Sinergie di Scuola

La previdenza complementare rappresenta, senza alcun ombra dubbio, la strada da percorrere se si vuole percepire un sostegno economico qualificato quando si raggiungerà l’età anagrafica per la quale è previsto, per legge, il collocamento a riposo.

Parliamo ovviamente del cosiddetto terzo pilastro previdenziale, reso oggi necessario più che mai, per rendere dignitoso il trattamento di quiescenza, altrimenti eroso continuamente dalla diminuzione dei suoi coefficienti di calcolo e dal passaggio dal 1° gennaio 2012, per tutti i lavoratori pubblici e privati, al tipo di calcolo totalmente contributivo altrimenti detto pro-rata.

L’adesione alla previdenza complementare risulta essere conveniente a seconda della tipologia di lavoratore di cui parliamo. Certamente potrebbe non convenire al lavoratore che si trovasse ad usufruire di un trattamento pensionistico erogato con il sistema totalmente retributivo; questo perché il suo assegno risulta essere il migliore di quelli possibilmente erogabili.

In questo caso, la scelta per aderire alla previdenza complementare potrebbe riguardare esclusivamente quei lavoratori con livelli d’inquadramento retributivo basso, qualora volessero rendere più alto l’assegno previdenziale. Per quanto riguarda questa tipologia di lavoratori, c’è da rilevare che è una categoria che va pian piano ad esaurirsi; ragion per cui, secondo gli esperti in materia previdenziale, entro il 2021 non ci saranno più lavoratori che possano vantare 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che quindi maturino i requisiti con il sistema totalmente retributivo fino al 31 dicembre 2011.

La previdenza complementare nel pubblico impiego ha iniziato a prendere piede alcuni anni orsono con la nascita del Fondo Espero, che riguarda esclusivamente il personale del Comparto Scuola, fino alla nascita del Fondo Perseo (oggi ridenominato Sirio) che riguarda invece il personale delle Regioni e Autonomie Locali.

Si tratta di Fondi chiusi, perché vi possono accedere solo alcune tipologie di lavoratori; inoltre, per essi è prevista la compartecipazione dello Stato a determinare il futuro trattamento pensionistico complementare. Altra cosa sono i cosiddetti Fondi previdenziali aperti, che per intenderci sono quelli che si sottoscrivono con Istituti Bancari, Poste, Assicurazioni. La diversità tra i Fondi chiusi e quelli aperti non è nel trattamento fiscale, ma nel fatto che nei primi interviene anche lo Stato, mentre nel secondo la previdenza è alimentata esclusivamente dai risparmi del cittadino.

Pubblico impiego e adesione ai fondi complementari

Il lavoratore pubblico può aderire alla previdenza complementare decidendo di farsi trattenere dalle proprie competenze mensili dall’1% fino al 10% del trattamento tabellare pensionistico. Alla cifra decisa dal lavoratore compartecipa il datore di lavoro, quindi lo Stato, in genere nella misura dell’1%.

Questa quota è considerata neutra rispetto a quanto dovuto dal lavoratore e dal datore di lavoro ed è accantonata, figurativamente, presso l’INPS gestione ex INPDAP per essere poi effettivamente versata al fondo pensione Espero al momento della cessazione del rapporto di lavoro che implichi l’interruzione dell’iscrizione all’Inps gestione ex INPDAP.

Inoltre, i dipendenti a tempo indeterminato già in servizio al 31 dicembre 2000 che aderiscono ad Espero hanno diritto ad una ulteriore quota pari all’1,5% della base contributiva vigente ai fini del Tfs.

L’importo è interamente deducibile dall’imponibile Irpef. Questo significa che se il versamento è pari ad esempio ad euro 800 annui, si pagheranno meno tasse ai fini Irpef in quanto questa cifra viene dedotta dall’imponibile.

 

Esempio

Lavoratore con imponibile Irpef pari ad € 24.000,00: sul secondo scaglione Irpef (per intenderci quello che va da € 15.000,01 a € 28.000,00) sul quale è dovuto il 27% di tasse pagherà € 2.214,00 anziché € 2.430,00, con un risparmio di €216,00 euro su base annua.


Quindi, il lavoratore non solo va a costituirsi una posizione individuale presso la gestione del fondo, ma ottiene anche un risparmio fiscale.

Il lavoratore, alla cessazione del proprio rapporto di lavoro, matura le seguenti tipologie di provvidenze:

  1. trattamento pensionistico erogato dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, sulla base dei contributi versati nell’arco della propria attività lavorativa;
  2. trattamento di fine rapporto erogato dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici;
  3. trattamento pensionistico complementare, che può essere percepito dal lavoratore sotto forma di trattamento di fine rapporto in unica soluzione, ovvero al 50% come trattamento di fine rapporto e l’altro 50% come rendita vitalizia, 100% sotto forma di rendita vitalizia.

