Sinergie di Scuola

Continuiamo il discorso già avviato nei numeri scorsi sulla gestione del patrimonio e degli inventari delle Istituzioni scolastiche. In questo numero prenderemo in esame le varie responsabilità del personale scolastico in relazione ai beni della scuola.

Chi è il pubblico ufficiale

L’art. 17 della Legge 26/04/1990, n. 86 ha precisato la nozione di pubblico ufficiale: «Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

La norma ha ampliato il concetto di pubblico ufficiale, correlandolo all’attività in concreto espletata dall’agente, indipendentemente dallo stato giuridico. È pubblico ufficiale non soltanto colui che è chiamato direttamente a esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell’autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell’ufficio, ma aventi carattere accessorio purché attinenti all’attuazione dei fini medesimi. Sono, quindi, pubblici ufficiali, non solo coloro che formano, o concorrono a formare, la volontà dello Stato o di altri Enti pubblici, o che sono muniti di potere decisionale, ma anche coloro che compiono atti di certificazione o di attestazione, giacché tali atti, compresi tra quelli ai quali la legge attribuisce pubblica fede, sono espressione di una funzione pubblica.

Costituiscono altresì esercizio di funzione pubblica, secondo l’interpretazione data dalla Cassazione, anche gli atti della pubblica amministrazione istruttori e in genere preparatori, con la conseguenza che chi li compie deve essere ritenuto pubblico ufficiale.

Rilevanza della qualità di pubblico ufficiale

Vi sono dei reati che possono essere commessi solo dalle persone investite di mansioni di interesse pubblico: pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, esercente servizi di pubblica necessità. In taluni casi, quando l’esercizio della mansione di interesse pubblico costituisce presupposto del reato – nel senso che l’azione o l’omissione implica l’insorgenza di un reato solo se il soggetto è investito di tali funzioni – la stessa azione (od omissione) posta in essere da un privato, non costituisce reato.

La qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può, infine, costituire circostanza aggravante e comportare un aumento più o meno sensibile della pena, o può determinare condizioni diverse in relazione alla punibilità.

I pubblici ufficiali nella scuola

Con riferimento ai soggetti operanti nella scuola, è indubbiamente pubblico ufficiale il Dirigente scolastico, in quanto la sua funzione è disciplinata da norme di diritto pubblico, è preordinata alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, si svolge per mezzo di poteri autoritativi e certificativi. Ma sono anche pubblici ufficiali, come precisato dalla Cassazione, tutti gli insegnanti delle scuole statali, dovendosi considerare che, secondo la legge, si ha svolgimento di funzione pubblica anche solo con l’esercizio del potere autoritativo, oppure di quello certificativo.

La qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta, inoltre, al DSGA in quanto partecipa alla fase della dichiarazione di volontà della pubblica amministrazione, o esercita poteri certificativi, o collabora alla formazione degli atti.

Incaricato di pubblico servizio

Secondo la Cassazione, «agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio».

Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nella stessa forma della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con l’esclusione dello svolgimento di semplici funzioni di ordine e della prestazione di opera meramente manuale.

In particolare, per quanto concerne la scuola: «Il collaboratore scolastico di scuola pubblica, che ha molteplici compiti di vigilanza e collaborazione con gli altri operatori nell’ambito della istituzione scolastica, è incaricato di un pubblico servizio».

Quattro tipi di responsabilità

Il termine responsabilità nel lessico giuridico intende l’individuazione e la sottoposizione di un soggetto alle conseguenze di determinati fatti o azioni.

Il concetto di responsabilità si articola in quattro specie, contraddistinte da peculiari regimi e finalità: la responsabilità penale, la civile, la disciplinare e, con particolare riferimento al settore pubblico, quella amministrativa (o amministrativo-contabile).

La responsabilità penale si ricollega alla lesione di interessi di particolare pregnanza (in sostanza riconducibili ad indicazioni costituzionali), lesione perpetrata con comportamenti già qualificati da uno schema legislativamente definito e con sanzioni predeterminate.

