Sinergie di Scuola

L’infortunio è un evento traumatico, avvenuto sul posto di lavoro per una causa violenta, dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente ovvero l’inabilità assoluta temporanea, che renda necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Vi sono anche gli infortuni in itinere, vale a dire quelli avvenuti durante il normale percorso di andata e ritorno tra la propria abitazione e il posto di lavoro, o durante lo spostamento da un plesso scolastico all’altro. In questo caso, verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità dell’orario, lo spostamento sia con i mezzi pubblici che a piedi rientra nella tutela, mentre se il tragitto viene effettuato con mezzi privati (moto, automobile ecc.) l’infortunio rientra nella copertura assicurativa solo se reso indispensabile.

Le eventuali deviazioni/interruzioni del normale percorso non sono coperte da assicurazione, ad eccezione di alcuni casi tra i quali:

  • interruzioni/deviazioni necessarie per l’accompagnamento dei figli a scuola;
  • brevi soste che non alterino le condizioni di rischio;
  • interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
  • interruzioni/deviazioni “necessitate”, ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di un incidente stradale).

La moto o l’automobile possono essere ritenute necessarie solamente in alcune circostanze:

  • il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
  • il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici, oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
  • i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe;
  • i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Obblighi per il lavoratore

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità (art. 52, D.P.R. 1124/1965 e s.m.i.). Non ottemperando a tale obbligo, e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

Questa indennità erogata dall’INAIL viene attribuita al lavoratore che non può svolgere la normale attività lavorativa dal quarto giorno successivo al giorno dell’evento e sino alla completa guarigione dello stesso. Detta indennità, è bene precisare, non viene riconosciuta ai dipendenti pubblici, così come deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21325 del 14/09/2017. Il caso che ha portato alla decisione della Corte Suprema riguarda una collaboratrice scolastica che, avendo avuto un incidente stradale nel maggio 2004, ha chiesto all’INAIL l’indennità giornaliera di inabilità. L’INAIL soccombente nei primi due gradi di giudizio (Tribunale di Brindisi e Corte di Appello di Lecce) si era rivolto alla Cassazione che aveva così stabilito: «l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL è esclusa per i dipendenti statali, anche perché gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro, (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 11737/2016).

In effetti, l’indennità giornaliera per invalidità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, per cui tale finalità viene meno se il lavoratore percepisce per intero la retribuzione nello stesso periodo».

Ritornando all’obbligo di comunicazione del dipendente: il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Obblighi per il Dirigente scolastico

L’infortunato può recarsi – a seconda del danno subito – al pronto soccorso o dal medico di famiglia. Emessa la certificazione medica, la stessa viene inviata per via telematica sia al datore di lavoro che all’INAIL.

L’ente preposto per gli infortuni sul lavoro è infatti l’INAIL a cui va trasmessa, da parte del datore di lavoro (Dirigente scolastico), comunicazione/denuncia di quanto accaduto, le condizioni in cui è avvenuto l’infortunio, l’orario, la dinamica, i danni riportati ed eventuali testimonianze di persone presenti.

Ricordiamo che sono assicurati all’INAIL:

  • tutto il personale dipendente della scuola, compresi gli insegnanti;
  • gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro;
  • gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti;
  • i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro.

Il datore di lavoro deve formalizzare la denuncia entro 2 giorni a partire da quello in cui ne ha avuto notizia (per notizia utile si intende ai fini dell’obbligo della denuncia i risultati dell’infortunio dedotti dalla certificazione medica e non quelli relativi al fatto accaduto); la denuncia deve essere corredata da certificazione medica.

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall’infortunio.

A decorrere dal 24 settembre 2015 il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del registro infortuni, ai sensi del comma 4 del D.Lgs. 151/2015; così come, dal 16 giugno 2016, con il D.Lgs. 151/2015 non vi è più l’obbligo da parte del datore di lavoro dell’invio del modulo della denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

L’INAIL, con la circolare n. 42 del 12/10/2017 avente come oggetto “Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative”, sottolinea gli adempimenti obbligatori sanzionabili a cui si debbono attenere tutti i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche.