La posizione individuale che il lavoratore va a costituirsi presso il Fondo matura fino al termine della permanenza, è ovviamente rivalutata secondo l’andamento dei mercati e gode di un regime previdenziale preferenziale essendo dovuta allo Stato, al momento della riscossione, una tassazione dell’11%.

Ogni anno è possibile portare in deduzione dal proprio reddito imponibile i contributi versati a favore della previdenza complementare fino ad un massimo per anno di € 5.164,57, secondo lo schema che si riporta in tabella.

Nel caso di un lavoratore pubblico, l’adesione alla previdenza complementare comporta automaticamente la deducibilità degli stessi da parte del datore di lavoro direttamente dall’imponibile Irpef, ragion per cui lo stesso non ha necessità di ricorrere alla compilazione del 730 per recuperare la deduzione, in quanto questa risulta essere già presente nella Certificazione Unica dell’anno in quanto non compare sull’imponibile.

Si ricorda che l’imponibile ai fini Irpef è quel reddito derivante da lavoro dipendente e assimilati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e su cui vengono poi operare le ritenute per legge ai fini Irpef (cosiddetta imposta lorda) e dal quale poi vengono sottratte le detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per canoni di locazione e altre.

L’alternativa ai fondi complementari

Il lavoratore può anche decidere di costruirsi la previdenza integrativa, decidendo quale somma mensile o annuale destinare a questo fine.

I prodotti bancari e postali sono tanti e vari, per cui sta al lavoratore effettuare la propria scelta considerando per quanto possibile le indicazioni date dai promotori.

In questo caso, alla costituzione della posizione individuale contribuisce il solo lavoratore e non vi è quindi compartecipazione da parte del datore di lavoro.

Nel caso in cui si decida di aderire alla previdenza integrativa optando per un fondo aperto (quindi privato e non pubblico), il titolare della posizione individuale fiscalmente a carico di altri, quindi ad esempio del genitore lavoratore generante un reddito, consente allo stesso, attraverso la dichiarazione dei redditi, di recuperare una parte consistente di quanto versato attraverso la deducibilità dal reddito con le modalità indicate innanzi, quindi ad un recupero di € 1.394,43, per un versamento alla previdenza integrativa pari ad € 5.164,57 e con un reddito da lavoro dipendente fino a € 28.000,00.

Lo stesso dicasi per quanto concerne la tassazione dovuta allo Stato al riscatto della propria posizione: infatti, anche in questo caso è dovuta una tassazione dell’11% a fronte del 27% che in genere l’erario pretende su prodotti assicurativi.


Adesione ad Espero

Chi può aderire

Possono aderire ad Espero tutti i lavoratori della scuola con contratto:

  • a tempo indeterminato (tempo pieno o parziale);
  • a tempo determinato di durata minima di tre mesi continuativi;
  • i dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo del fondo, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’art. 31 della Legge 20/05/1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), operanti presso le medesime organizzazioni sindacali.

Possono aderire ad Espero anche:

  • i dipendenti di scuole private, parificate e legalmente riconosciute e di enti o istituti per la formazione professionale, anche se assunti con contratto di formazione lavoro appartenenti al contratto di lavoro ANINSEI, ovvero FORMA o CENFOP, ovvero British Council, ovvero FULGIS.
  • i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti ad Espero.

Come aderire

Per i dipendenti pubblici è possibile aderire a Espero seguendo il seguente percorso:

  • accedere al portale stipendi NoiPA;
  • digitare le credenziali di autenticazione (codice fiscale e password) o inserire la Carta Nazionale dei Servizi;
  • selezionare Previdenza Complementare tra i servizi Self Service;
  • selezionare Gestione adesioni;
  • scaricare obbligatoriamente la Nota Informativa, la cui lettura consente di reperire tutte le informazioni necessarie per una adesione consapevole;
  • dopo aver visualizzato tutte le informazioni già in possesso del portale, indicare le ulteriori informazioni necessarie per l’adesione (contributo aggiuntivo, scelta del comparto di investimento ecc.);
  • dopo aver completato l’inserimento dei dati verrà visualizzato un prospetto riassuntivo riguardante i contributi, gli investimenti, i costi e l’indicatore sintetico dei costi. Selezionare di voler accettare le condizioni;
  • inserire il PIN dispositivo per validare il modulo di adesione (il PIN è un codice di 5 cifre rilasciato al dipendente che ne fa richiesta, a seguito di una procedura di identificazione effettuata dal funzionario responsabile della scuola).

Quale contribuzione

La contribuzione a carico del lavoratore iscritto viene trattenuta mensilmente e versata ad Espero contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata.

Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo quanto riportato nel modulo di adesione.