La responsabilità civile tutela i soggetti – con modalità principalmente risarcitorie – a fronte di un danno ingiusto cagionato nei loro confronti, mentre la responsabilità disciplinare fa riferimento alla reazione del datore di lavoro (es. una pubblica amministrazione) nei confronti di comportamenti del lavoratore che, violando precetti oggi codificati nella contrattazione collettiva, turbino le corrette dinamiche della organizzazione lavorativa.

La responsabilità amministrativa-patrimoniale

Un discorso a sé merita la responsabilità amministrativa-patrimoniale, che sorge in conseguenza di un danno all’erario – cioè alla violazione del diritto della pubblica amministrazione all’integrità del suo patrimonio – cagionato dai dipendenti pubblici, per inosservanza dolosa o colposa dei doveri di ufficio o del servizio. Consiste nell’obbligo giuridico di risarcimento del danno.

Tale responsabilità è patrimoniale perché ha un contenuto economico (l’obbligo di risarcimento del danno); è amministrativa perché riferita a soggetti che esercitano funzioni o espletano un pubblico servizio e a ipotesi che si realizzano nel campo della pubblica amministrazione.

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3 «l’impiegato delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle Amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obbligo di servizio».

Fondamento della responsabilità amministrativo-patrimoniale è il danno erariale risarcibile, cioè la concreta menomazione patrimoniale che può consistere in una minore entrata o nell’esborso di una somma, o nella perdita, sottrazione o deterioramento di beni appartenenti alla pubblica amministrazione o dei quali la stessa sia depositaria a qualsiasi titolo.

Deve trattarsi di un danno suscettibile di valutazione economica e tale da potersi risarcire con una prestazione di carattere patrimoniale.

La responsabilità amministrativa-patrimoniale trova configurazione e disciplina nell’ambito del diritto pubblico ancorché l’elemento costitutivo “il danno” e il correlativo obbligo di risarcimento l’accomunano alla responsabilità civile di diritto privato.

La responsabilità contabile è riconducibile al comune genus della responsabilità contrattuale, ma differisce dalla responsabilità amministrativa-patrimoniale, di cui deve essere considerata una sottospecie, perché riferibile solo agli agenti contabili.

Presupposti giuridici

La precisa nozione della responsabilità amministrativa-patrimoniale esige che l’atto illecito che configura tale responsabilità sia tenuto distinto da ogni altra ipotesi di violazione di norme giuridiche. È necessario, quindi, fissare gli elementi costitutivi della responsabilità e i soggetti tra i quali il rapporto giuridico da esso derivante si svolge.

Soggetto attivo del rapporto di responsabilità amministrativa-patrimoniale è lo Stato (o l’Ente pubblico), cui spetta il diritto al risarcimento del danno; soggetti passivi i dipendenti cui corre l’obbligo del risarcimento.

I presupposti giuridici della responsabilità in esame sono:

  • il danno, che costituisce l’elemento oggettivo o materiale;
  • la colpevolezza, cioè l’azione o omissione anche solo colposa imputabile all’impiegato, in quanto riferibile alla sua volontà;
  • la sussistenza del rapporto di impiego o di servizio in relazione all’azione o all’omissione posta in essere;
  • il nesso eziologico o il rapporto di causalità, cioè la dipendenza diretta del danno causato all’amministrazione dall’azione o omissione dell’impiegato.

La responsabilità amministrativa-patrimoniale nei confronti dei dipendenti pubblici può sorgere solo se si sia verificato un danno per la pubblica amministrazione, consistente in una diminuzione patrimoniale (danno emergente) o nel mancato accrescimento del patrimonio (lucro cessante).

