Sinergie di Scuola

Per il personale docente (e ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle in precedenza indicate, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari – U.P.D. (art. 55-bis, comma 9-quater del D.Lgs. 165/2001).

Vediamo dunque quali sono le sanzioni disciplinari previste per il personale docente.

L’art. 29 del CCNL Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19/04/2018, nell’affermare l’opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, ha mantenuto fermo, nelle more, quanto stabilito dagli artt. 492-501 del D.Lgs. 297/1994 (come già peraltro aveva disposto il precedente art. 91 del CCNL del 2007).

Orbene, ai sensi dell’art. 492 del TU Scuola, queste sono le sanzioni:

  • avvertimento scritto, consistente nel richiamo all’osservanza dei propri doveri;
  • sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
  • sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
  • sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
  • destituzione.

La domanda ricorrente: se dunque il Dirigente scolastico può irrogare sanzioni fino a dieci giorni di sospensione, quali sanzioni concretamente può irrogare?

Una prima teoria attribuisce al Dirigente scolastico competenza per l’avvertimento scritto e la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a 10 giorni (art. 492, comma 2, lett. b del TU Scuola) – dall’undicesimo giorno la competenza sarebbe dell’UPD.

Una seconda teoria attribuisce allo stesso competenza per l’avvertimento scritto. È bene rammentare che, ai sensi dell’art. 494 del TU Scuola, la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, e viene inflitta:

  1. per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
  2. per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
  3. per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Orbene, parrebbe evidente che la prima teoria sia corretta perché la sospensione fino a un mese prevista dall’art. 492, comma 2, lett. b contiene anche i 10 giorni di sospensione che l’art. 55-bis, comma 9-quater del D.Lgs. 165/2001 attribuisce al Dirigente scolastico... ma a volte l’apparenza inganna.

La posizione della Corte di Cassazione

Una recente ordinanza della sesta sezione della Corte di Cassazione (n. 23524/2021) ha scrutinato il seguente caso.

La Corte d’Appello di Trieste aveva respinto l’appello del MIUR, confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittima e annullato la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per tre giorni applicata a un docente perché emessa dal Dirigente scolastico e non dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, e dunque viziata per incompetenza.

Alla violazione delle regole sulla competenza, che si risolve in una violazione di norme di legge inderogabili, consegue dunque l’illegittimità del procedimento disciplinare e la nullità della sanzione irrogata.

Al riguardo, la Corte territoriale aveva ritenuto che la competenza del Dirigente scolastico dovesse individuarsi in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile, sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista e non, invece, stabilirsi sulla base di una valutazione ex ante, rimessa al Dirigente scolastico, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto irrogabile tra il minimo e il massimo previsti.

La difesa del MIUR deduceva la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 165/2001, art. 55-bis (vigente all’epoca dei fatti), nonché del D.Lgs. 297/ 1994, artt. 492, 494, 495 e 498.

Secondo il Ministero ricorrente sussisterebbe, alla stregua della disciplina di riferimento, la competenza del DDirigente scolastico a promuovere e a concludere il procedimento disciplinare in oggetto, venendo in rilievo l’entità della sanzione applicata in concreto, in rapporto alla gravità dell’infrazione; nello specifico, la sanzione della sospensione irrogata è stata inferiore a «più di dieci giorni».

Nel respingere il ricorso ministeriale la Corte di Cassazione ha richiamato il principio di diritto sancito con la sentenza 28111/2019: «In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare».

Diversamente opinando, afferma la Suprema Corte, l’individuazione dell’organo competente – da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili – avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all’esito del procedimento medesimo.

Il caso esaminato riguarda il personale docente ed educativo della scuola per cui, a norma dell’art. 492, comma 2, lett. b, è prevista la fattispecie legale della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio nella misura minima «fino a un mese»; pertanto, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 75/2017 (Riforma Madia), non trattandosi di «infrazioni di minore gravità», per le quali cioè è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale e inferiori «alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni», sussiste la competenza dell’UPD e non quella del Dirigente scolastico.

Precisazioni conclusive

Quando si è fatto riferimento alla competenza del Dirigente scolastico prevista nel Testo Unico del Pubblico Impiego si è riportata la versione vigente dell’art. 55-bis, comma 9-quater del D.Lgs. 165/2001, comma inserito con la modifica della Riforma Madia (entrato in vigore il 22 giugno 2017).

Come il lettore avrà notato, le sentenze richiamate si riferiscono all’art. 55-bis prima della Riforma Madia.

In quel caso la norma non attribuiva al solo Dirigente scolastico, ma a tutti i dirigenti, la competenza per le infrazioni di minore gravità, per le quali fosse prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale e inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.

Attualmente il Dirigente scolastico è l’unico dirigente pubblico che ha attribuita competenza per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni, diversamente la competenza è dell’UPD sin dal rimprovero scritto.

Una competenza apparente però!

Se infatti il principio di diritto richiamato, secondo cui la competenza ad iniziare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare deve essere determinata in ragione della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, e dunque il Dirigente scolastico non è competente all’irrogazione di sanzioni disciplinari astrattamente superiori, nel massimo edittale, a quella che è la sua competenza (fino a 10 gg. di sospensione dal servizio), pur se nel minimo edittale ivi assorbite, non può che concludersi che la seconda teoria prospettata sarà ancora una volta quella chiamata a fornire esauriente risposta alla domanda iniziale.

Il paradosso normativo-giurisprudenziale esaminato non potrà che esser risolto dalla contrattazione collettiva che, ad oggi, rinvia per la disciplina della responsabilità disciplinare dei docenti al Testo Unico del 1994.

(*le considerazioni svolte sono frutto esclusivo dell’autore e non impegnano l’amministrazione di appartenenza non essendo a questa riconducibili)

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