Il lavoratore pubblico può variare la percentuale di contribuzione a suo carico esclusivamente on-line attraverso l’accesso al portale NoiPa del MEF. La contribuzione può essere modificata trascorso almeno un anno dall’adesione o dalla precedente richiesta di modifica della quota.

Le quote di Tfr dei dipendenti pubblici non sono versate al Fondo ma accantonate figurativamente presso l’INPS Gestione ex INPDAP, che provvede a contabilizzarle e a rivalutarle secondo il tasso di rendimento del comparto di appartenenza scelto dall’associato.

Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro.


Come richiedere un’anticipazione

Dopo 8 anni di iscrizione al Fondo, è possibile richiedere un’anticipazione nei seguenti casi:

  • acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
  • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti;
  • spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua.

L’anticipazione può riguardare l’intera posizione accumulata (contributi lavoratore, contributi del datore di lavoro, rivalutazioni maturate) o una sua parte. Sono escluse dall’anticipazione le contribuzioni figurative accantonate presso l’INPS Gestione ex INPDAP. Nell’ipotesi di anticipazione l’iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione.

Cessazione del rapporto di lavoro

In caso di cessazione del rapporto lavorativo prima del raggiungimento dei requisiti per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche, l’iscritto al fondo potrà:

  • trasferire la posizione maturata presso un altro fondo pensione negoziale;
  • trasferire la posizione maturata presso una forma pensionistica individuale;
  • mantenere la posizione in Espero pur in assenza di contribuzione;
  • riscattare il capitale maturato.

Assenza per malattia, infortunio o maternità

In caso di mancata prestazione dovuta a malattia, con corresponsione totale o parziale della retribuzione, a infortunio o ad assenza obbligatoria o facoltativa per maternità la contribuzione è calcolata sulla base retributiva a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento della prestazione lavorativa.

Negli stessi casi il lavoratore interessato può decidere di sospendere la contribuzione a proprio carico. Contestualmente viene sospesa anche la contribuzione a carico del datore di lavoro, ad eccezione di quella figurativa contabilizzata dall’INPS Gestione ex INPDAP.

Decesso dell’associato

In caso di decesso dell’associato pubblico prima del suo pensionamento la posizione maturata nel Fondo viene riscattata dal coniuge, o, in sua mancanza, dai figli o, in mancanza del coniuge e dei figli, dai genitori se fiscalmente a carico dell’iscritto. Se mancano i suddetti soggetti l’iscritto può designare come beneficiario una qualsiasi persona. Qualora mancassero tutti i soggetti sopra descritti la posizione resta acquisita al Fondo.

Pensare alla previdenza complementare conviene

A parere di chi scrive, pensare di aderire alla previdenza integrativa o complementare è quanto mai opportuno, considerata l’incapacità dello Stato centrale di assicurare ad oggi un assegno di pensione dignitoso ai propri lavoratori.

Le molteplici riforme della previdenza succedutesi negli anni in ultimi, soprattutto quella della Ministra Fornero, hanno consentito ai più fortunati di accedere alla pensione percependo poco meno di quando percepivano stando in attività, mentre per centinaia di migliaia di lavoratori sono previste forti riduzioni a fronte della retribuzione percepita in servizio, principalmente dovute dal passaggio dal sistema di calcolo del trattamento pensionistico retributivo a quello misto (fino al 31 dicembre 1995 retributivo e dal 1° gennaio 1996 a quello contributivo), fino a quello interamente contributivo previsto per tutti coloro che sono stati assunti nel pubblico impiego a far data dal 1° gennaio 1996. Senza contare la riduzione, in genere triennale, dei coefficienti di calcolo con cui si determinano gli assegni pensionistici.

Nessuno pensi che quello che si è versato nel corso della propria attività lavorativa andrà a costituire il proprio bagaglio contributivo. Infatti, i contributi previdenziali e assistenziali che paghiamo ogni mese sulle nostre retribuzioni servono a pagare i trattamenti di pensione correnti, cioè quelli degli attuali pensionati.

Fin d’ora, alle condizioni attuali, è possibile ipotizzare un trattamento di pensione fortemente inflazionato e ridotto per le motivazioni sopra descritte; quindi, l’unica soluzione è cercare di correre ai ripari, laddove possibile, integrando con un assegno complementare anche al fine di evitare uno stravolgimento in negativo delle proprie aspettativa di vita.

Inoltre, il lavoratore pubblico, rispetto al privato, può godere di forti vantaggi, a fronte di un accantonamento mensile tutto sommato modesto.

Certamente il blocco dei contratti nazionali di lavoro, ormai fermi al 2009, non aiuta quanti appartengono a quella classe di lavoratori medio-bassi, con uno stipendio che non consente eccessivi spazi di manovra. Ma se uno sforzo ulteriore deve essere fatto, va fatto proprio in quella direzione per un futuro migliore e senza ombre.

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