La colpevolezza è da intendersi come il presupposto soggettivo della responsabilità amministrativa-patrimoniale: cioè la libertà del volere di chi agisce. Comportamento colpevole è quello riportabile alla volontà del soggetto liberamente determinatasi. Sono riportabili alla volontà di un soggetto sia i comportamenti consapevoli e intenzionali, sia quelli negligenti (o puramente omissivi), sia quelli rivolti a un fine previsto e voluto sia quelli posti in essere senza attenzione al fine, o che comunque producono effetti che anche se prevedibili non siano stati come tali voluti.

Dolo e colpa

Il dolo è la consapevole intenzione di in soggetto di arrecare con il suo comportamento attivo o omissivo un danno.

La colpa è la mancanza di diligenza senza la malvagia volontà di nuocere oppure, per meglio specificare, la negligenza (l’imprudenza, l’imperizia, l’inosservanza di leggi o di regolamenti) che abbia determinato il danno.

La negligenza elevata si traduce nella “colpa grave” equiparata, quanto al regime giuridico, al dolo; nel secondo caso – difetto di diligenza (o prudenza) massima – si configura come “colpa lievissima”, che non costituisce elemento sufficiente a integrare il presupposto soggettivo della responsabilità amministrativa-patrimoniale.

Il Decreto Semplificazioni, D.L. 76/2020, ha modificato in maniera significativa l’elemento soggettivo di questa responsabilità, introducendo una disciplina temporanea per l’emergenza sanitaria presente.

In particolare, si può distinguere una disciplina generale e una disciplina eccezionale, in vigore sino alla fine dell’anno 2021.

La disciplina generale (come modificata dal D.L. 70/2020) è contenuta all’art. 1, comma 1 della Legge 20/1994, il quale sancisce che la responsabilità amministrativa si imputa al soggetto agente per colpa grave o dolo. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. Al funzionario o al professionista legato da un rapporto di servizio con la PA non si può dunque addebitare una responsabilità erariale per colpa lieve, ma solo per colpa grave o per dolo.

In caso di dolo, l’onere della prova riguarda il dolo della condotta (attiva o omissiva) e il dolo dell’evento.

In altri termini, il pubblico ministero contabile, nel caso di condotta attiva o omissiva dolosa dovrà provare: il dolo dell’azione o omissione e anche il dolo dell’evento, cioè la dimostrazione della volontà di quel determinato evento dannoso provocato dal soggetto agente.

In caso di colpa grave, occorre anzitutto domandarsi quando può essere classificata come grave la colpa nel caso della responsabilità erariale.

L’orientamento giurisprudenziale ha ritenuto “grave” la colpa del dipendente pubblico o collaboratore che viola in maniera macroscopica la prudenza, la perizia e la diligenza richiesta dalle proprie mansioni, la marcata trasgressione di obblighi di servizio o regole di condotta, o anche la colpa cd. cosciente.

Accanto alla nuova disciplina generale, occorre evidenziare come accennato che il legislatore ne ha introdotta una speciale e temporanea in vigore sino al 31 dicembre 2021 e applicabile solo nel caso di responsabilità erariale derivante da condotte commissive: in questo caso il soggetto agente potrebbe essere punito solo in caso di dolo.

Diversamente, in caso di condotte omissive o di inerzia del soggetto agente, lo stesso potrebbe rispondere sia per dolo, sia per colpa grave.

Beni mobili della scuola: la responsabilità del DSGA

L’art. 30, comma 7 del D.I. 129/2018, nuovo Regolamento di contabilità, stabilisce che il Direttore SGA assume la responsabilità di consegnatario dei beni oggetto del patrimonio della scuola.

