Sinergie di Scuola

Con la nota prot. n. 6408 del 7/03/2016 il MIUR ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali le indicazioni per la predisposizione dei bandi dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA.

Il MIUR ha così dato il via all’indizione del concorso, i cui bandi sono stati pubblicati dai singoli USR, i quali hanno fissato anche i termini per la presentazione delle domande. Sono escluse la regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano.

Nel momento in cui scriviamo, sono stati pubblicati i seguenti bandi:

  • Abruzzo: scadenza 29 aprile 2016
  • Basilicata: scadenza 30 aprile 2016
  • Calabria: scadenza 28 aprile 2016
  • Campania: scadenza 29 aprile 2016
  • Emilia Romagna: scadenza 29 aprile 2016
  • Friuli Venezia Giulia: scadenza 26 aprile 2016
  • Lazio: scadenza 2 maggio 2016
  • Liguria: scadenza 22 aprile 2016
  • Lombardia: scadenza 29 aprile 2016
  • Molise: scadenza 20 aprile 2016
  • Piemonte: scadenza 20 aprile 2016
  • Puglia: scadenza 29 aprile 2016
  • Sardegna: scadenza 18 aprile 2016
  • Sicilia: scadenza 29 aprile 2016
  • Toscana: scadenza 30 aprile 2016
  • Umbria: scadenza 22 aprile 2016
  • Veneto: scadenza 23 aprile 2016

Modulistica

I modelli di domanda, allegati alla nota stessa, dovranno essere trasmessi all’Ambito territoriale della provincia di interesse in modalità cartacea (con raccomandata A/R, PEC o consegna a mano). Si tratta dei seguenti modelli:

  • Allegato B1 – Modulo domanda per i candidati non inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre;
  • Allegato B2 – Modulo domanda per i candidati inclusi nella graduatoria permanente per le nomine a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per cui si concorre;
  • Allegato F – Modulo per la rinuncia all’attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2016/2017;
  • Allegato H – Modulo per l’attribuzione della priorità nella scelta della sede per l’a.s. 2016/2017.

In particolare, la compilazione di un apposito Allegato H è richiesta per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della Legge n. 104/1992. Il modulo è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda BI e B2.

Dovrà essere invece trasmesso tramite Istanze on-line il modello di domanda Allegato G – Modulo per l’indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione in graduatorie d’istituto di I fascia per l’anno scolastico 2016/2017 (le date di trasmissione saranno successivamente comunicate).


Requisiti generali di ammissione

Oltre ai requisiti specifici per ogni profilo, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande gli aspiranti debbono possedere:

  1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
  2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 anni e 7 mesi (età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio).
  3. godimento dei diritti politici;
  4. idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della Legge n. 104/1992, che l’amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
  5. per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996).

Inoltre, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

  1. godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  2. essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini di paese terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Vanno inclusi anche gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani. Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Non possono partecipare alla procedura:

  1. coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
  2. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  3. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL-Scuola (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
  4. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla Legge 18/01/1992, n. 16;
  5. coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
  6. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Altri requisiti

Per essere ammessi al concorso i candidati devono inoltre possedere una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.

I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

  • come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
  • in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
  • come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg.

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta. I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art. 12 richiamato dall’art. 19, comma 14 del CCNL 2006-2009 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili anche ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art. 19 del CCNL 2006-2009 (artt. 12-19 del CCNL).

Si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale, nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale ATA statale.

Si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale, in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20/07/2000 (Allegato I).

Non è valutabile il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

Il servizio prestato nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lgs. 297/1994 fino all’anno accademico 2002/2003. A decorrere dall’anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profilo professionale di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre amministrazioni”.


Titoli di studio

Per essere ammessi al concorso i candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio richiesti per l’accesso al profilo:

  • Assistente amminitrativo: Diploma di maturità;
  • Assistente tecnico: Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;
  • Collaboratore scolastico:
    • diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
    • diploma di maestro d’arte;
    • diploma di scuola magistrale per l’infanzia;
    • qualsiasi diploma di maturità;
    • attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni;
  • Addetto aziende agrarie:Diploma di qualifica professionale di:
    • operatore agrituristico;
    • operatore agro industriale;
    • operatore agro ambientale;
  • Cuoco: Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina;
  • Guardarobiere: Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda;
  • Infermiere: Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

Presentazione della domanda

Le domande per l’aggiornamento del punteggio e per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all’Ufficio Scolastico Territoriale del capoluogo di ciascuna provincia utilizzando gli appositi modelli allegati al presente bando (All. B/1 e B/2), entro il termine perentorio stabilito a livello regionale. La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento, e della regione Valle D’Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure.

Nel modello di domanda devono essere dichiarati i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

L’Ufficio Scolastico Territoriale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

Le domande di ammissione possono essere inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) ovvero consegnate a mano ovvero tramite PEC all’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di interesse.

Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all’estero possono essere inoltrate tramite l’autorità consolare all’Ufficio Scolastico Territoriale competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale – Ufficio IV.

L’aspirante ha l’onere di indicare nella domanda l’esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata all’ Ufficio Scolastico Territoriale della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 pubblicato nella G.U n 42 del 20/02/2001.

L’iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o diversa provincia, l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento e l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee sono accertate d’ufficio.


Inammissibilità della domanda

Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

Esclusioni dal concorso

Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all’art. 3 concernente l’obbligo di chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

Nullità della domanda

Sono nulle le domande d’inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell’organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte.

L’inammissibilità o la nullità della domanda, l’esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati che abbiano richiesto l’aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

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