Sinergie di Scuola

In questo momento storico attraversato dagli eventi della pandemia, la scuola si pone sempre più come piccolo laboratorio sociale, affrontando in anteprima problematiche che hanno poi investito gli altri ambienti di lavoro con l’introduzione del Green Pass in tutti i settori del pubblico e del privato.

Si tratta di un evento che da tempo genera tensioni e presuppone un’organizzazione efficiente, ma soprattutto accompagnata da consapevolezza e necessità, da parte del personale, di sentirsi parte della comunità educante della scuola di riferimento. L’impegno del Dirigente scolastico dagli inizi della pandemia è volto proprio a creare nell’Istituzione scolastica che dirige questi presupposti di valore, fornendo informazioni chiare e veicolando assieme all’informazione, lo spirito e il senso civico che si richiede al Paese in questo particolare momento. Le Istituzioni scolastiche funzionano in tal senso non solo come centri di erogazione del servizio di istruzione ed educazione, ma anche come presidi sociali, luoghi di aggregazione e orientamento dell’utenza rispetto ai principi sottesi alle norme anti-Covid.

Ricordiamo brevemente che la generazione della certificazione verde, secondo l’art. 8, comma 3 del D.P.C.M. 17/06/2020, avviene solo a seguito di alcuni eventi specifici. È generata in seguito all’effettuazione del vaccino SARS-CoV2, se è stato effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo e in ultima analisi in seguito «all’avvenuta guarigione da Covid-19 attestata da una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, da un medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta[...]». Dunque non è dato al datore di lavoro conoscerne l’origine ma accertarne il possesso.

I Dirigenti scolastici, oltre ad approntare un’organizzazione interna deputata al controllo attraverso l’istituto delle deleghe, si trovano in grande difficoltà nel gestire talvolta situazioni controverse: si pensi ad esempio al caso della presa di servizio del personale neoimmesso in ruolo a settembre e quello a tempo determinato più in generale; i docenti potrebbero contestualmente aver assunto servizio e trovarsi nella condizione dell’assenza ingiustificata dal servizio stesso per non essere in possesso del Green Pass.

Dopo un inizio scuola complesso in attesa del funzionamento di una piattaforma istituzionale, capace di fornire dati precisi e immediati rispetto alla posizione del personale, la conversione del Decreto-Legge 111/2021 in Legge 133/2021 ha introdotto ulteriori novità nella gestione quotidiana dei controlli della certificazione. La nota 1534 del 15/10/2021 ha peraltro riassunto i principali contenuti della legge in rapporto all’obbligo, alla sospensione del rapporto di lavoro e alla sanzione amministrativa; agli obblighi e le conseguenze per i soggetti diversi dal personale scolastico; le sanzioni per un eventuale omesso controllo e infine l’accertamento delle violazioni con utili indicazioni operative.

Obbligo di Green Pass confermato

L’obbligo viene sostanzialmente confermato, l’assenza dal servizio conseguente al mancato possesso della certificazione verde continua a qualificarsi come assenza ingiustificata e determina l’immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento. La sospensione del rapporto di lavoro disposta dal Dirigente scolastico «mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 (possesso della certificazione) e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni».

La norma intende garantire il diritto allo studio e soprattutto la continuità del servizio; i quindici giorni sono infatti riferiti proprio al contratto del supplente e il rientro del docente a tempo indeterminato “sospeso” potrà avvenire solo a conclusione del contratto del docente supplente e con il possesso di una certificazione valida.

Sanzioni amministrative

Non sono più previste le sanzioni amministrative a carico del personale scolastico che non possiede o esibisce la certificazione verde, ma qualora nell’Istituzione scolastica dovesse accedere un lavoratore esterno senza certificazione valida, la sanzione amministrativa verrebbe comminata solo al suo datore di lavoro e non nei confronti del lavoratore. Tali tipi di controllo devono essere effettuati “a campione”.

Ricordiamo infatti che la Legge di conversione 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021 conferma l’obbligo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde per tutti coloro che accedono alle strutture delle Istituzioni scolastiche, compresi i familiari degli alunni.