Il consegnatario è il dipendente pubblico al quale sono assegnati, in sintesi, i compiti di:

  • Distribuzione e conservazione di tutta la dotazione di materiale di facile consumo per gli uffici ed i vari laboratori; distribuzione, conservazione e manutenzione delle attrezzature ed arredi degli uffici, laboratori e aule speciali; controllo sui servizi e forniture perché sia regolare la loro esecuzione e avvenga secondo quanto stabilito.
  • Conservazione, distribuzione e manutenzione dei beni mobili e arredi d’ufficio, di collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali e non ufficiali, di utensili, di macchine e attrezzature d’ufficio e di ogni altra cosa costituisca la dotazione degli uffici, delle aule, dei magazzini, laboratori, officine e reparti di lavorazione, con eccezione delle competenze e delle responsabilità specifiche degli affidatari.
  • Conservazione e distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e materiali destinati alle esercitazioni pratiche di qualunque specie.
  • Vigilanza, verifica e controllo sui servizi e sulle forniture, intesi ad assicurare che la loro esecuzione avvenga secondo le prescrizioni stabilite. Inoltre, ogni bene collocato negli ambienti della Scuola deve essere contrassegnato col numero progressivo con il quale è stato iscritto in inventario.

Si osserva al riguardo che a carico di quei dipendenti cui vengano affidati beni di proprietà della P.A., oltre allo specifico obbligo di custodia, tipico di chi riveste la qualifica di consegnatario, esiste un più generale, ma non meno rigoroso, obbligo di vigilanza. Tale obbligo incombe su tutti coloro che, a vario titolo, detengano i beni suddetti e comporta l’osservanza di quelle elementari norme di diligenza e di cautela che le circostanze, di volta in volta, suggeriscono per l’ottimale tutela del bene detenuto conseguendone che, in caso di violazione di tale obbligo causato da condotta gravemente colposa o dolosa, il dipendente incorre in responsabilità amministrativa per i danni che ne siano derivati all’erario.

La dislocazione di mobili può essere cambiata solo su autorizzazione del Consegnatario che deve provvedere ad apportare le necessarie variazioni nelle note sui registri degli inventari. Inoltre, in ogni ufficio o aula sarà necessario elencare i mobili in dotazione su apposita scheda o fogli da conservare a cura di uno degli impiegati dell’ufficio che abbia tale incarico.

I consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati per debito di custodia e vigilanza; si tratta della responsabilità amministrativo-contabile che insorge quando si maneggiano valori o beni dell’Amministrazione.

L’art. 15 del D.P.R. 4/09/2002, n. 254 (“Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”) prevede che i consegnatari siano direttamente e personalmente responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna, relativamente al periodo in cui sono in carica, secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile. Viene inoltre affermato che i consegnatari non possono estrarre, né introdurre nei luoghi di deposito o di custodia cosa alcuna se l’operazione non è accompagnata da regolare documentazione amministrativa e fiscale. I consegnatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta di documenti perfezionati.

Il giudizio di responsabilità contabile è instaurato all’atto della presentazione del conto giudiziale, a prescindere dall’eventuale denuncia di irregolarità; il giudizio di responsabilità amministrativa è invece promosso dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, d’ufficio o su denuncia dei funzionari che vengano a conoscenza dei fatti che possono essere fonte di responsabilità.

Le differenze tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile si possono così sintetizzare:

  • la responsabilità contabile si fonda sul maneggio, di diritto o di fatto, del denaro della P.A., mentre la responsabilità amministrativa trova il suo fondamento in un danno patrimoniale, doloso o colposo, cagionato alla P.A. Il Direttore SGA è investito di responsabilità contabile per la tenuta del Fondo Minute Spese;
  • la responsabilità contabile attiene all’obbligo di restituire cose già appartenenti alla P.A., mentre la responsabilità amministrativa deriva da un comportamento, doloso o colposo, conseguente ad una omessa o negligente prestazione, dalla quale sia derivato un danno patrimoniale alla amministrazione.

La responsabilità amministrativa presuppone un rapporto di servizio, mentre la responsabilità contabile grava anche sui contabili di fatto. Infatti, la Corte dei Conti ha chiarito che le somme di denaro versate a qualsiasi titolo nelle mani di un pubblico dipendente nell’esercizio delle funzioni divengono ipso facto denaro pubblico in conseguenza dell’immedesimazione del dipendente con la pubblica amministrazione.

