Sinergie di Scuola

Sono state emanate il 14 marzo scorso le Ordinanze n. 64, 65 e 66 che definiscono le modalità di svolgimento degli esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché la costituzione e nomina delle relative Commissioni d’esame.

Primo ciclo

Per l’esame del primo ciclo sono previste due prove scritte, una di Italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche. Seguirà un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla Lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione civica.

La votazione finale resta in decimi, con possibilità di lode. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi non sarà requisito di accesso alle prove.

L’esame si svolgerà in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.

Per il solo colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio (condizione che andrà comunque documentata).

Secondo ciclo

L’esame è costituito da una prova scritta di Italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo, da un colloquio.

La sessione d’esame avrà inizio il 22 giugno 2022 con la prova scritta di Italiano, che sarà predisposta su base nazionale. Ai canditati saranno proposte sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Ad esempio, Lingua e cultura latina per il Liceo classico, Matematica per lo Scientifico, Economia aziendale per l’Istituto Tecnico, Settore economico, Indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, Igiene e cultura medico-sanitaria per l’Istituto Professionale, Settore Servizi, Indirizzo “Servizi socio-sanitari” (nell’Ordinanza è presente l’elenco per tutti gli indirizzi di studio).

La predisposizione della seconda prova quest’anno sarà affidata ai singoli Istituti, in modo da tenere conto di quanto effettivamente svolto, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria.

Entro il prossimo 22 giugno i docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto, e che fanno parte delle Commissioni d’esame di ciascuna scuola, dovranno elaborare tre proposte di tracce. Lo faranno sulla base delle informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe. Tra queste proposte, il giorno della prova, sarà sorteggiata la traccia che sarà svolta da tutte le classi coinvolte. Se nella scuola è presente una sola classe di un determinato indirizzo, le tre proposte di tracce saranno elaborate dalla sottocommissione, sulla base delle proposte del docente che insegna la disciplina oggetto della seconda prova.

È previsto, poi, il colloquio, che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica. Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei PCTO. La Commissione sarà composta da sei commissari interni e un Presidente esterno.

La valutazione finale resta in centesimi. Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti. Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. Si potrà ottenere la lode. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento dei PCTO non costituiranno requisito di accesso alle prove.

Per il colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio (condizione da documentare).

Le commissioni d’esame

Primo ciclo

Commissioni e sottocommissioni

In ogni Istituzione scolastica si costituisce una Commissione d’esame, presieduta dal Dirigente o dal coordinatore se si tratta di scuola paritaria. In caso di reggenza o assenza o impedimento del Dirigente scolastico, compresa la sua eventuale nomina come presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di Presidente sono svolte da un collaboratore dello stesso, individuato ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D.Lgs. 165/2001.

Per ogni classe terza si costituisce una sottocommissione, composta dai docenti dei Consigli di classe, che individua al suo interno un docente coordinatore; questi è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

Commissari

Fanno parte della Commissione i docenti curricolari, compresi quelli che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, ad esempio docenti di strumento musicale, i docenti di sostegno e quelli di Religione cattolica ovvero di attività alternativa. Non ne fanno parte invece i docenti di potenziamento e in generale i docenti che svolgono attività finalizzate all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa.

I docenti che svolgono attività didattiche per gruppi di alunni (docenti di strumento musicale, di Religione cattolica e di attività alternative) partecipano alle operazioni che comportano deliberazioni solo per i candidati loro affidati.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. In caso di assenze, il Presidente della commissione dispone le sostituzioni tra i docenti in servizio presso la scuola.

Cosa fa la Commissione
  • assegna alle sottocommissioni gli eventuali candidati privatisti, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata;
  • definisce gli aspetti organizzativi: durata e ordine di successione delle prove scritte, ordine delle classi per i colloqui, modalità per lo svolgimento delle prove d’esame per gli alunni con disabilità o DSA certificati;
  • predispone le prove d’esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e definisce i criteri comuni per la loro correzione e valutazione;
  • individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone comunicazione ai candidati.

Come statuito dall’art. 5 del D.M. 741/2017:

  • le operazioni si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno;
  • il calendario delle operazioni è definito dal Dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative per le scuole paritarie ed è comunicato al Collegio dal Dirigente scolastico.
Alunni assenti ad una o più prove

Per gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la Commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

Compensi

Sia per i Dirigenti che per i docenti delle scuole del primo ciclo non sono previsti compensi per effettuare gli esami di Stato.

Secondo ciclo

Commissari e commissioni

I commissari sono designati tra i docenti appartenenti al Consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina, affidatagli come commissario, sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2022, è nominato commissario il supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.

I commissari sono individuati rispettando l’equilibrio tra le discipline. Sono assicurate la presenza del commissario di Italiano e del commissario della disciplina oggetto della seconda prova d’esame.

Per l’Educazione civica non è nominato un commissario poiché si tratta di un insegnamento trasversale che interesserà tutte le discipline.

Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame.

I docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione.

È evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.

Si insedia una Commissione ogni due classi, presieduta da un Presidente esterno all’Istituzione scolastica e composta da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.

