Sinergie di Scuola

Per promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 308 -310, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Legge di Bilancio 2017”) ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. Il  beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:

  • 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
  • 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008;
  • 30 per cento del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30 per cento del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. 

Inoltre, l’esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.

L’esonero contributivo è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 232/2016, pari a:

  • 7,4 milioni di euro per l’anno 2017;
  • 40,8 milioni di euro per l’anno 2018;
  • 86,9 milioni di euro per l’anno 2019;
  • 84 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 50,7 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.

I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “308-2016”, messa a disposizione dall’Inps all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.

Tutte le informazioni specifiche sono contenute nella circolare Inps 109 del 10/07/2017

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