Infatti, a decorrere dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare a fini statistici e informativi, per via telematica all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo, con D.Lgs. 14/09/2015, n. 151, secondo le indicazioni fornite con le circolari INAIL rilasciate al riguardo.

Denuncia/comunicazione tramite SIDI

L’INAIL e il MIUR mettono a disposizione sul portale SIDI il servizio telematico INAIL.

Per effettuare la denuncia o la comunicazione è necessario entrare nel SIDI e seguire il percorso Adempimenti INAIL > Denunce/Comunicazioni infortunio > Denunce di Infortunio INAIL > Nuova Comunicazione/Denuncia di Infortunio > Comunicazione/Denuncia Conto Stato > Comunicazione Di Infortunio > Denuncia Di Infortunio.

Comunicazione di infortunio

La comunicazione di infortunio sarà utilizzata dalle scuole quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati.

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on-line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) ad uno degli indirizzi riportati a questo link, utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’INAIL (Atti e Documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione d’infortunio), allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento.

Si precisa, inoltre, che i datori di lavoro o i loro intermediari, nel caso in cui la prognosi oggetto di comunicazione di infortunio si prolunghi oltre i tre giorni, hanno l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 1124/1965. Per semplificare tale adempimento, sarà possibile – dall’applicativo “Comunicazione di infortunio” – accedere alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio”.

In proposito, segnaliamo che l’INAIL ha aggiornato il Manuale Denuncia/Comunicazione di infortunio telematica il 10 ottobre scorso (scarica il manuale).

Sanzioni

Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r del D.Lgs. 9/04/2008, n. 81, e successive modificazioni, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro di cui all’art. 55, comma 5, lettera h del medesimo decreto.

Con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, il suindicato art. 55 prevede, altresì, al comma 5, lettera g, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

Azione di rivalsa

La scuola diventa titolare del diritto al risarcimento del danno in tutti i casi in cui il lavoratore non sia in grado di eseguire la prestazione lavorativa a causa del fatto illecito di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale di lavoro: per questi eventi, l’Istituzione scolastica deve avviare l’azione di rivalsa verso il terzo responsabile dell’infortunio occorso al proprio dipendente.

In proposito, l’art. 2043 c.c. così recita: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

L’art. 17, comma 17 del CCNL Scuola del 29/11/2007 così dispone: «Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile – qualora comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dipendente all’amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile».

Se l’infortunio si è verificato durante l’orario di servizio (compreso l’infortunio in itinere) il Dirigente scolastico, dopo aver presentato denuncia all’INAIL, attiverà l’azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili.

Quindi, invierà ai soggetti interessati la diffida, nella quale è specificato che si agisce per conto e nell’interesse dell’Amministrazione scolastica e del MIUR.

Dopo la conclusione dell’infortunio, l’INAIL invierà al Dirigente scolastico il fascicolo per la susseguente prosecuzione dell’azione di rivalsa. Detto fascicolo, oltre a contenere le spese sostenute, comunicherà se vi è stata una rendita per inabilità.

Il Dirigente scolastico quantificherà il danno tenendo conto delle eventuali somme corrisposte quale indennità retributiva all’infortunato durante il periodo di assenza, del maggiore costo che ha procurato l’assenza del dipendente alla scuola (ad esempio, assistente tecnico infortunato sostituito dai colleghi con ore di lavoro straordinario o con ore di maggior carico di lavoro), delle spese comunicate dall’INAIL. Naturalmente, qualora venga nominato un supplente in sostituzione dell’interessato, non si dovrà conteggiare l’intera retribuzione corrisposta, bensì la differenza tra le due retribuzioni.

Quantificato il danno, il Dirigente invierà con raccomandata A/R una diffida all’assicurazione, al fine di interrompere i termini di prescrizione, in cui si indicherà la pretesa risarcitoria e che si procederà al recupero giudiziale delle somme qualora non venissero versate entro un breve termine (20 giorni), specificando che l’effettivo diritto al risarcimento spetta allo Stato e quindi al MIUR.

