Sinergie di Scuola

Le principali tipologie di progetti finanziati dall’Unione Europea sono gli Erasmus e i PON.

Tra di essi le differenze sono rilevanti, sia nella forma che nella sostanza, ma un certo livello di complessità caratterizza entrambi, anche se in modi e in tempi diversi.

I progetti Erasmus sono molto difficili da “vincere” perché la competizione è alta e la selezione severa, mentre hanno una gestione semplificata e sostanzialmente condotta per importi fissi predeterminati, dato che per l’Agenzia competente l’aspetto più rilevante è la qualità del progetto, della sua implementazione e dei suoi risultati. Le verifiche, che solo a campione vengono svolte in presenza, sono infatti finalizzate a riscontrare l’impatto positivo del progetto concluso, cioè i benefici prodotti sugli studenti, sull’Istituto, sulla comunità nel suo complesso.

Nei PON, viceversa, la candidatura in sé non richiede competenze progettuali, dato che negli ultimi avvisi la selezione delle candidature avviene secondo la modalità cosiddetta “a sportello” (l’ammissione al finanziamento delle stesse, su moduli pre-compilati, è determinata esclusivamente sulla base dell’ordine di presentazione delle candidature) ma la gestione del progetto deve essere minuziosamente tracciata su due piattaforme complementari e la documentazione è richiesta con un dettaglio talvolta esasperante. I controlli successivi sono effettuati a più livelli e tendono a verificare nei particolari la regolarità delle procedure e la stretta osservanza delle norme, piuttosto che la sostanza degli esiti del progetto.

Ruolo del progettista

Sia gli Erasmus che i PON richiedono l’intervento di un progettista, ma anche sotto questo profilo si riscontra una differenza sostanziale: nei progetti Erasmus, che pure sono strutturati sui principi dell’europrogettazione con le caratteristiche del logical framework approach, il progettista, cioè colui che sviluppa l’idea di progetto, cerca i partner, scrive la candidatura/proposta di finanziamento e svolge tutte queste attività prima dell’eventuale esito positivo, è un “invisibile” nel senso che il suo impegno non può essere riconosciuto economicamente. L’autorizzazione al finanziamento del progetto costituisce infatti la linea di demarcazione prima della quale nessuna spesa è ammessa; di conseguenza, neppure il progettista può in alcun modo comparire e men che mai essere compensato per il suo impegno (di pianificazione, definizione dei bisogni, degli obiettivi, dei risultati materiali e immateriali di progetto, delle attività previste, del loro impatto, della disseminazione dei risultati e via dicendo) che ha portato al successo l’idea progettuale.

Nei progetti PON, invece, il progettista è una figura che diventa necessaria solo dopo la concessione del contributo, dato che – come già detto – la candidatura non ha richiesto l’intervento di quella specifica professionalità. È solo con l’avvio del progetto che occorre mettere in campo il progettista, il quale sarà individuato e destinato sostanzialmente a supportare il Dirigente scolastico e la segreteria nella gestione del progetto, più che nella sua ideazione e redazione.

Qual è dunque l’impegno richiesto al progettista PON e, soprattutto, quali sono le competenze che deve avere? Se per Erasmus i requisiti sono “liquidi” (abbiamo detto che è una figura invisibile), per i PON sono più oggettivi anche se tutt’altro che precisi, nonostante vi siano espresse indicazioni dell’Autorità di Gestione (AdG).

È evidente inoltre che vi sono notevoli distinzioni da fare tra progetti PON FSE (Fondo Sociale Europeo che finanzia interventi nel campo sociale e sul capitale umano) e FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che invece finanzia interventi infrastrutturali), alla cui categoria appartiene il recente REACT EU, con investimenti rivolti a superare gli effetti nefasti della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, resiliente e digitale dell’economia.

Il prossimo 6 maggio scadranno i termini di presentazione delle candidature per la realizzazione dell’Azione 3 dell’avviso AOODGEFID 50636 del 27/12/2021, finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.

Focalizzandoci sulla figura del progettista, possiamo riassumere le tre azioni dell’avviso come da prospetto.

Che cosa si intende per “progettazione” in questo avviso (come per precedenti FESR) lo indica l’avviso stesso:

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi ed è assicurata da personale interno o esterno all’Istituzione scolastica in possesso di adeguata professionalità per la realizzazione della relativa azione ammessa a finanziamento.

