Sinergie di Scuola

L'USR Sicilia ha pubblicato alcune faq, aggiornate al 21/10/2020, di interesse per studenti e famiglie.

1) Uno studente che, pur non avendo una temperatura superiore a 37,5 gradi, abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari può recarsi a scuola?

No, e deve avvertire il proprio Pediatra o il Medico di Medicina Generale.

2) Come si deve comportare uno studente in prossimità di compagni che non possono mettere la mascherina?

Bisogna mantenere la distanza di sicurezza, la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.

3) Nel caso di alunni con disabilità possono essere utili delle indicazioni specifiche predisposte dalla famiglia o dai medici che lo seguono?

Sì, le indicazioni specifiche dovranno essere comunicate alla scuola che in caso di necessità provvederà ad informare gli operatori sanitari per agevolare l’intervento.

4) Da parte dei genitori sono da tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel comportamento dei propri figli quali eccessivo pianto o irritazione, eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione, che possono essere segni di stress e ansia legati alla situazione epidemiologica e alle nuove realtà organizzative?

Sì, in questo caso è opportuno rivolgersi al Pediatra o al Medico di base.

5) Quando i bambini/ragazzi devono indossare la mascherina a scuola?

In accordo con quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico:

  • nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (es. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto);
  • nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (es. ragazzi seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione, es. canto e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. (cfr. verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020).

6) Nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento prescritto, la mascherina può ritenersi una soluzione idonea allo svolgimento dell’attività scolastica?

Sì, l’utilizzo della mascherina, rappresenta un cardine della prevenzione, unitamente alla corretta igiene delle mani e degli ambienti e alla loro costante aerazione (cfr. verbale n. 100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020).

7) Gli alunni con disabilità dovranno indossare la mascherina?

Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla (art. 1 c.1 DPCM 7/8/2020). Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento (cfr. verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020).

8) Come deve procedere la scuola nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19?

Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente scolastico per Covid-19 deve avvisare immediatamente i genitori/tutore legale e contattare l’USCA di riferimento utilizzando i recapiti del Dipartimento di Prevenzione comunicati dall’ASP competente.
L’alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

9) Come si procede nel caso in cui un alunno risulti positivo al test?

Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della ASP notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti stretti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità, dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test. Il Referente scolastico Covid-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione con le consuete attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. (Cfr. Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 “Covid-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”).

10) Come si procede se l’alunno risulta negativo al test?

Se il test è negativo, l’alunno dovrà comunque restare a casa se presenta altri sintomi non riconducibili al COVID, fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del Pediatra o Medico di Medicina Generale il quale, al momento opportuno, redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola.

11) Come ci si deve comportare nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19, presso il proprio domicilio?

In tale situazione, l'alunno deve restare a casa e i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche il Pediatra o il Medico di Medicina Generale che, in caso di sospetto Covid-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del test. Nel caso di esito positivo si applicano le procedure di cui alla faq n. 17.

12) Nel caso di in cui uno studente risulti positivo al tampone, quale è la procedura di comunicazione alla scuola?

In caso di esito positivo del tampone effettuato ad uno studente, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP avviserà il referente scolastico Covid-19 e l’alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all’esito negativo di un tampone. Anche i genitori avranno cura di segnalare la positività dello studente alla scuola (Dirigente scolastico, docente coordinatore della classe).

13) Se un alunno, o operatore scolastico, è convivente di un caso accertato di Sars-Cov-2 deve essere posto in quarantena?

Un alunno, o un operatore scolastico, convivente di un caso accertato di Covid-19 sarà considerato, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena) non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP (cfr. Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2020).

14) Nel caso in cui uno studente viene posto in isolamento domiciliare obbligatorio o fiduciario, l’isolamento è esteso anche a tutti i congiunti conviventi?

Sì, se lo studente è positivo al COVID.

No, nel caso in cui lo studente è in quarantena perché un compagno di classe (contatto stretto) è risultato positivo al COVID.

15) Gli studenti i cui fratelli o altri familiari conviventi sono in attesa dell’esito del tampone, possono recarsi a scuola?

Si, lo studente non deve stare in isolamento fiduciario nel periodo di attesa dell’esito del tampone; può pertanto continuare ad andare a scuola mantenendo i comportamenti igienico-sanitari di prevenzione e i DPI come previsti dalle norme vigenti, ferma restando la valutazione prudenziale di chi esercita la potestà genitoriale dello studente.

16) Da quali canali istituzionali la scuola è avvisata del rientro dell’alunno da una zona estera a rischio Covid-19?

Valgono le disposizioni nazionali e regionali che prevedono la comunicazione alle Asp e la registrazione nel portale della Regione Sicilia.

17) Quali sono le indicazioni per gli studenti che hanno fratelli o altri congiunti immunodepressi?