Una volta recuperate le somme, le stesse saranno versate sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di _______ [provincia di riferimento] – Entrate eventuali e diverse del MIUR, con la seguente causale: “Azione di rivalsa per infortunio _______ [NOME e COGNOME dell’infortunato] – in conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – capo XIII – Capitolo 3550”.

Trascorsi 120 gg. senza che nessun recupero sia avvenuto, la scuola trasmetterà all’Avvocatura dello Stato l’intero fascicolo affinché la stessa proceda con il recupero giudiziale delle somme.

N.B. Se l’infortunio avviene al di fuori dell’orario di lavoro, il Dirigente scolastico invierà al responsabile dell’infortunio, alla sua compagnia di assicurazione, e al dipendente infortunato, una diffida generica, riservandosi di comunicare successivamente l’esatto ammontare dell’importo del danno una volta quantificato. Una volta quantificato il danno verrà inviata da parte della scuola una nuova diffida risarcitoria.
Se il recupero del credito non andrà a buon fine, il Dirigente scolastico si rivolgerà alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Retribuzione durante l’infortunio

In caso di assenza dovuta ad un infortunio sul lavoro, al personale spetterà l’intera retribuzione così come previsto nell’art. 17, comma 8, lettera a del CCNL Scuola, sino a completa guarigione clinica. Naturalmente lo stesso spetta, entro la durata del contratto, ai dipendenti con contratto a tempo determinato e ai supplenti temporanei.

Il periodo di assenza addebitabile ad infortunio viene retribuito sempre per intero e non si procederà alla decurtazione per i primi 10 giorni di assenza.

Visite fiscali

Il dipendente in infortunio non è soggetto alle visite fiscali.

Il chiarimento è contenuto nel messaggio INPS n. 3265 del 9/08/2017, che così prevede:

7. Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’INPS della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n. 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’INAIL – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.
Eventuali VMC che i datori di lavoro (pubblici o privati) dovessero chiedere per i propri dipendenti per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale non possono essere disposte, salvo intervengano diverse interpretazioni ed indicazioni da parte dei Ministeri competenti. Nel caso in cui la sussistenza di un’istruttoria per il riconoscimento di infortunio sul lavoro/malattia professionale dovesse emergere in sede di accesso del medico di controllo al domicilio del lavoratore, il medico non dovrà procedere alla visita di controllo, ma redigere verbale ove venga evidenziata tale circostanza.

In proposito, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la P.A., con nota n. 246 dell’8/02/2018, rispondendo ad un quesito sulla mancata previsione degli obblighi di reperibilità a carico dei dipendenti infortunati sul lavoro, così dettava:

Quesito – Visite fiscali.
Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata da codesta Fondazione IRCCS, in ordine alle cause di esclusione, per i dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali dal D.M. 17 ottobre 2017. n. 206. In particolare, l’Istituto chiede indicazioni in merito alla eliminazione, tra le predette cause, dell’infortunio sul lavoro.
Al riguardo, si osserva che il predetto decreto ministeriale regolamenta le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero gli accertamenti medico-legali che rientrano nella competenza esclusiva dell’INPS. Nei casi, invece, di infortunio sul lavoro, l’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la competenza relativa “agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati”. Quindi, come precisato anche nella relazione illustrativa al decreto n. 206 del 2017. l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità, ”poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’INPS, rientrando piuttosto tra le competenze dell’INAIL”, analogamente, peraltro, a quanto già previsto per i lavoratori privati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2016 . Al riguardo si segnala che anche l’INPS, nel messaggio il. 3265 del 9 agosto 2017 in cui ha dettato “Istruzioni amministrative ed operative” delle disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, in materia di Polo unico per le visite fiscali, ha precisato di “non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale, in quanto alla luce del disposto di cui all’articolo 12 della legge n. 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’INAIL non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.
Nei casi di infortunio sul lavoro, quindi, gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all’INAIL, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.

Chiusura dell’infortunio

Infine, si ricorda che la chiusura dell’infortunio è accertata dal medico legale INAIL a seguito dell’avvenuta guarigione clinica.

Il certificato di chiusura definitiva dell’infortunio si consegna a scuola per poter riprendere il lavoro.

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