le unioni civili dello stesso sesso e le convivenze di fatto, è stata ampliata la definizione del nucleo familiare a cui far riferimento per il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare.

All’art. 1, comma 36 e successivi della legge troviamo alcune precisazioni in merito alle convivenze di fatto. In particolare:

36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
[...]
50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
[...]
53. Il contratto di cui al comma 50 reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

L’INPS, con circolare 84 del 5/05/2017 ha poi fornito alcuni chiarimenti; al punto 3 in particolare si legge:

3. Reddito di riferimento in caso di convivenza
Ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’art. 1 della legge n. 76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell’art. 1 della legge n. 76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

Il collaboratore scolastico avrà quindi diritto all’ANF per la persona convivente solo in caso di convivenza di fatto stabile e regolata da un contratto di convivenza che dovrà contenere:

  • l’indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni, come meglio specificato all’art. 1, comma 53 della Legge 76/2016.

In questo caso il collaboratore potrà presentare domanda di ANF, avendo cura di indicare la persona convivente e sarà tenuto a riportare anche i suoi redditi, che concorreranno alla determinazione di quanto spettante, considerato che la situazione è equiparata ad un “classico” nucleo familiare.

Per quanto riguarda le detrazioni per i familiari a carico (coniuge, parente, genitore ecc.), la soglia di riferimento a livello reddituale è di 2.840,51 euro annui per la persona che si intenda fiscalmente a carico.

Relativamente all’individuazione del diritto nel caso di coppie di fatto, occorre fare riferimento alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, secondo le quali le situazioni variano in base alla tipologia di unione prevista dalla Legge Cirinnà, che equipara lo status di “coniuge” ai casi di unione civile (tra persone dello stesso sesso) ma non alle convivenze di fatto.

La circolare 19/E/2020 dell’8/07/2020 a pag. 24 precisa infatti quanto segue:

La Legge 76/2016 – recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze” (c.d. legge Cirinnà) – equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (Legge 184/1983) – «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.» (art. 1, comma 20). In caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della Legge Cirinnà) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata Legge 76/2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune, la Legge Cirinnà non ha disposto l’equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.

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