Sinergie di Scuola

Recentemente, sul sito Superabile.it dell’INAIL, è stato pubblicato un interessante articolo di A. Torregiani riguardante i permessi e i congedi spettanti al personale in caso di unioni civili o convivenze.

Il 5 giugno 2016, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la Legge 20/05/2016, n. 76 (Legge Cirinnà) che regolamenta le unioni civili per coppie dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto, sia per coppie dello stesso sesso che di sesso diverso.

Unioni civili

La volontà di costituire una unione civile deve essere dichiarata davanti all’Ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni e registrata nel registro provvisorio delle unioni civili.

Molti diritti del matrimonio vengono estesi alle coppie dello stesso sesso, come per esempio i congedi parentali, detrazioni per il coniuge a carico, possibilità di usufruire delle agevolazioni lavorative previste dall’art. 33 della Legge 104/92 come i permessi e del congedo straordinario retribuito di cui all’art. 42 D.Lgs. 151/2001 per assistere il coniuge con handicap grave.

Infatti, il comma 20 dell’art. 1 della Legge 76/2016 equipara i partner dell’unione civile ai coniugi prevedendo che: «Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. [...]».

Convivenze

L’art. 1, comma 36 della Legge 76/2016 identifica come “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

La stabile convivenza può essere istituzionalizzata con la presentazione presso l’ufficio dell’Anagrafe comunale del modello di dichiarazione di residenza specificando che si tratta di “Convivenza per vincoli affettivi”.

In questo modo la legge garantisce alcuni diritti al convivente, ma non equipara il convivente al coniuge, escludendo il convivente dal diritto ad usufruire delle agevolazioni lavorative riservate al coniuge.

Ma, a soli pochi mesi dall’entrata in vigore della Legge Cirinnà, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, che ha dichiarato illegittimo l’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 nella parte in cui non include, tra i soggetti legittimati a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito, il convivente di fatto (more uxorio).

Pertanto, il diritto alla fruizione dei permessi 104/92 è esteso al convivente anche dello stesso sesso, purché si tratti di convivenze caratterizzate da un grado accertato di stabilità.

Nella sentenza si fa riferimento esplicito al “convivente more uxorio” ovvero a due persone maggiorenni, unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, matrimonio o da una unione civile.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 si è espressa su un caso specifico, ovvero sul coniuge more uxorio e il suo diritto di fruire dei permessi di cui all’art. 33 della Legge 104/1992 e non estende questo diritto ad altre agevolazioni.

Pertanto, il convivente more uxorio non potrà al momento usufruire del congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.Lgs. 151/2001.

Per completezza si segnala anche l’interpello del Ministero del Lavoro n. 23/2014 in cui si ribadisce che l’individuazione degli aventi diritto al congedo non è soggetta ad interpretazione, ma è tassativa. Pertanto, il convivente more uxorio non può subentrare al posto degli altri familiari aventi diritto nella fruizione del congedo straordinario.

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