Responsabilità del consegnatario nel passaggio di consegne

Il passaggio di consegne fra i DSGA è un atto formale obbligatorio da effettuare ogni volta che avviene un cambio di gestione in seno all’Istituzione scolastica.

Le finalità della suddetta procedura sono:

  • certificare gli atti amministrativi e contabili della vecchia gestione;
  • consegnare i beni e gli atti amministrativi e contabili della nuova gestione;
  • verificare la concordanza o meno della situazione di fatto con quella di diritto dei beni;
  • conoscere l’effettiva consistenza patrimoniale.

L’art. 30, comma 5 del D.I. 129/2018 stabilisce che quando il Direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne debba avvenire mediante ricognizione generale dei beni in contradditorio con il consegnatario subentrante, in presenza del Dirigente scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. Effettuata la ricognizione, si provvede alla stesura del “processo verbale”.

La mancata formalizzazione del passaggio delle consegne può dar luogo alla individuazione e formulazione di precise responsabilità da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti, comportando quindi profili di responsabilità amministrativa e contabile.

L’irregolare e non veritiera redazione del verbale di consegna può dar luogo a responsabilità penale per falso in atto pubblico e falso ideologico. Nella eventualità che il DSGA uscente non provveda sollecitamente alla formalizzazione del passaggio di gestione dei beni inventariati, e ritardi ingiustificatamente l’operazione, il DSGA subentrante deve provvedere, dopo la rituale messa in mora, alla ricognizione di tutti i beni alla presenza di due testimoni, dandone tempestiva comunicazione di tale atto al Dirigente scolastico, al DSGA uscente.

Nel caso in cui dalla ricognizione emergessero profilo di danno erariale, insorge l’obbligo di denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti competente per territorio.

Responsabilità civile del DSGA

La responsabilità civile del DSGA concerne tutte le ipotesi in cui questi sia tenuto a risarcire danni derivanti dalla violazione degli obblighi di servizio posti a suo carico, regolarmente accertata da parte degli organi di controllo.

Di seguito si elencano alcuni esempi di comportamenti del DSGA che possono causare l’incorrere in precise responsabilità:

  • errata stesura dei documenti inventariali dei beni mobili della scuola, e di documenti di ogni genere;
  • ammanchi nel patrimonio dei beni mobili della scuola;
  • mancata vigilanza sull’attività degli affidatari e dei subconsegnatari addetti alla custodia dei beni della scuola;
  • errata applicazione delle norme che regolano il passaggio di consegne in caso di trasferimento o cessazione del servizio.

Responsabilità penale del DS e del DSGA

La responsabilità penale si configura quando la trasgressione dei doveri d’ufficio, da parte dell’impiegato, assume carattere di violazione dell’ordine giuridico generale e si concreta nella figura del reato penale. Lo statuto penale dei dipendenti pubblici è stato ridefinito dalla Legge 86/1990 (“Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”).

Per il DSGA si dovrà analizzare la sua condotta come consegnatario dei beni in caso di furto. In particolare, gli si potrà ascrivere la relativa responsabilità qualora la sottrazione di quei beni sia stata facilitata da una sua condotta negligente, dalla quale sia dipesa una totale e grave disattenzione nella custodia dei beni medesimi.

Sarà da escludere la suddetta responsabilità qualora i beni in questione non si trovassero, al momento dell’evento lesivo, nella loro comune allocazione, nel caso in cui non si fossero presentate circostanze tali da rendere opportuno il loro spostamento.

Per quanto riguarda il Dirigente scolastico potremmo analizzare il seguente esempio: incendio nelle aule multimediali con danni ai laboratori, al fabbricato, e autovetture di terzi parcheggiate in strada. Nella suddetta ipotesi, la eventuale responsabilità imputabile al Dirigente scolastico, in qualità di soggetto tenuto a garantire la sicurezza all’interno della scuola – per quanto riguarda l’edificio – con profili di ricaduta sugli alunni e sul personale, potrà derivare da una violazione degli obblighi in materia.