Le condizioni di isolamento, anche psicologico, al quale sono spesso costretti gli studenti con un genitore o fratello/sorella convivente con una fragilità documentata, sono particolarmente a rischio quanto numerose. E’ evidente che anche a questi studenti, esattamente come a tutti, va garantito il diritto allo studio. In presenza, pertanto, di una immunodepressione documentata di uno dei genitori o fratelli/sorelle conviventi, la scuola (con apposita delibera) può prevedere la realizzazione di interventi mirati di didattica digitale integrata, valutando con i medici curanti anche l’eventualità di ore erogate in presenza con tutte le cautele del caso e adeguando in maniera flessibile (e dinamica, in relazione alle mutevoli possibilità di frequenza) le modalità di valutazione degli apprendimenti e il computo delle assenze.

18) È vero che durante la quarantena del figlio il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile?

È vero. Il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto si sia verificato all’interno del plesso scolastico. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.

19) Quale differenza c’è tra isolamento e quarantena?

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi (Cfr. Circolare Ministero della Salute del 12/10/2020 “Covid-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”).

20) Il diritto allo studio è garantito per gli studenti “fragili”?

l’Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020 definisce le modalità di svolgimento delle attività didattiche per gli alunni fragili, ossia le studentesse e gli studenti con patologie gravi o immunodepressi - con particolare attenzione per questi ultimi - che sarebbero esposti a un rischio di contagio particolarmente elevato frequentando le lezioni in presenza. Le scuole potranno fare ricorso, per gli studenti fragili, alla didattica digitale integrata o all’istruzione domiciliare. Nei casi di disabilità grave associata a fragilità certificata, in cui sia necessario garantire la presenza dell’alunno in classe a causa di particolari situazioni emotive, le scuole potranno adottare forme organizzative idonee a consentire, anche periodicamente, la frequenza delle lezioni. Né va esclusa la possibilità di realizzare progetti flessibili che integrino le due modalità (didattica digitale integrata e moduli di istruzione domiciliare erogata in presenza) e, per gli apprendimenti a distanza, interventi che facilitino la comprensione dei contenuti e l’elaborazione efficace degli stessi attraverso agili modalità di verifica e l’interazione puntuale con il gruppo dei pari, con metodologie e criteri di valutazione di volta in volta negoziati e condivisi con l’alunno.

21) È vero che non ci sarà più la mensa?

Non è vero. La mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, sarà assicurata prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, il pasto potrà essere consumato in aula. Il CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020), prevede la fornitura del pasto in “lunch box” come misura residuale, dopo aver valutato tutte le altre opzioni, già indicate nel testo del quesito. Nel caso si adotti la soluzione del “lunch box” è bene pulire e disinfettare i banchi prima e dopo aver consumato il pasto. Per il pasto, inoltre, i banchi non devono essere spostati dalla loro posizione, già definita per rispettare i parametri di distanziamento previsti dal CTS.

22) È ipotizzabile all’Infanzia prevedere il pranzo in sezione per poter usare aula attualmente adibita a mensa come spazio per una sezione e garantire maggior distanziamento generale?

Sì, previa pulizia e disinfezione delle superfici impiegate per pranzare, da ripetersi anche al termine del pasto, è possibile organizzare il pranzo all’interno della sezione.

23) L’esito del Tampone effettuato presso una struttura privata ha validità per il Dipartimento di prevenzione dell’ASP?

Si, se si tratta di un tampone molecolare effettuato presso una struttura autorizzata dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

24) Le scuole sono tenute ad acquisire il consenso di alunni, genitori e insegnanti per attivare la didattica a distanza?

No. Gli istituti scolastici possono trattare i dati, anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione alla didattica a distanza, attivata a seguito della sospensione delle attività formative delle scuole di ogni ordine e grado. Peraltro, il consenso di regola non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro (cfr. FAQ Garante per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq).

25) La scuola può comunicare alle famiglie degli alunni l’identità dei parenti di studenti risultati positivi al COVID 19?

Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. L’istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti, le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte (cfr. FAQ Garante per la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq).

26) Le scuole possono trattare particolari categorie di dati personali nell'ambito della emergenza sanitaria, tra cui i dati relativi allo stato di salute?

Si, istituti scolastici possono trattare i dati, anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati poiché la base giuridica per tale trattamento è costituita dalla normativa finalizzata al contenimento della diffusione del virus all'interno degli istituti scolastici.

27) Per quanto tempo le scuole possono detenere i dati personali trattati nell'ambito della emergenza sanitaria?

Gli istituti scolastici hanno l'obbligo di conservare e proteggere i dati raccolti secondo quando previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) ed in base alla normativa nazionale di adeguamento di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e comunque per il tempo strettamente necessario.

28) Le scuole possono diffondere i dati personali relativi a categorie particolari, quali quelli riguardanti lo stato di salute, di insegnanti, alunni e genitori all'esterno?

No, gli Istituti scolastici non possono diffondere tali dati all'esterno e sono tenuti al trattamento degli stessi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

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