Sinergie di Scuola

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, come previsto dell’art. 41, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede:

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi [...]

La sorveglianza sanitaria comprende:

[...] b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;

[...] c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

[...] e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.

Il Protocollo Condiviso di regolamentazione firmato il 14 marzo dalle parti sociali, in accordo con il Governo, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, integrato il 24 aprile ed inserito come allegato 12 nel DPCM 17 maggio 2020, assegna al Medico Competente il ruolo di segnalare al Datore di Lavoro eventuali fragilità ed eventuali patologie attuali o pregresse, per definire l’idoneità del lavoratore alla mansione. Si parla in questo caso di sorveglianza sanitaria straordinaria.

L'Usr Emilia Romagna ha in proposito elaborato un approfondimento tecnico per la gestione dei lavoratori fragili e fornito alcuni chiarimenti circa le implicazioni di carattere operativo concernenti il c.d. “lavoratore fragile” ovvero il “lavoratore maggiormente esposto a rischio contagio”:

  1. non configurandosi alcun automatismo fra caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e sua condizione di fragilità, occorre procedere alla valutazione di ciascun singolo caso;
  2. spetta al lavoratore farsi parte diligente per l’attivazione delle tutele disposte dall’articolo 83, Decreto-Legge 34/2020, segnalando e documentando al datore di lavoro l’eventuale propria fragilità rispetto alla pandemia in corso, in generale dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’ordinaria attività professionale di cui, pertanto, il datore di lavoro medesimo non è tenuto ad essere a conoscenza;
  3. il datore di lavoro coinvolge il medico competente per la valutazione della condizione di fragilità del singolo lavoratore che si sia fatto parte diligente;
  4. il medico competente, a seguito delle proprie valutazioni e della documentazione di cui sopra prodotta dal lavoratore, suggerisce al datore di lavoro le eventuali ulteriori misure di precauzione specifiche per il singolo lavoratore; questo fino al termine dell’emergenza connessa alla pandemia da Covid-19, al momento fissata al 31 luglio 2020.

L'Usr precisa inoltre che il ricorso al medico di base - previsto dal Documento Tecnico del 15/05/2020 redatto dal CTS istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile - è contemplato solamente per i lavoratori coinvolti nello svolgimento dell’esame di Stato al termine del corrente anno scolastico.

Materiali di Sinergie di Scuola

Con riferimento alla sorveglianza sanitaria eccezionale da attivare in periodo di Coronavirus e in vista degli esami di Stato del II ciclo, abbiano già pubblicato i seguenti materiali (SCARICA LO ZIP):

  • Guida normativa e promemoria per il Dirigente scolastico
  • Informativa al personale, anche con riferimento ai lavoratori cd. “fragili”, in relazione ai corretti comportamenti da adottare
  • Richiesta del lavoratore di essere sottoposto a visita medica
  • Elenco delle patologie che possono comportare condizioni di “fragilità”.

Pubblichiamo ora anche alcuni consigli pratici (SCARICA IL DOCUMENTO) relativi alle seguenti procedure:

  • gestione dei "lavoratori fragili" impegnati nei giorni dell'esame (ATA, docenti e Presidenti)
  • consegna dell'autodichiarazione
  • gestione di casi sintomatici che si manifestassero nei locali scolastici
  • svolgimento degli esami in modalità telematica.

Segnaliamo anche un altro pacchetto (SCARICA LO ZIP) riguardante gli esami, contenente i seguenti fac-simili e documenti:

  • Promemoria per il Dirigente delle misure di sicurezza da mettere in atto
  • Circolare informativa per le famiglie e gli studenti (con modulo di autodichiarazione)
  • Documento attestante la convocazione (per garantire, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame)
  • Circolare informativa per il personale (con modulo di autodichiarazione)
  • Circolare informativa per la commissione 
  • Documento tecnico elaborato dal CTS
  • Protocollo d’intesa M.I.-OO.SS. del 19/05/2020
  • Protocollo d’intesa con la CRI
  • Rapporto ISS prevenzione in ambienti indoor
  • Rapporto ISS smaltimento mascherine e guanti
  • Rapporto ISS sanificazione.

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