Responsabilità dei Revisori dei conti

I Revisori dei conti sono tenuti ad inoltrare con sollecitudine apposita denuncia al competente Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ogni qualvolta rilevino, nell’esercizio delle loro funzioni, situazioni che possano configurare un danno erariale.

La denuncia deve essere sporta non appena si è venuti a conoscenza di un fatto o di un comportamento illecito dai quali sia derivato un danno per il pubblico bilancio.

I Revisori dei conti informeranno dell’eventuale denuncia il Dirigente scolastico, il Consiglio di Istituto e l’Ufficio Scolastico Regionale per i provvedimenti e gli adempimenti di loro competenza.

In via generale già il D.Lgs. 286/1999 prevede, in capo al Collegio dei revisori dei conti, l’obbligo di denuncia per le ravvisate ipotesi di danno erariale. L’art. 1, comma 6 del suddetto decreto esonera, infatti, i soli organi di controllo interno di natura gestionale (ovvero il controllo di gestione e quello deputato alla valutazione dei dirigenti) dalla denuncia di cui all’art. 1, comma 3 della Legge 14/01/1994, n. 20. Una conclusione che trova conferma nell’art. 239, comma 1, lett. e del D.Lgs. 267/2000.

L’obbligo è stato ribadito anche nella “Nota interpretativa delle denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti” del 2/08/2007, PG9434/2007P, che rappresenta un utile vademecum per la compilazione delle denunce di danno erariale, anche a seguito dell’entrata in vigore del codice del processo contabile (D.Lgs. 174/2016).

L‘art. 52, comma 1 del D.Lgs. 174/2016 ha confermato, infatti, che l’obbligo di denuncia rimane in capo alle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, ma ha al contempo riconosciuto, al comma 2, un autonomo obbligo in capo agli «organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonché gli incaricati di funzioni ispettive».

Entrambe le previsioni appena ricordate, pur facendo salve le singole leggi di settore, ribadiscono la necessità della tempestività della denuncia: aspetto questo non secondario, stante l’autonoma responsabilità prevista per chi non ha contribuito ad evitare il danno.

I Revisori dei conti devono svolgere il loro incarico con la diligenza del mandatario e hanno il dovere di controllare l’amministrazione dell’Istituzione scolastica, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze della documentazione e delle scritture previsti, con divieto di partecipare alla formazione della volontà della scuola.

La Direttiva n. 102 del MIUR pubblicata in data 30/12/2010 prevede all’art. 5 disposizioni importanti ai fini della revoca dall’incarico dei Revisori dei conti: «In considerazione del contenuto fiduciario dell’incarico, può essere proposta la revoca dello stesso per gravi inadempienze, tra cui la mancata segnalazione di danno erariale, la sottoscrizione di programmi annuali e conti consuntivi non rispondenti alla reale situazione delle scuole appartenenti all’ambito di riferimento o il mancato svolgimento di puntuali verifiche eventualmente richieste dal MIUR. La revoca dell’incarico può essere disposta anche in caso di assenza prolungata per oltre un semestre».

Alla luce della situazione straordinaria di emergenza per la pandemia, attualmente:

  • sono sospese le visite dei Revisori presso le Istituzioni scolastiche, in quanto non si individuano attività indifferibili da rendere in presenza;
  • le verifiche e i controlli di competenza dei Revisori, la trasmissione e la ricezione della relativa documentazione dovrà avvenire mediante l’uso di strumenti informatici;
  • la pianificazione delle visite annuali dovrà essere riprogrammata in funzione delle indicazioni fornite e tenuto conto altresì delle specifiche esigenze organizzative delle Istituzioni scolastiche.

La modalità di svolgimento della riunione dei Revisori dei conti dovrà essere riportata nelle premesse del verbale redatto in questo periodo di emergenza, con l’indicazione che «Il verbale è redatto all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l’uso di strumenti informatici».

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