Sinergie di Scuola

Sono state approvate recentemente due norme che hanno un forte impatto sulla gestione dell’emergenza Covid a scuola. Vediamo in sintesi cosa prevedono.

Mascherine FFp2 e tamponi rapidi

Il Decreto-Legge n. 4 del 27/01/2022 (Sostegni-ter) ha previsto alcune misure concernenti le Istituzioni scolastiche.

Con riferimento alle novità introdotte, il M.I. ha trasmesso la nota 110 dell’1/02/2022, contenente indicazioni su:

  • fornitura di mascherine FFp2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza (art. 19, commi 1 e 2);
  • verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe in regime di auto-sorveglianza (art. 30, comma 1);
  • somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi alla popolazione scolastica delle scuole primarie (art. 30, comma 2).

Fornitura di mascherine FFp2

Tali mascherine saranno acquistate, sulla base di un’attestazione dell’Istituzione scolastica interessata che ne comprovi l’effettiva esigenza, presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo del 4/01/2022, valido fino al 31 marzo 2022.

Il Protocollo individua i requisiti minimi cui devono rispondere le mascherine e stabilisce che il prezzo finale di vendita al pubblico delle stesse non possa essere superiore a € 0,75 IVA compresa per ciascun pezzo.

Queste le principali fasi del procedimento di approvvigionamento:

  1. Le singole scuole svolgono periodiche ricognizioni relative ai propri fabbisogni, fino al 28 febbraio, di mascherine FFp2, basandosi anche su stime effettuate sulla base di dati storici. Il fabbisogno rilevato potrà essere incrementato del 10%, volto a fare fronte in via prudenziale ad eventuali esigenze sopravvenute, o allo smarrimento o danneggiamento di mascherine da parte degli alunni.
  2. Sulla base di tale fabbisogno, il Dirigente scolastico predispone, per ciascun ordine di mascherine, un’apposita attestazione, che riporta i fabbisogni individuati e dà atto della necessità di provvedere con l’emissione dell’ordinativo (Allegato A: Format di “Attestazione di fabbisogno di acquisto di mascherine di tipo FFp2, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 27/01/2022, n. 4”). Ogni attestazione, che dovrà prevedere la copertura dei fabbisogni fino al 28 febbraio, dovrà essere caricata dalla scuola su apposita sezione della piattaforma “Rilevazione andamento emergenza Covid-19” fino al 21 febbraio. A ciascuna attestazione corrisponde un ordinativo.
  3. Sulla base di tale attestazione, l’Istituzione individua la farmacia alla quale inviare l’ordinativo di fornitura tra quelle aderenti e prende contatti con la medesima per concordare preliminarmente gli aspetti operativi.
  4. Il Dirigente scolastico predispone l’ordinativo di fornitura alla farmacia prescelta, da trasmettersi via email o da consegnarsi brevi manu alla farmacia medesima, la quale lo dovrà sottoscrivere per accettazione. Ciascun ordinativo dovrà essere caricato sulla citata piattaforma entro il 21 febbraio (Allegato B: Format di “Ordinativo di fornitura”).
  5. Una volta che sia stato effettuato l’ordinativo, la scuola inserirà i dati relativi al medesimo su apposita sezione della piattaforma “Rilevazione andamento emergenza Covid-19”, indicando: la farmacia dal quale ha ordinato (selezionando da un apposito elenco a tendina le farmacie aderenti al Protocollo); la data di ordine; il numero di mascherine; l’importo da corrispondere. La scuola allegherà la dichiarazione del Dirigente scolastico che attesta l’effettiva esigenza di mascherine e l’ordinativo di fornitura accettato dalla farmacia. Le fatture potranno essere emesse dalla farmacia e caricate dalle scuole entro il mese di marzo.
  6. Il Ministero effettuerà controlli sugli acquisti effettuati dalle scuole, anche a campione.
  7. Il M.I., con apposito decreto, definirà le modalità di riparto delle risorse finanziarie stanziate, necessarie alle Istituzioni scolastiche per corrispondere alle farmacie, a partire dal mese di marzo, quanto dovuto per le forniture, le quali saranno trasferite alle scuole in un’unica soluzione e disciplinerà le modalità di remunerazione e di gestione dei pagamenti.

Verifica digitale delle condizioni sanitarie

Le nuove funzionalità di verifica automatizzata dall’app “Verifica C-19” permetteranno alle Istituzioni scolastiche di controllare – mediante la lettura di un QR code e senza necessità di presentare certificazione medica – il possesso da parte degli alunni delle condizioni sanitarie per l’applicazione del regime di auto-sorveglianza.

Tali condizioni, in assenza di sintomi, si riferiscono alla sussistenza di uno dei seguenti requisiti:

  • aver ricevuto la dose booster;
  • aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
  • essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;

e assumono rilievo al fine di consentire agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di:

  • continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata disposta la DDI;
  • essere riammessi in classe, nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza.

La verifica dei requisiti richiesti dovrà essere espletata nel rispetto della privacy.

Test antigenici rapidi per le scuole primarie

Per assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi da Covid-19, la misura relativa all’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi prevista per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, è estesa anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie.

I test, eseguiti sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, potranno essere effettuati (gratuitamente) presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti al Protocollo d’intesa sottoscritto in data 6/08/2021.

Frequenza scolastica e Green Pass

Il Consiglio dei Ministri nella serata del 2 febbraio ha approvato il D.L. n. 5 del 4/02/2022, che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Il decreto-legge, in particolare, modifica le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e introduce novità per quanto concerne la validità del Green Pass.

Queste le novità che interesseranno le istituzioni scolastiche dal 7 febbraio:

Scuole per l’infanzia

  • Fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
  • dal 5° caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Scuola primaria

  • Fino a 4 casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFp2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
  • dal 5° caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFp2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

  • con 1 caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFp2 da parte di alunni e docenti;
  • con 2 o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFp2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Altre novità

Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il Covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.