I Dirigenti scolastici, qualora accertassero un illecito amministrativo in seguito alle verifiche attuate, dovranno procedere alla contestazione immediata al trasgressore o alla notifica degli estremi della violazione, indicando anche la possibilità del pagamento in misura ridotta nelle forme previste dall’art. 4 del D.L. 19/2020 e fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 2-bis del D.L. 16/05/2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/07/2020, n. 74 in merito alla devoluzione dei proventi delle sanzioni.

Dunque, l’accertamento della violazione spetta al Dirigente scolastico, l’irrogazione della sanzione invece spetta al Prefetto. Secondo le indicazioni delle prefetture, nel verbale di accertamento e contestazione il trasgressore dovrà essere invitato a inviare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento all’ufficio procedente (la scuola) per evitare l’inoltro del verbale con apposito rapporto al Prefetto ed essere avvisato della facoltà di inviare alla medesima autorità, entro trenta giorni dalla notifica del verbale, scritti difensivi e documenti ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981, nonché di essere sentito.

Il Dirigente scolastico quindi provvederà all’invio del rapporto al Prefetto solo nel caso in cui colui che ha disatteso la norma non abbia provveduto a fornire la prova dell’avvenuto pagamento; l’organo in questione deputato al sanzionamento è competente infatti a ricevere i verbali di accertamento e contestazione dell’illecito amministrativo e ad emettere ordinanza di ingiunzione.

L’omesso controllo è altresì soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro, secondo le previsioni di cui all’art. 4 del Decreto-Legge 25/03/2020, n. 19. L’accertamento per i Dirigenti scolastici è operato dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali.

Le indicazioni operative fornite dalla nota Versari rimandano alla nota 1353 del 16/09/2021, per quanto riguarda la violazione degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde da parte del personale scolastico; per quanto riguarda invece i soggetti diversi dal personale scolastico (genitori, fornitori, addetti alle mense…) si chiarisce che il Dirigente scolastico dovrà procedere alla contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale di accertamento che deve essere rilasciato in copia anche al trasgressore; ivi saranno indicati l’obbligo violato e tutte le informazioni riguardanti i fatti e le circostanze relative all’accertamento.

Esclusioni e situazioni specifiche

Quanto alla posizione dei bambini, degli alunni e studenti, nella conversione di legge, si conferma l’esclusione dall’obbligo di possesso della certificazione verde, poiché esenti dalla campagna vaccinale.

Nel caso degli Open day, gli studenti, anche se visitatori, non devono possedere il Green Pass, come chiarito dal M.I. con nota 1653 del 29/10/2021.

Nel caso in cui invece gli studenti siano impegnati nei percorsi PCTO, essi devono possedere la certificazione verde poiché sono equiparati ai lavoratori, ed è quindi compito delle strutture che li ospitano verificarne il possesso (vedi FAQ M.I. sezione 1, n. 1).

Privacy

La scuola non è autorizzata a chiedere informazioni sullo status vaccinale degli studenti, è tenuta ad informare preventivamente le famiglie sui requisiti e le modalità di accesso a mostre, viaggi, musei, spettacoli, uso dei mezzi di trasporto ecc., ma è poi compito delle strutture recettive verificare il possesso della certificazione da parte degli allievi di età maggiore di dodici anni (FAQ M.I. sezione 1, n. 2).

Verifica del Green Pass

La gestione del controllo è regolata dall’art. 13, comma 8 del D.P.C.M. 17/06/2020, secondo il quale «i soggetti preposti [...]effettuano la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio». Da questo passo si evince che la verifica giornaliera deve essere fatta dal Dirigente scolastico una volta al giorno, prima dell’ingresso nella sede di servizio e rimane valida tutto il giorno, indipendentemente dal fatto che la piattaforma ministeriale oppure l’app VerificaC19 dovessero indicare un cambio di colore durante il corso della giornata.

In caso di gestione da parte del Dirigente di più plessi scolastici la verifica può essere garantita attraverso incarichi al personale presente nelle varie segreterie o nelle portinerie dei plessi.

In conclusione, per ricollegarci al discorso del personale neoimmesso o a tempo determinato, appare opportuno predisporre i controlli in ingresso alle Istituzioni scolastiche proprio per non incorrere negli inconvenienti citati a tal proposito, e soprattutto non appesantire ulteriormente l’organizzazione scolastica, la cui gestione delle verifiche rappresenta uno dei molteplici aspetti del contrasto al Covid nelle scuole.

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