Si deduce che il progettista deve avere competenze tecniche relative all’oggetto dell’avviso e nello stesso tempo essere in grado di muoversi agevolmente tra Regolamento di contabilità, Codice dei contratti, Linee guida ANAC e vari decreti cd. Semplificativi.

Chi stabilisce però quali siano queste competenze e che cosa si intenda per adeguata professionalità? E ancora, come si reperiscono, come si contrattualizzano e quanto si pagano?

In attesa del Manuale di Gestione della AdG, proviamo a dare qualche risposta.

Le competenze del progettista

Ogni Istituto scolastico, individuando il proprio fabbisogno, determina di conseguenza la professionalità necessaria, considerato che, ad esempio, la riqualificazione di un orto didattico (nel primo ciclo) è molto meno impegnativa dell’allestimento di un laboratorio didattico di “agricoltura 4.0” con tecnologie idroponiche e sistemi digitali per il monitoraggio delle colture basati sull’Internet of Things piuttosto che laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico o per lo studio e la sperimentazione degli impatti delle attività economiche sull’ambiente (secondo ciclo).

Trattandosi di esperti interni/esterni per particolari attività, la competenza a stabilire i criteri generali di selezione è del Consiglio di Istituto, che delibera criteri, regolamenti ed eventuali griglie di punteggio.

Al fine di garantire – per quanto possibile – l’adeguata professionalità, la selezione deve prevedere dei criteri di ammissione (competenze sine qua non, es. titolo di studio pertinente) e dei criteri di valutazione (che danno punteggio) che vanno documentati mediante presentazione del CV.

Fissando dei requisiti di ammissione, l’Istituto decide quale sia il livello di competenza minimo (es. laurea magistrale oppure diploma tecnico attinente all’oggetto dell’Avviso) e cerca di garantirsi in tal modo la competenza dell’esperto che sta cercando.

Ne stiamo parlando al singolare, ma in realtà la piattaforma GPU permette di inserire più incarichi di progettista, a significare che possono essere identificati più esperti, ciascuno con competenze diverse (es. agricoltura piuttosto che contabilità), ovviamente con compensi ripartiti in base al numero di ore di impegno previsto e senza sforare il budget disponibile.

Ci sono due casi particolari in cui l’incarico è affidato direttamente:

  1. quando il DS, in possesso di specifica e documentata professionalità, assume il ruolo di progettista, anche a titolo non oneroso. Se invece il DS intende svolgere l’incarico a titolo oneroso, è necessaria la delibera del Consiglio di Istituto e l’autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, secondo la normativa e le prassi vigenti;
  2. quando (e questo può avvenire solo nelle scuole del secondo ciclo) è disponibile il Responsabile dell’ufficio tecnico.

Individuazione del progettista

Premesso che occorre espletare procedure di selezione conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, il reclutamento del personale esterno deve osservare i criteri contenuti nel Regolamento di Istituto adottato ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h del D.I. 129/2018.

L’avviso di ricerca e selezione va preceduto da determina dirigenziale nella quale sono indicati gli elementi salienti che saranno poi riportati nell’avviso, quali ad esempio:

  1. ricerca interna/esterna, considerato che la seconda può avere luogo solo in caso di impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno. La ricerca esterna può rivolgersi con precedenza a personale di altri Istituti scolastici e in subordine ad esperti esterni;
  2. importo del compenso previsto, che deve rimanere, in termini di massimali di costo, nei limiti percentuali previsti dall’avviso;
  3. requisiti minimi di accesso, in mancanza dei quali la candidatura non sarà presa in considerazione;
  4. scadenza e modalità di presentazione delle candidature;
  5. cause di esclusione, che devono essere chiare ed espresse in un unico punto/articolo – può essere prevista l’esclusione anche, ad esempio, se il CV non è numerato oppure la scheda di autovalutazione non riporta i riferimenti numerici dei titoli indicati nel CV;
  6. modalità di selezione: la valutazione dei CV pervenuti può essere fatta da una commissione nominata ad hoc dal Dirigente scolastico oppure da egli soltanto, in funzione delle schede di valutazione pervenute;
  7. compiti richiesti: il progettista deve sostanzialmente svolgere le attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi, tutto quello che occorre, cioè, ad acquistare i beni e i servizi che servono alla realizzazione del progetto secondo il fabbisogno della scuola, in collaborazione con il DS, il DSGA, la segreteria e chiunque sia coinvolto nel progetto (es. RSPP per la sicurezza dei laboratori green del secondo ciclo: laboratori didattici di agricoltura 4.0, laboratori per l’alimentazione sostenibile, laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico e laboratori sulla sostenibilità ambientale).