Ogni classe ha dunque una sottocommissione composta ciascuna da sei commissari interni appartenenti all’Istituzione scolastica sede di esame.

Il Presidente – uno ogni due classi, unico per due sottocommissioni – è nominato dal Dirigente preposto all’USR. I commissari interni sono designati dai competenti Consigli di classe.

Compiti della Commissione

Il Presidente di commissione deve:

  • orientare la commissione verso scelte corrette sul piano pedagogico, metodologico e della valutazione;
  • promuovere un clima di serenità e collaborazione tra membri interni ed esterni;
  • garantire la correttezza delle procedure;
  • essere presente nelle operazioni collegiali.

I Commissari:

  • correggono le prove d’esame scritte e attribuiscono collegialmente i punteggi;
  • preparano la seconda prova scritta;
  • gestiscono lo svolgimento dei colloqui;
  • svolgono gli scrutini finali e sottoscrivono i verbali relativi a tutte le procedure di esame.
Compensi per presidenti e commissari

Il D.I. del 24/05/2007 e la nota 7054 del 2/07/2007 disciplinano e quantificano i compensi di commissari e dei presidenti delle Commissioni. Riportiamo la tabella in cui sono indicate le quote dei compensi riferiti alla funzione, alla trasferta e agli esami preliminari.

Compensi riferiti alla trasferta
  • Sono costituiti da una quota forfettaria determinata in base ai tempi di percorrenza tra la sede di servizio o residenza (dichiarate dagli interessati) e la sede d’esame; tra la sede di servizio e di residenza si considera quella più vicina (sempre in termini di tempo di percorrenza) alla sede d’esame.
  • Per l’individuazione dei tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci, in vigore all’inizio delle operazioni d’esame. In caso di sedi d’esame raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza è dato dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali. Se manca il collegamento che consente di raggiungere la sede d’esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell’arco della giornata.
Commissari in più commissioni

Ai commissari interni operanti su più classi/commissioni, per ogni ulteriore classe, spetta il compenso forfettario riferito alla funzione (di cui alla Tabella – Quadro A), attribuito ai medesimi per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi. Il compenso riferito alla trasferta, invece, resta unico.

Con due note, il Ministero ha fornito chiarimenti sul pagamento dei commissari interni:

  1. nota 7321/2012: è stato sottolineato che il compenso aggiuntivo spetta soltanto nel caso in cui il commissario interno operi su più commissioni e non anche nel caso in cui si trovi ad operare in entrambe le classi della medesima commissione;
  2. nota 4901/2014 il Ministero ha poi rettificato quanto stabilito con la nota del 2012, affermando che, con riferimento agli esami di Stato 2014, il compenso aggiuntivo compete per ogni ulteriore classe della stessa o di altra commissione. Pertanto, il compenso aggiuntivo spetta per ogni altra classe sia che si tratti di due commissioni diverse sia che si tratti della medesima commissione.

Infine, con la nota 5850/2015, si è chiarito definitivamente che al commissario interno che svolga la funzione su due classi della stessa commissione o su più commissioni viene attribuito un secondo e unico compenso aggiuntivo relativo esclusivamente alla funzione.

Al commissario delegato a sostituire il Presidente, il cosiddetto vicepresidente, è attribuita una maggiorazione del 10% del compenso previsto per la funzione di commissario.

Nessun riconoscimento economico aggiuntivo è previsto invece per il segretario verbalizzante della sottocommissione.

Quota compensi

Questi, secondo quanto indicato nella Tabella – Quadro A, i compensi legati alla funzione:

  • Commissari (interni): € 399,00 (più eventuali compensi aggiuntivi secondo quanto indicato nella nota del 2014);
  • Presidente: € 1.249,00;
  • Vicepresidente: € 399,00 (più il 10% del compenso previsto per la funzione di commissario).

Ai compensi suddetti va aggiunta la quota di compenso legata alla trasferta (Tabella – Quadro B).

Quota di trasferta
  • Personale nominato, nel comune di servizio o residenza o fuori degli stessi, in sede d’esame raggiungibile in non più di 30 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci: € 171,00
  • Personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d’esame raggiungibile in un tempo compreso tra 31 e 60 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci: € 568,00
  • Personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d’esame raggiungibile in un tempo compreso tra 61 e 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci: € 908,00
  • Personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza in sede d’esame raggiungibile in un tempo superiore a 100 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci: € 2.270,00

I sopra riportati compensi sono indicati al lordo.

Riconoscimento compenso esami preliminari

Il compenso per gli esami preliminari è indicato nel Quadro C della Tabella allegata al D.I. del 24/05/2007 e prevede un compenso per ciascuna materia e per ciascun candidato di € 15,00 per un totale massimo di € 840,00.

A tal proposito si rammenta che, nel caso successivamente all’insediamento della commissione il candidato/i candidati risultino assenti all’esame, la commissione stessa risulta comunque validamente costituita (come risulterà dai relativi verbali) e i componenti avranno diritto al riconoscimento del compenso.

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