Sinergie di Scuola

Il D.Lgs. 230 del 29/12/2021 ha istituito a decorrere dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari in base alla condizione economica attestata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Sulla materia è intervenuto recentemente il Decreto-Legge 73 del 21/06/2022 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 122 del 4/08/2022, che all’art. 38 ha modificato – aumentandoli limitatamente all’anno 2022 – gli importi spettanti ai figli disabili maggiorenni, al fine precipuo di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età. Il medesimo decreto prevede, inoltre, nuove disposizioni per beneficiare dell’assegno in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto.

Con messaggio 3518 del 27/09/2022, l’INPS ha riepilogato le principali novità introdotte:

  • l’importo dell’assegno previsto per ciascun figlio minorenne, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE), solo per l’anno 2022, viene concesso anche in caso di figli maggiorenni disabili senza limiti di età;
  • la maggiorazione prevista esclusivamente per i figli minorenni in base al grado di disabilità (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa e applicata, solo per l’anno 2022, nella medesima misura a ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni;
  • dall’anno 2023 tornano ad applicarsi le maggiorazioni di 80 euro mensili per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età, e di 85 euro mensili (che si riducono in funzione del valore ISEE) per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni;
  • nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria sono incrementati di 120 euro al mese per l’anno 2022;
  • per quanto riguarda i nuclei familiari orfanili, l’assegno spetta anche agli orfani maggiorenni se titolari di pensione ai superstiti e disabilità grave.

Nuclei familiari orfanili

Con riferimento ai nuclei familiari orfanili, all’art. 2 del D.Lgs. 230/2021, che individua i beneficiari dell’assegno unico e universale per i figli a carico, è stata aggiunta la lettera c-bis, secondo cui l’assegno spetta anche agli orfani maggiorenni alle seguenti condizioni:

  • titolarità di pensione ai superstiti;
  • disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.

Assegno e maggiorazione per i figli disabili senza limiti di età

Per effetto della riformulazione dell’art. 4, commi 1, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 230/2021, relativamente all’importo spettante a titolo di assegno per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023), i figli maggiorenni disabili senza limiti di età sono equiparati ai figli minorenni, mentre, relativamente all’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili. Il grado di disabilità deve essere almeno medio.

In proposito, l’INPS precisa che:

  • nulla cambia per quanto riguarda i figli (disabili e non) con età fino a 18 anni;
  • per i figli disabili nella fascia di età 18-20 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro (con ISEE fino a 15.000 euro), più 80 euro, a prescindere dall’ISEE, a titolo di maggiorazione per disabilità, gli importi dell’assegno e delle maggiorazioni per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni;
  • per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, per i quali inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro, l’importo dell’assegno è equiparato a quello dei minorenni.

In applicazione dei nuovi importi introdotti dal Decreto-Legge 73/2022, per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023), i figli disabili beneficeranno di un assegno pari a un massimo di 175 euro (con ISEE fino a 15.000 euro) a cui vanno aggiunti, anche per i figli fino a 21 anni, a titolo di maggiorazione, fino a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza del figlio.

La distinzione tra figli disabili minorenni, figli disabili di età compresa tra 18-20 anni e figli disabili di età pari o superiore a 21 anni tornerà ad applicarsi a partire dal 1° marzo 2023.

Si riporta una tabella riepilogativa del confronto tra importi ante e post modifiche al D.Lgs. 230/2021.

Maggiorazione transitoria per i figli disabili

All’art. 5 del D.Lgs. 230/2021, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:

9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l’anno 2022.

Pertanto, per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 - 28 febbraio 2023), l’importo della maggiorazione transitoria che è dovuto in presenza di un ISEE non superiore a 25.000 euro e a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare (ANF), viene maggiorato di 120 euro mensili nel caso di nucleo familiare con almeno un figlio a carico con disabilità.

La quota della maggiorazione transitoria, cui applicare l’incremento pari a 120 euro mensili, spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all’ammontare dell’assegno unico ha valore positivo.

Decorrenza retroattiva

Le disposizioni previste dall’art. 38 del Decreto-Legge 73/2022 hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022, incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023. Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1° luglio 2022, gli importi in pagamento sono già aggiornati alla novella di cui al Decreto-Legge 73/2022.

A partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 4 del D.Lgs. 230/2021.

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