Per semplificarne la valutazione è opportuno che i CV:

  1. contengano solo ed esclusivamente le attività/esperienze/incarichi attinenti il progetto;
  2. siano numerati in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che lo contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione che sarà allegata all’avviso di selezione (come ad esempio nella tabella 1).

Tipologia di contratto

Il rapporto che si instaura tra scuola e progettista dipende dalla qualifica del progettista stesso, vedi tabella 2. Nell’ultimo caso riportato è bene porre la massima attenzione, fin dal momento di redazione della determina e dell’avviso di ricerca, sulla differenza tra prestazione d’opera, generalmente svolta da persona fisica, sempre individuata mediante comparazione dei CC.VV. cioè procedura selettiva, e appalto di servizi da persona giuridica, operatore economico che può dare il suo servizio previo affidamento diretto, anche senza confronti preliminari.

Il compenso

Il pagamento della prestazione per il personale della scuola è quantificato in base agli importi stabiliti dal CCNL, mentre per gli esterni, in possesso di specifica ed elevata professionalità, gli importi possono variare tra i 50 e i 100 euro orari lordi onnicomprensivi, in base ad eventuali tariffe professionali.

È ovvio che si debba tenere in ogni caso presente l’importo disponibile, poiché il numero di ore consentite è conseguente al rapporto budget/costo orario (ad esempio, vedi tabella 3).

Il collaudatore

Molta parte di quanto detto finora, ad eccezione dei compiti richiesti e dell’appalto di servizi, è applicabile anche alla figura del collaudatore, la quale è tuttavia più “dimessa” e marginale, come si può dedurre anche dalle percentuali del finanziamento PON utilizzabili per il suo compenso (max 1,5% di 25.000 e di 130.000 euro, cioè rispettivamente 375 e 1.950 euro).

Il collaudatore è completamente assente nei progetti Erasmus, i quali non prevedono l’acquisto di beni se non come costi eccezionali, e negli stessi PON la sua funzione è più indefinita rispetto a quella del progettista.

Nell’Avviso AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 si legge infatti una prescrizione generica:

A seguito della realizzazione dei laboratori, l’Istituzione scolastica provvede al rilascio dei certificati di collaudo, di verifica di conformità o dei certificati di regolare esecuzione.

Significa quindi che il collaudatore deve verificare che beni e attrezzature acquistati corrispondano a quanto richiesto, che funzionino, che siano corredate dai manuali e da eventuali licenze d’uso per i software. Ma si può anche dire che il collaudatore deve collaudare?

Constatato che il D.I. 129/2018 non parla del collaudo dei beni ma dispone solo, quasi en passant, che ai mandati di pagamento dei beni da inventariare sia allegato il verbale di collaudo (art. 17, comma 3), occorre fare riferimento all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) che al comma 2 recita tra l’altro:

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. [...]
Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria), è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.

Per quanto riguarda, nello specifico, i PON, le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione (agg. 9/10/2020) al punto 7.2.3 – Collaudo e Verifica di conformità richiamano «la nuova normativa introdotta con il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii e al terzo capoverso dispongono che il collaudo/verifica di conformità deve avvenire in presenza del collaudatore singolo o di apposita commissione interna opportunamente nominati. Si suggerisce, altresì, la presenza della impresa fornitrice al fine di evitare eventuali contestazioni. Delle operazioni è redatto apposito verbale».

Al successivo punto 7.7 – Fascicolo operazione FESR si prevede che il fascicolo di progetto contenga, tra l’altro, «collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione con riferimento alle forniture, completi e conformi alla normativa (sono presenti data e protocollo, ora di inizio e fine lavori, indicazione del codice di progetto, lista del materiale acquistato, firma di un rappresentante della scuola o del tecnico incaricato del collaudo/verifica di conformità e di un rappresentante della ditta fornitrice)».

Considerato che l’Avviso in argomento si concretizza sostanzialmente nell’acquisto di strumenti e attrezzature (non lavori, impianti o altre complessità) si può affermare in conclusione che il collaudatore non collauda ma collabora con il RUP Dirigente scolastico nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, non necessariamente in contraddittorio con la ditta fornitrice dei beni, la cui presenza è consigliata solo «al fine di evitare eventuali contestazioni».

Facile, no?

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